AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.91
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00091
Lugano
26 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 marzo 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 912, del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
12 novembre 1999, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio e ha deciso il suo
rimpatrio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadino italiano nato il __________ a __________, è titolare di un permesso
di domicilio avente quale ultimo termine di controllo il 30 maggio 2000. Tossicodipendente
da parecchi anni, nel 1985 ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali.
Dal 1992 ne è poi stato messo al totale beneficio, essendo privo di entrate.
A partire dal 1988 egli è stato oggetto di
innumerevoli sanzioni penali e provvedimenti della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, che possono essere riassunti nel modo seguente:
· 21.01.1988: DAC per ripetuta e
continuata violazione della LFStup, condanna a 90 giorni di arresto sospesi
condizionalmente per un periodo di 2 anni e devoluzione allo Stato di fr.
500.--;
· 01.12.1988: 1. ammonimento
dell'autorità competente in materia di stranieri con minaccia d'espulsione in
caso di recidiva o comportamento scorretto;
· 13.06.1988: DAC per violazione della
LFStup; condanna a 90 giorni di arresto quale pena aggiuntiva a quella del 21
gennaio 1988 con devoluzione allo Stato di fr. 300.-, prolungando il periodo di
prova di un anno;
· 13.11.1989: DAP per furto d'uso,
condanna a 5 giorni d'arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova
di un anno;
· 12.03.1991: DAP per violazione alla
LFStup, condanna a 60 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo
di prova di 2 anni;
· 05.08.1991: DAC per ripetuto furto,
furto d'uso, falsità in documenti ed infrazioni alla LFStup; condanna aggiuntiva
a quella del 12 marzo 1991 a 3 mesi di detenzione da espiare, alla devoluzione
allo Stato di fr. 500.-- ed ammonimento formale;
· 26.02.1992: DAP per furto ed infrazione
alla LFStup, condanna a 21 giorni di arresto; 2. ammonimento dell'autorità di
polizia degli stranieri;
· 16.06.1992 e
05.03.1993: 3.
e 4. ammonimento dell'autorità di polizia degli stranieri con minaccia
d'espulsione in caso di recidiva o comportamento scorretto;
· 11.03.1993: DAP per ripetuto
conseguimento fraudolento di una prestazione e ripetuta violazione alla LFStup,
condanna parz. aggiuntiva a quella del 26 febbraio 1992 a 60 giorni di arresto,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, ammonimento e
versamento di fr. 395.50 alle FFS;
· 12.08.1993: DAC per violazione della
LFStup, furto e conseguimento fraudolento di prestazione, condanna parzialmente
aggiuntiva a quella del marzo 1993 a 3 mesi di detenzione da espiare, revoca
della sospensione condizionale delle pene inflittegli nel marzo 1991 e 1993 e
versamento alle FFS di fr. 175.50; il ricorrente è stato riammesso in libertà
il 17 dicembre 1993, dopo reiezione di un'istanza per l'ottenimento della
liberazione condizionale;
· 02.05.1994: 5. ammonimento
dell'autorità di polizia degli stranieri con minaccia d'espulsione in caso di
recidiva o comportamento scorretto;
· 06.02.1995: DAP per furto consumato e
mancato, violazione alla LFStup, vie di fatto e furto d'uso, condanna parzialmente
aggiuntiva a quella del luglio 1994, a 15 giorni di detenzione da espiare;
· 23.02.1995: DAP per furto, ricettazione
ed infrazione alla LFStup, condanna a 15 giorni di detenzione da espiare;
· 11.07.1997: 6. ammonimento, venuta a
conoscenza che il ricorrente era in cura metadonica, l'autorità competente ha
pronunciato nei suoi confronti un semplice ammonimento in luogo del rimpatrio
che gli era stato prospettato con lettera 12 giugno 1997;
· 21.12.1998: DAC per ricettazione,
contravvenzione alla LFStup e lesioni semplici, condanna a 45 giorni da
espiare;
· 11.06.1999: DAC per ripetuta infrazione
e contravvenzione alla LFStup, condanna aggiuntiva a quella del dicembre 1998,
a 3 mesi di detenzione da espiare; scarcerazione avvenuta il 10 settembre
1999, dopo reiezione di un'istanza per l'ottenimento della liberazione
condizionale.
