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Numero d'incarto:
52.2000.86
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00086
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 marzo 2000 della
patr. da: dr. iur. h.c. __________
contro
la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 791) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 9 settembre 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato
la licenza preliminare di costruire sulla part. no. __________ RF tre edifici
per il personale della clinica;
viste le risposte:
-
3 aprile 2000 di
__________ e __________;
-
4 aprile 2000 di
__________ e __________;
-
5 aprile 2000 del
Consiglio di Stato;
-
..6 aprile 2000 del
comune di __________;
-
14 aprile 2000 del
Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
__________, qui ricorrente, è proprietaria dell'omonimo istituto di cura,
situato ad __________ nel centro del paese. Oltre all'ampio terreno su cui
sorge la casa di cura, a monte della strada principale (part. n. __________
RF), la proprietà fondiaria della ricorrente comprende un terreno più piccolo
(part. n. __________ RF), a valle della strada, che il PR comunale assegna alla
zona per edifici ed attrezzature pubbliche (EAP), quale "attrezzatura
d'interesse pubblico di proprietà parapubblica", con la
menzione "giardino pubblico".
L'11 settembre 1998 la __________ ha chiesto
al municipio la licenza preliminare per costruire su questo terreno, sistemato
a giardino, tre piccoli edifici da destinare al personale della clinica,
interrati nel ripido pendio che sovrasta le case dei resistenti __________,
__________ e __________.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio ed i proprietari dei fondi sottostanti. L'autorità cantonale ha
ravvisato nell'intervento gli estremi della deturpazione. I vicini hanno invece
sollevato contestazioni che hanno poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze
di ricorso.
Con decisione 9 settembre 1999 il municipio
ha respinto la domanda, ritenendola sostanzialmente contraria all'azzonamento
del fondo.
B. Con
giudizio 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della
licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
fondo dedotto in edificazione fosse assegnato come giardino pubblico ad una
zona per attrezzature pubbliche. Ne ha quindi dedotto che non potesse essere
utilizzato per la costruzione di edifici abitativi. La variante di PR adottata
nel 1988, che ha inserito anche il terreno della clinica in una zona EAP, non
avrebbe modificato l'assetto pianificatorio di questo terreno.
Non avendo la ricorrente provato, d'altro
canto, che le costruzioni sono necessarie al funzionamento della clinica, le
costruzioni non potrebbero essere autorizzate nemmeno nel caso in cui l'art. 44
NAPR fosse applicabile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio
degli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.
Secondo l'insorgente, l'intervento sarebbe
conforme all'art. 44 NAPR, che disciplinerebbe concretamente l'assetto
pianificatorio del fondo, ammettendo la possibilità di edificare costruzioni dettate
dalle necessità funzionali della clinica. La rappresentazione grafica dell'azzonamento,
che distingue la situazione del fondo da edificare da quella del fondo
sovrastante, non avrebbe portata propria. L'art. 41 NAPR, che regola
l'edificabilità dei fondi inclusi nella zona EAP, non sarebbe peraltro silente
in merito alle effettive possibilità edificatorie. L'intervento, conclude,
rispetterebbe i vincoli posti dall'art. 26 bis NAPR a tutela dei punti di vista
e sarebbe dettato da reali esigenze funzionali della clinica. Del tutto prive
di fondamento sarebbero le obiezioni sollevate dalla CBN.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti postulano l'assunzione
di prove.
- Il PR
approvato dal Consiglio di Stato nel 1976 assegnava il fondo dedotto in edificazione
(part. n. __________ RF) alla zona residenziale estensiva R2. Quello su cui
sorge la clinica (part. n. __________ RF) era invece incluso nella zona R3.
La revisione del PR approvata dal Consiglio
di Stato il 19 novembre 1980 ha attribuito il fondo in esame alla zona EAP con
la qualifica d'infrastruttura d'interesse pubblico (giardino / belvedere). La
definizione degli interventi ammissibili era delegata al municipio, che,
sentito il parere dell'autorità cantonale competente, poteva liberamente
stabilirne le modalità (art. 41 cpv. 2 NAPR). Il fondo su cui sorge la clinica,
appartenente ad un diverso comprensorio territoriale, è rimasto ulteriormente
assegnato alla zona R3.
