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Numero d'incarto:
52.2000.65
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00065
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
contro
la decisione 16 febbraio 2000, n. 648, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 7 ottobre 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha
negato la licenza edilizia per la posa di due roulottes sul fondo no.
__________ e gli ha ordinato il ripristino della situazione originaria;
viste le risposte:
-
8 marzo 2000 del
municipio di __________;
-
22 marzo 2000 del
Consiglio di Stato;
-
3 aprile 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 giugno
1999, il ricorrente __________ ha notificato al municipio di __________ di aver
postato una roulotte di 20 m², adibita a deposito, su un terreno situato a
__________ (part. n. __________ RF), di proprietà della comunione ereditaria fu
__________. Su invito dell'autorità comunale, il ricorrente ha poi completato
la domanda, estendendola ad una seconda roulotte, che da qualche tempo
stazionava sullo stesso fondo.
Durante il periodo di pubblicazione
__________, proprietario del fondo contermine, si è opposto all'intervento,
ravvisandovi una violazione delle distanze da confine ed un'inammissibile compromissione
dei valori ambientali e del decoro degli stabili abitativi circostanti.
B. Il 7
ottobre 1999 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza
edilizia ed ordinato la rimozione delle due roulottes, con ripristino del fondo
allo stato precedente. Secondo l'esecutivo comunale, l'esposizione di due
roulottes in quel contesto costituirebbe un intervento contrario all'art. 31
RE, in quanto atipico, deturpante e lesivo delle caratteristiche degli edifici
circostanti.
C. Il 16
febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente
avverso tale decisione. Premesso che il ricorso era diventato parzialmente
privo d'oggetto in seguito alla rimozione della roulotte più piccola,
intervenuta nel frattempo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la valutazione
operata dal municipio in merito all'impatto prodotto dalla roulotte rimanente
sull'estetica dei luoghi andasse esente da critiche. Di conseguenza ha
confermato anche l'ordine di ripristino.
D. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata. L'insorgente rileva che in sede d'opposizione __________ si
era dichiarato d'accordo che la licenza edilizia venisse concessa per la posa
di una sola roulotte. Considerato che nel frattempo una delle due roulottes è
stata venduta, la causa dovrebbe essere stralciata dai ruoli. A suo avviso, non
sarebbe dato sapere se il municipio di __________ ritenga deturpante anche la
presenza di una sola roulotte. Sarebbe arbitrario applicare allo stazionamento
di una sola roulotte la valutazione estetica operata con riferimento alle due
roulottes esposte inizialmente. Il fatto che un solo vicino si sia opposto alla
posa di due roulottes dimostrerebbe peraltro che la loro presenza non è deturpante.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è
giunto __________ che si è riconfermato nelle motivazioni espresse in sede d'opposizione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono
certe. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Contrariamente a quanto pretende
l'insorgente, il fatto che il vicino, in via subordinata, non si opponga alla
posa di una sola roulotte non ha reso il ricorso privo d'oggetto. La licenza
edilizia è infatti un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che
al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori progettati. L'autorità deve dunque applicare
d'ufficio il diritto pubblico, che ha natura imperativa, indipendentemente
dall'inoltro o meno di opposizioni. Il municipio può quindi negare il rilascio
della licenza anche nel caso in cui non vengano presentate opposizioni.
- Giusta
l'art. 31 cpv. 1 RE di __________ la sistemazione delle aree esterne, rispettivamente
l'inserimento delle costruzioni, non devono costituire fonti di disturbo e di
deturpamento per l'ambiente ed il decoro circostante.
Il concetto di deturpazione presuppone un
effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che
l'opera edilizia non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi
un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste. Nell'interpretazione di
questi principi l'autorità competente deve essere in grado di fondarsi su
criteri oggettivi e sistematici, dimostrando che la loro applicazione ad una
determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione di
costruire. La situazione dei luoghi costituisce un importante fattore di
giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o di altre particolari
caratteristiche può, secondo le circostanze, essere deturpato da una costruzione
che non sarebbe necessariamente deturpante in altro luogo (DTF 100 Ia 87;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 208).
Il concetto di deturpazione è di natura
indeterminata (A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, n. 91). Esso lascia
quindi all'autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia in
ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Da parte delle istanze
di ricorso sono censurabili unicamente le interpretazioni lesive del diritto,
in quanto manifestamente sprovviste di ragioni obiettive, incongruenti con le
finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell'adeguatezza.
- Secondo il
municipio, che in questa sede ha nuovamente chiesto la conferma della decisione
impugnata, anche la presenza di una sola roulotte sul fondo avrebbe un effetto
deturpante ai sensi dell'art. 31 RE, in quanto l'opera non sarebbe in armonia
con l'ambiente circostante. Tale conclusione regge alla critica del ricorrente.
Essa non procede, in particolare, da un'interpretazione insostenibile del
concetto di deturpazione.
Ai fini del giudizio occorre considerare che
il fondo del ricorrente appartiene ad una zona a carattere prevalentemente
residenziale (R4), nella quale, oltre alle abitazioni, sono ammesse costruzioni
turistiche, commerciali ed aziende artigianali non moleste (art. 25 NAPR).
Dalle fotografie in atti si evince che il quartiere è composto da edifici di un
certo pregio architettonico, attorniati da giardini ben curati con prato all'inglese
ed ornati con le usuali piante da giardino (siepi di lauro, tuie, palme, ecc.).
Nel complesso si tratta di un ambiente ordinato e di una certa eleganza.
Considerate le caratteristiche dei luoghi,
non appare per nulla fuori luogo ravvisare nello stazionamento di una grande
roulotte (m 7 x 3 x 2) una presenza estranea, atta a suscitare anche in un
osservatore scarsamente dotato di senso estetico sensazioni di disagio e di
ripulsa. Una simile valutazione non procede in particolare da un'interpretazione
eccessivamente restrittiva del concetto di deturpazione. Il contrasto fra la
roulotte ed il quadro ambientale in cui verrebbe ad inserirsi balza invero
all'occhio. L'effetto disarmonico è chiaramente ed immediatamente avvertibile.
Le fotografie agli atti lo documentano in modo inequivocabile.
In siffatte evenienze, la decisione di diniego
della licenza edilizia va senz'altro confermata siccome immune da violazioni
del diritto. Parimenti legittimo, in quanto rispettoso del principio di proporzionalità,
appare l'ordine di rimozione del veicolo.
- Sulla
scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata ed il ricorso respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili, ritenuto che le parti
non si sono avvalse del patrocinio di un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18, 28, 31 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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