B. L'8
settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha chiesto all'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento informazioni in merito alle prestazioni
assistenziali fino ad allora versate a __________, in quanto stava esaminando
la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione o una misura di rimpatrio.
Venuta a conoscenza che il debito assistenziale ammontava a fr. 206'860.--
e viste le nuove condanne del dicembre 1998 e del giugno 1999, nonostante i
chiari ammonimenti ricevuti, il 28 settembre 1999 l'autorità dipartimentale ha
informato l'interessato delle sue intenzioni, fissandogli un termine per
esprimersi al riguardo. Con lettera 18 ottobre 1999 il ricorrente si è limitato
a richiamare un suo precedente scritto nel quale aveva ripercorso i tratti salienti
della propria vita e dichiarato di essere intenzionato a cambiare vita; ha
infine postulato un incontro. Il 25 ottobre 1999 l'autorità dipartimentale gli
ha negato tale possibilità, ritenuto che la procedura amministrativa non
conferisce alcun diritto ad essere sentiti oralmente. Il 1. novembre 1999
l'insorgente ha in sostanza ribadito quanto scritto in precedenza, ricordando
che la sua famiglia vive in Ticino e che ha sempre pagato per gli errori commessi.
Con decisione 12 novembre 1999 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha disposto il rimpatrio del ricorrente con
conseguente perdita di validità del suo permesso di domicilio giusta gli
art. 10 cpv. 1 ed 11 cpv. 3 LDDS, nonché 16 ODDS. La misura è stata
adottata in considerazione dei suoi precedenti penali e dell'ingente debito
assistenziale contratto, malgrado fosse stato ammonito numerose volte.
C. Con
giudizio 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato
dal ricorrente avverso la decisione summenzionata. L'Esecutivo cantonale ha
posto in evidenza che al 17 febbraio 2000 lo straniero aveva percepito
prestazioni assistenziali per un ammontare complessivo di fr. 217'531.40, che
era ancora a carico dell'assistenza e che dal 1988 erano state pronunciate nei
suoi confronti 15 condanne privative della libertà per una durata complessiva
di oltre due anni. Dopo ponderazione di tutti gli interessi in gioco il
provvedimento adottato dall'autorità dipartimentale è stato ritenuto
proporzionato.
D. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti a questo tribunale, chiedendone
l'annullamento. Sostiene che la tossicodipendenza di cui è affetto ha alterato
la sua volontà, impedendogli di agire nel rispetto delle norme della LDDS;
stato, che lo ha inoltre portato a far capo all'assistenza sociale. Afferma di
essere intenzionato ad entrare nella comunità di __________, dopo essersi
disintossicato presso la clinica __________ di __________, con ospedalizzazione
prevista al 27 marzo 2000. Una volta ristabilitosi, intende far ritorno nel
nostro Paese e trovare un lavoro. Pone in evidenza che tutta la sua famiglia
vive in Ticino, paese in cui egli è cresciuto e nel quale è pienamente inserito.
Egli è inoltre sempre stato condannato per reati minori. Chiede infine di
essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
E. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono la
reiezione del gravame, portando delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto
d'interesse, in seguito. L'autorità dipartimentale ha pure prodotto la
dichiarazione 20 gennaio 2000 sottoscritta dal ricorrente, il quale si è
impegnato a rinunciare alle prestazioni assistenziali a partire dal 1. febbraio
2000 ed a rifondere il debito contratto con versamenti mensili di
fr. 100.-- a partire dal 31 gennaio 2001.