L'attuale assetto pianificatorio scaturisce
dalla revisione del PR approvata nel 1988, mediante la quale il fondo sui cui
sorge lo stabilimento di cura è stato tolto dalla zona R3 - inadeguata per
rapporto alle preesistenze ed alle necessità - per essere inserito, al pari di
analoghe case di cura o di riposo (clinica __________, casa __________, ecc.),
nella zona EAP, con la menzione "edifici d'interesse pubblico di proprietà
privata". Le NAPR sono state completate da un nuovo art. 44, recante
il marginale "ospedali, case di cura, case di riposo e conventi",
del seguente tenore:
"I terreni di
proprietà delle seguenti istituzioni:
sono inseriti in zona EAP. Questi sono di proprietà privata, e per essi
non è richiesta né può essere imposta l'espropriazione formale. L'edificazione
su queste zone deve tener conto dell'art. 6 delle presenti norme (aspetto
estetico e inserimento) e ossequiare le reali necessità di spazio e funzionali
dell'istituto.
Il Municipio deciderà di volta in volta, sentito il parere delle
competenti autorità cantonali".
La rappresentazione grafica di questa
variante di PR non ha modificato l'azzonamento del fondo di cui si discute, che
è rimasto attribuito alla preesistente zona EAP come "attrezzatura
d'interesse pubblico di proprietà parapubblica" con la menzione
"giardino pubblico". Il fondo è stato unicamente assoggettato
ai vincoli di protezione del punto di vista, sanciti dal nuovo art. 26 bis NAPR
mediante la definizione di altezze massime sotto forma di quote assolute.
Nella misura in cui omette di includere
questo fondo nella zona EAP, la rappresentazione grafica in questione non
collima con il testo dell'art. 44 NAPR. Anche il fondo che la ricorrente
intende edificare (part. n. __________ RF) apparteneva infatti alla congregazione
delle suore di __________, proprietaria della clinica. Contrariamente a quanto
assume la , l'incongruenza non può tuttavia essere risolta
riconoscendo al fondo più basso lo stesso regime applicabile al terreno su cui
sorge la clinica. Non potendosi in alcun modo rilevare un'intenzione del pianificatore
di modificare l'assetto pianificatorio del fondo in esame, assoggettato
soltanto ai vincoli dell'art. 26 bis NAPR, la discrepanza deve necessariamente
essere attribuita ad una semplice imprecisione nella formulazione del testo
dell'art. 44 NAPR e non ad un'omissione nella rappresentazione grafica della
variante. Lo conferma il fatto che quest'ultima ha ulteriormente classificato
il fondo in questione come "attrezzatura d'interesse pubblico di
proprietà parapubblica" con la menzione "15 - giardino
pubblico ()".
Portata decisiva, in tali circostanze, può
quindi essere attribuita soltanto alla rappresentazione grafica e non al testo
della norma.
Stando così le cose, l'edificabilità della
part. n. __________ RF non è regolata dall'art. 44 NAPR invocato dalla
ricorrente, ma dall'art. 41 NAPR in combinazione con il piano delle zone
definito dalla revisione del 19 novembre 1980, confermato e precisato dalla variante
del 1988.
- 3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata solo per edifici e impianti conformi per la funzione prevista per la
zona di utilizzazione. Il principio della conformità di zona, sancito da tale
norma esige che la destinazione dell'opera edilizia si inserisca convenientemente
nella funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Non è sufficiente che non
la contraddica e che non ostacoli l'utilizzazione della zona in conformità
della funzione attribuitale. Occorre che vi si integri in modo adeguato (DFGP,
Commento alla LPT, ad art. 22, n. 29).
3.2. Accertato che il PR considera il fondo
alla stregua di un'attrezzatura pubblica, in particolare di un giardino
pubblico, l'edificazione dei tre stabili per il personale della clinica non può
in nessun caso essere considerata conforme alla funzione assegnatagli dal PR.
La destinazione abitativa si pone in palese ed insanabile contrasto con quella
di "giardino pubblico" fissata dal piano. Irrilevante è il
fatto che il giardino sia tuttora di proprietà della ricorrente e nessun vincolo
a favore del comune sia iscritto a RF. lrrilevante è pure la circostanza che
gli edifici siano in larga misura sotterranei e che il giardino venga
mantenuto. Determinante ai fini del diniego della licenza è l'incompatibilità
della destinazione abitativa con la funzione che il PR attribuisce al fondo.
Il ricorso non può quindi essere accolto
nemmeno nel caso in cui si dovesse riconoscere che l'intervento non integra gli
estremi della deturpazione ai sensi del DLBN.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41, 44 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.--
a ciascuno dei resistenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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