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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.13
Data decisione, Autorità:
17.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00013
Lugano
17 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 dicembre 2000 (no. 5751) con cui il
Consiglio di Stato riattiva il procedimento disciplinare aperto a carico del
ricorrente;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in
qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore
generale ha aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di
denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione,
accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il
Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico
dell'insorgente;
che con la stessa decisione il Consiglio di
Stato ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino a
conclusione dell'inchiesta penale;
che il 6 dicembre 2000 il Procuratore
generale ha inviato alla Sezione delle risorse umane un rapporto sull'inchiesta
in corso;
che, preso atto di questo rapporto e della
proposta del ricorrente di rescindere il rapporto d'impiego con riconoscimento
di un'indennità d'uscita parziale ai sensi dell'art. 18 LStip, il 20 dicembre
2000 il Consiglio di Stato ha riattivato il procedimento disciplinare;
che contro questa decisione __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che, richiamata la decisione di sospendere
l'inchiesta disciplinare sino a conclusione di quella penale, l'insorgente
sottolinea la necessità di attendere il giudizio della magistratura penale;
considerato, in
diritto
che secondo
l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli
atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio
di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di
15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli
aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale
dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico
(art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione di riattivare un procedimento disciplinare sospeso
in attesa della conclusione dell'inchiesta penale non rientra manifestamente
nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno
sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che, già per questo motivo, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che la decisione censurata, di natura incidentale, in quanto
ordinatoria del procedimento, non sarebbe nemmeno impugnabile dal profilo
dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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