F. a) Su
richiesta di questo tribunale l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
ha confermato che fino a giugno 2000 l'insorgente ha continuato a beneficiare
di prestazioni assistenziali per fr. 1350.-- mensili (affitto,
sostentamento e telefono) oltre al pagamento della cassa malati.
b) Presone conoscenza, il Consiglio di Stato
ed il Dipartimento delle istituzioni hanno sottolineato che il ricorrente si
trova ancora a carico dell'assistenza e che non vi è alcun concreto indizio di
miglioramento. L'insorgente non ha invece formulato osservazioni al proposito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Di principio, il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare non trovano applicazione i motivi d'esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima
frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione,
comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3
lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito d'ufficio
da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso
quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che
non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo
ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve
provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica
(lett. d). Una simile misura può essere pronunciata, soltanto se dall'insieme
delle circostanze appare adeguata (art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS). Per
valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente,
della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo
soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero
in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata sull'art. 10
cpv. 1 lett. d può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel
proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto
(art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare rigori inutili. In questi
casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11
cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il
trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a
quello d'origine. Di principio tale provvedimento presuppone che quest'ultimo
Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga
conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di
stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza
di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il
fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi,
il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano
realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione e dagli art. 10 cpv.
2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid.
2b e c). Allorquando più motivi d'espulsione sono dati senza che nessuno di
essi giustifichi di per sé l'adozione di questo provvedimento per ragioni di
proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per
cui a seconda delle circostanze il suo allontanamento può comunque apparire
giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
-
L'autorità
di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di
espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo che la medesima
fosse sproporzionata, considerato che il ricorrente è nato e cresciuto in
Svizzera. Essa ha quindi emanato in sua vece una semplice misura di rimpatrio.
Risulta inoltre che la medesima autorità non ha tentato di accordarsi
preventivamente con il Paese d'origine dell'insorgente in merito al
trasferimento di quest'ultima. Il provvedimento da essa pronunciato è dunque,
in definitiva, assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un
divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: esso
deve pertanto rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo
tipo di misura.
-
4.1. In
concreto, l'insorgente ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali nel
1985, accumulando un debito di fr. 217'531.40 (lettera 18 febbraio 1999
dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato). Inoltre da 1992 egli è totalmente a carico dello Stato
e da ben undici anni non svolge alcuna attività lavorativa. In tutti questi
anni egli non ha mai rimborsato neppure in minima parte il debito contratto,
quantunque l'autorità dipartimentale lo avesse avvisato innumerevoli volte che
in caso di recidiva o comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua
espulsione. Anche dopo la pronuncia da parte della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione della decisione di rimpatrio il ricorrente ha continuato a percepire
prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 10'000.--. Va infine
rilevato che sebbene egli abbia dichiarato di essere disposto a rinunciare a
partire dal 1. febbraio 2000 ad ogni prestazione assistenziale e di volersi
impegnare a rimborsare fr. 100.-- al mese a partire dal 31 gennaio 2001, tale
affermazione è finora caduta nel vuoto. Infatti, malgrado le assicurazioni
date, egli continua a percepire prestazioni assistenziali. Non vi sono dunque
elementi concreti attestanti un prossimo miglioramento rispetto all'attuale
situazione d'indigenza né che un rimborso a medio termine sia attuabile. È
pacifico dunque che nella fattispecie sono adempiuti i presupposti di cui
all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.
4.2. Con il suo comportamento il ricorrente
ha pure dimostrato di non sapersi adattare all'ordinamento vigente nel nostro
Paese.
Oltre all'ingente debito assistenziale
contratto, egli è stato condannato ben quindici volte a pene privative della
libertà per una durata di oltre due anni. È ben vero che si è trattato di reati
minori e legati alla sua tossicodipendenza. Va tuttavia considerato che
malgrado l'esperienza del carcere e gli ammonimenti pronunciati nei suoi confronti
dall'autorità dipartimentale, egli non ha saputo astenersi dal delinquere nuovamente
ed anzi, i reati da lui commessi si sono susseguiti a ritmo serrato. Egli ha inoltre
avuto l'opportunità di allontanarsi dalla droga. Infatti già nel 1995, quando
l'autorità dipartimentale gli aveva comunicato la sua intenzione di pronunciare
nei suoi confronti una misura di espulsione o di rimpatrio, egli aveva asserito
di essere in cura metadonica da ormai un anno e mezzo, continuando comunque a
far uso di droga per via endovenosa. La cura non ha tuttavia avuto esito
positivo (cfr. DAC 21 dicembre 1998 ed 11 giugno 1999). Alla fine del 1999 egli
si è poi nuovamente sottoposto ad un'altra cura metadonica, anche questa senza
successo.
