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Numero d'incarto:
52.2000.94
Data decisione, Autorità:
30.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00094
Lugano
30 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 marzo 2000 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 10 febbraio 2000 con cui la giuria del
concorso di progettazione indetto dal municipio di __________ per la
pianificazione della __________ ha assegnato il primo premio all'arch.
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
corso del mese di agosto del 1999 il municipio di Paradiso ha indetto un
pubblico concorso di progettazione per la pianificazione della riva del lago,
mediante adozione di un piano particolareggiato (FUC n. __________);
che il bando di concorso dichiarava
applicabile il regolamento per concorsi di architettura SIA 142;
che lo stesso bando indicava altresì che
contro il verdetto della giuria sarebbe stato possibile ricorrere al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla chiusura dell'esposizione dei
progetti al pubblico;
che il bando di concorso faceva anche stato
dell'intenzione del comune promotore "di avvalersi delle scelte e delle
raccomandazioni della giuria conferendo l'incarico per l'elaborazione definitiva
della scheda pianificatoria del piano particolareggiato __________ ";
che, valutati i progetti inoltrati, con
decisione 10 febbraio 2000, la giuria del concorso ha attribuito il primo
premio di fr. 20'000.-- all'arch. __________;
che contro questo verdetto sono insorte davanti
al Tribunale cantonale amministrativo le concorrenti arch. __________ e
__________, rilevando che, contrariamente alle prescrizioni del bando, il
progetto vincente non comprendeva l'elaborato in scala 1:500 riguardante l'area
pubblica del debarcadero;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono la giuria del concorso ed il vincitore, arch. __________, con
argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza;
che la
competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può
essere fondata, né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);
che il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti
dalla legge, ovvero secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il
ricorso a questo tribunale è di principio dato soltanto contro decisioni del Consiglio
di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali;
che
nessuna norma di legge prevede in concreto la possibilità di impugnare davanti
al Tribunale cantonale amministrativo decisioni rese da una giuria costituita
in margine ad un concorso di progettazione indetto da un'autorità comunale;
che la
norma SIA 142 è una regola di diritto statutario di un'associazione di diritto
privato; in quanto tale non può fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che la
competenza di questo tribunale non è nemmeno deducibile dal bando del concorso
indetto dell'autorità comunale di __________;
che a
quest'atto inerisce in effetti natura di semplice decisione amministrativa e
non di norma generale ed astratta, atta a fondare la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che,
stando così le cose, il ricorso va respinto in ordine siccome irricevibile per
difetto di competenza;
che,
considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal bando di concorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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