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Numero d'incarto:
52.2001.116
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00116
Lugano
18 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 aprile 2001 di
contro
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1684) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
risoluzione 22 febbraio 2001 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza
di condurre veicoli a motore e di allievo conducente;
vista la risposta 24 aprile
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con
decisione 28 dicembre 2000, la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha revocato a __________ (1915) la licenza di condurre cat. B
a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, ritenendolo inidoneo a
condurre con sicurezza veicoli a motore. Una pattuglia della Polizia cantonale
aveva constatato che il ricorrente appariva insicuro alla guida della sua
vettura.
b) Il 1° febbraio 2001 __________ ha chiesto
alla Sezione della circolazione il riesame del suo caso. L'8 febbraio
successivo, la medesima autorità ha quindi annullato la sua precedente risoluzione
e ha rilasciato all'interessato una licenza di allievo conducente al fine di
sottoporlo ad un esame di guida per verificare la sua idoneità a condurre con
sicurezza veicoli a motore. Il 16 febbraio successivo, il ricorrente non ha superato
la prova.
c) A seguito dell'esito negativo della corsa
di controllo, il 22 febbraio 2001 la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore cat. B e di allievo
conducente a tempo indeterminato. E' stato pure negato l'effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16
cpv. 1 LCStr.
B. a) Contro
la predetta risoluzione __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento e postulando la ripetizione dell'esame di guida. Il
ricorrente ha evidenziato di essere "automobile dipendente" e di non
aver mai causato incidenti in 66 anni di guida.
b) Con giudizio 10 aprile 2001, il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione sulla base delle risultanze
dell'esame di guida, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Il Governo ha inoltre indicato che la corsa di controllo non poteva
essere ripetuta.
C. Contro la
predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza e contestando le
risultanze dell'esame della corsa di controllo cui si era sottoposto.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella
risoluzione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- 2.1. Un
nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono
dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr e 24a cpv. 1 OAC). La corsa di controllo non può
essere ripetuta. Se l'interessato non la supera, la licenza di condurre è
revocata (art. 24a cpv. 2 OAC).
2.2. Le licenze e i permessi devono essere
revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro
rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati
se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio
era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). In linea di
principio, la revoca della licenza di condurre di una determinata categoria
comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore
(cfr. art. 34 cpv. 1 prima frase OAC).
- In
concreto, il 16 febbraio 2001 __________ si è sottoposto ad una corsa di controllo
allo scopo di accertare la sua attitudine alla guida. In quell'occasione, il
ricorrente ha avuto difficoltà nel mantenere il centro della corsia,
spostandosi eccessivamente a sinistra. Inoltre, nell'eseguire le manovre di
preselezione e senza rendersene conto, egli ha invaso a più riprese la corsia
di contromano e ha oltrepassato la linea di arresto (v. scritto 6 marzo 2001 di
__________, esperto della circolazione, e rapporto d'esame 16 febbraio 2001
dello stesso). L'esaminatore ha dunque descritto in modo chiaro e
circostanziato che __________ non è più idoneo a condurre veicoli a motore e
che s'imponeva, per motivi di sicurezza, la revoca della sua licenza di condurre.
Del resto, l'esperto della circolazione __________ non aveva alcun interesse a
esporre fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se intenzionalmente
avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile infatti di sanzioni penali e
amministrative.
Infine, il fatto che il ricorrente non abbia
mai causato incidenti in 66 anni di guida e che sia "automobile
dipendente" non permette di mutare il giudizio. La revoca è stata pronunciata
per motivi di sicurezza e non a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 OAC).
-
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione di revocare a tempo indeterminato della
licenza di condurre veicoli a motore e di allievo conducente di __________ per
non aver superato la corsa di controllo deve essere confermata. La corsa non
può essere ripetuta, poiché la legge non lo prevede (art. 24a cpv. 2 OAC).
-
Il ricorso
va dunque respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 3 e 16 cpv. 1 LCStr; 24a e 34
cpv. 1 OAC; 3, 18 cpv. 1, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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