Pertanto, malgrado egli ora si dichiari
intenzionato ad iniziare una nuova vita recandosi a __________, non può essere
escluso un rischio di recidiva. Con il suo comportamento l'insorgente ha dunque
dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica. Va dunque
concluso che sono anche adempiuti i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1
lett. b LDDS.
4.3. Le giustificazioni addotte da
__________ per scusare il suo comportamento non sono atte a sovvertire quanto
detto fino ad ora. La tossicodipendenza di cui è affetto, può certamente aver
alterato la sua volontà. Tuttavia il suo comportamento non può essere scusato
per tale ragione. Tanto più che l'autorità dipartimentale si è dimostrata
indulgente nei suoi confronti, avvisandolo in ben sei occasioni delle conseguenze
nel caso in cui avesse persistito nel suo agire. La situazione non muta neppure
malgrado la sua intenzione di entrare nella comunità di __________, ritenuto
che, come si è visto, non può essere escluso un rischio di recidiva.
- 5.1. Il
provvedimento di rimpatrio deve ossequiare il principio di proporzionalità
(art. 11 cpv. 3 LDDS). Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno
in Svizzera, del pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero in
caso di espulsione, nonché della gravità della sua colpa (art. 16 cpv. 3 LDDS).
5.2. In concreto, un'attenta ponderazione di
tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore. In effetti, il rilevante debito
assistenziale, le numerose condanne penali pronunciate nei suoi confronti e la
sua incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico appaiono tanto gravi da
giustificare la misura adottata. Sebbene ammonito per ben sei volte sulle conseguenze
di un comportamento recidivo, __________ ha continuato a delinquere, ad assumere
sostanze stupefacenti ed a rimanere a carico della pubblica assistenza. Durante
la sua permanenza in Svizzera egli ha dunque dimostrato mancanza di rispetto
delle regole elvetiche e di non sapersi adattare al nostro modo di vivere.
Considerato che lo straniero è di cittadinanza italiana e che pertanto ha la
possibilità di vivere nella fascia di confine, dove le usanze ed i modi di vita
sono simili a quelli ticinesi, è da ritenere che un suo rientro nel paese
d'origine non pregiudicherà in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Del
resto è proprio in Italia che intende recarsi per uscire dal mondo della droga.
Pertanto un suo rientro in Patria non gli
comporta difficoltà insormontabili ed inoltre la decisione di semplice
rimpatrio non gli preclude la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito
delle normative per i turisti, al fine di mantenere le relazioni con la madre
ed il fratello che qui risiedono.
5.3. L'insorgente ha evidenziato il profondo
legame che intrattiene con questi ultimi. In concreto non occorre esaminare in
che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione
dell'art. 8 CEDU nelle suddette relazioni. In particolare non va approfondito
se, come asserito, esiste un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto,
che è protetto da tale norma (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato
che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio
del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è
prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica,
è necessaria in particolare per la protezione dell'ordine pubblico e per la
prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d).
Nel caso in esame la revoca del permesso di domicilio al ricorrente persegue
tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello
straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse
pubblico contrario. Anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare
la disposizione citata, la censura andrebbe comunque respinta.
-
La
decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa
del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al
rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo
del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli
stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
-
Con
l'emanazione del presente giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio va respinta, in quanto il ricorso era infondato sin
dall'inizio (art. 30 PAmm). Considerata la situazione in cui versa il ricorrente
si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 6 cpv. 1, 9 cpv. 3 lett. b, 10
cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS;
1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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