AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.106
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00106
Lugano
18 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 (n. 1038) del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
22 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di aprire
un conto corrente postale o bancario per il versamento dello stipendio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ lavora dal 1998 alle dipendenze del comune di __________
quale infermiera del locale centro per anziani, denominato __________. Sino al
mese di giugno del 2000 lo stipendio è stato versato sul conto corrente a lei
intestato.
Il 21 giugno 2000 la ricorrente ha
notificato alla direzione della casa di aver chiuso il conto e di non essere
intenzionata ad aprirne un altro. Ha quindi chiesto al datore di lavoro di
provvedere altrimenti al pagamento dello stipendio.
Il municipio l'ha ripetutamente sollecitata
ad indicargli un nuovo conto sul quale versarglielo. La ricorrente è stata
irremovibile nel suo rifiuto, ribadendo a più riprese di non volersi sobbarcare
le spese di apertura e di gestione di un conto corrente. Costi, che, a suo
avviso, dovrebbero essere assunti dal datore di lavoro.
Con risoluzione del 20 dicembre 2000 il
municipio le ha, per finire, formalmente ingiunto di aprire un conto corrente
sul quale versare lo stipendio, che nel frattempo aveva continuato ad accumularsi.
__________ ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. Con
giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,
ritenendo che l'obbligo di aprire un conto corrente discendesse dall'art. 34
del regolamento organico dei dipendenti del centro anziani casa __________
(CACRM). Le regole del CO, invocate dalla ricorrente per giustificare il suo
rifiuto, sarebbero inapplicabili, ed anche se lo fossero non condurrebbero a
diversa conclusione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il versamento
degli stipendi arretrati.
La ricorrente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di essere incorso in una violazione del diritto, omettendo
di statuire sulla richiesta di accertare il suo diritto al salario senza dover
sopportare i costi di gestione del conto corrente. Il giudizio, prosegue,
violerebbe inoltre il diritto perché non le è stato intimato nel termine di 30
giorni dall'ultimo atto di causa sancito dall'art. 53 PAmm.
Nel merito, l'insorgente pretende che spetti
al datore di lavoro aprire un conto corrente. Al riguardo si richiama all'art.
322 CO, che sancisce l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario. Nega
di aver mai chiesto il versamento dello stipendio in contanti. Conclude,
ribadendo che le spese di gestione del conto corrente sul quale deve essere
versato il salario dovrebbero essere assunte dal comune.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che, eccepita la
tempestività del ricorso, contesta succintamente le tesi dell'insorgente,
prospettando la rescissione del rapporto d'impiego.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dal provvedimento, è certa. Il ricorso, inoltrato nel termine di 15 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata, è tempestivo.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Il
rapporto d'impiego dei dipendenti comunali è retto dal diritto pubblico, in
particolare dalla LOC (art. 125-136) e da specifici regolamenti organici,
adottati dal legislativo comunale ed approvati dal Consiglio di Stato (art.
188-190 LOC), rispettivamente dal Dipartimento delle Istituzioni per delega.
Per principio, diritti ed obblighi del
datore di lavoro e dei dipendenti non discendono da libera contrattazione delle
parti, ma sono fissati in modo astratto e generale dalla legge e dai regolamenti,
rispettivamente da decisioni concrete ed individuali, rese dall'autorità di
nomina in applicazione dell'ordinamento prestabilito. Il CO, che disciplina i
rapporti di lavoro del diritto privato, è applicabile soltanto in casi
particolari, quando la legge lo richiama espressamente o a titolo sussidiario
per colmare lacune dell'ordinamento di diritto pubblico.
- Il
rapporto d'impiego dei dipendenti della casa per anziani di Minusio è
disciplinato dal regolamento organico dei dipendenti del centro anziani
__________ (ROD-CACRM), adottato dal consiglio comunale di __________ il 25
gennaio 1993 ed approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 14 maggio 1993.
L'art. 34 ROD-CACRM, integrato nel capitolo
V "stipendi", stabilisce che "lo stipendio viene versato sul
conto bancario o postale del dipendente entro la fine del mese".
Con questa disposizione, il legislatore
comunale ha chiaramente stabilito le modalità d'adempimento degli obblighi che
gli incombono in tema di corresponsione dello stipendio. Il legislatore ha dato
per scontato che tutti i suoi dipendenti siano titolari di un conto corrente
bancario o postale. Non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi che un
dipendente possa anche non disporre di un simile conto. Di conseguenza, non ha
previsto alternative.
Cionondimeno, ben si può ravvisare nella
norma una condizione che spetta ai dipendenti realizzare per permettere al
datore di lavoro di adempiere i suoi obblighi in tema di versamento dello stipendio.
In altri termini, se il quadro normativo che regola il rapporto d'impiego dei
dipendenti comunali prevede che lo stipendio sia versato sul conto bancario o
postale del dipendente, ben si può ammettere che incomba a quest'ultimo creare
le premesse necessarie per far fronte ai suoi obblighi. La regola, comune a
numerosi rapporti di lavoro retti dal diritto privato e rientrante nel quadro
normativo retto dall'art. 74 cpv. 1 CO (cfr. M. Rehbinder, Berner Kommentar, ad
art. 323 b OR, N. 2), sancisce quindi indirettamente anche l'obbligo del
dipendente di aprire un conto corrente bancario o postale per mettere il datore
di lavoro nella condizione di versargli lo stipendio.
A torto contesta la ricorrente siffatto
obbligo. La norma in esame non ammette altra ragionevole interpretazione.
Il fatto che il dipendente debba sopportare
le spese di apertura e di gestione del conto non costituisce un motivo
sufficiente per accreditare una diversa conclusione. Ben si può invero ritenere
che lo stipendio comprenda anche un'adeguata remunerazione di questi costi.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, immune da violazioni del diritto
appare pertanto la decisione con cui il municipio ha ingiunto alla ricorrente
di aprire un conto corrente, al fine di metterlo in condizione di adempiere i
suoi obblighi, versandole lo stipendio.
Ritenuta manifesta l'infondatezza delle
ulteriori censure sollevate dall'insorgente nei confronti del giudizio
governativo impugnato, il ricorso va quindi senz'altro respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 34 ROD-CACRM; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster