AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.64
Data decisione, Autorità:
21.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00064
Lugano
21 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2000 di
entrambi rappr. da __________
contro
la risoluzione 9 febbraio 2000 (n. 540) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________
avverso le decisioni 14 gennaio e 6 aprile 1998 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio
di un permesso di domicilio in favore dei figli __________ e __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadino portoghese, è domiciliato nel nostro Paese dal marzo
1995. Il figlio __________ lo ha raggiunto in Svizzera il 12 febbraio 1997. La
moglie __________ e la figlia __________ sono rimaste a vivere in Portogallo.
b) Con decisione 28 marzo 1997, l'allora
Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la
domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di soggiorno per vivere
con il padre, in quanto il ricongiungimento famigliare era parziale.
c) Il 4 novembre 1997 il dipartimento ha
tuttavia annullato la predetta decisione, nel frattempo impugnata dinnanzi al
Consiglio di Stato, in quanto l'intera famiglia __________ aveva ricomposto la
propria comunione domestica con l'arrivo in Ticino di __________ e __________.
Il 6 novembre 1997 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha quindi
stralciato dai ruoli il ricorso. I famigliari di __________ sono stati posti al
beneficio di un permesso di dimora B.
B. a) Con
scritti 24 novembre e 31 dicembre 1997, __________ ha chiesto alla Sezione
degli stranieri di essere incluso nel permesso di domicilio del padre, conformemente
al diritto sancito dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Il 28 gennaio 1998, __________ ha
chiesto anch'essa di essere inclusa nel permesso del genitore.
b) Con decisioni 14 gennaio 1998
() e 6 aprile 1998 (), la Sezione degli stranieri ha
respinto le domande. Secondo il dipartimento, il diritto al domicilio verrebbe
riconosciuto solo quando entrambi i genitori sono titolari di siffatto permesso.
Dal momento che la madre degli interessati è semplice titolare di un permesso
di dimora, essi non potevano pertanto esigere l'ottenimento di un'autorizzazione
di domicilio.
C. a) Contro
le predette risoluzioni, __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto in sostanza che i figli celibi di età
inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio del genitore, poco importa se titolare di siffatta autorizzazione sia
soltanto il padre o la madre.
b) Con giudizio 9 febbraio 2000, dopo aver
congiunto gli incarti, il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni di
prima istanza e ha respinto i ricorsi. In estrema sintesi, il Governo ha
ritenuto che i figli minorenni potessero vantare un diritto al rilascio di un
permesso di domicilio soltanto se entrambi i genitori erano titolari di
siffatto permesso. Caso contrario, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, si
violerebbe il libero apprezzamento conferito all'autorità cantonale competente
nel rilasciare i permessi (art. 4 LDDS), visto pure che l'autorità esamina
ancora una volta a fondo il comportamento degli stranieri prima di concedere
loro il permesso di domicilio (art. 11 ODDS). Inoltre ci si troverebbe dinnanzi
a un'inspiegabile disparità di trattamento con il/la consorte di una persona
straniera domiciliata, che ottiene unicamente un permesso di dimora.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ e __________ si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che
quest'ultimo e __________ vengano posti al beneficio di un permesso di domicilio
con effetto retroattivo a partire dalla loro entrata in Svizzera. In sostanza,
essi riprendono e sviluppano gli argomenti che avevano esposto dinnanzi al
Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
F. Con scritti
27 marzo e 24 maggio 2000, gli insorgenti hanno chiesto che venissero messe a
loro disposizione diverse sentenze non pubblicate del Tribunale federale che le
autorità inferiori avevano citato nelle loro osservazioni al ricorso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con
quest'ultimi. In concreto, il padre di __________ e __________ beneficia dal
marzo 1995 di un permesso di domicilio in Svizzera. Quando i figli hanno
richiesto un permesso per vivere con i genitori, avevano meno di 18 anni:
conformemente alla norma menzionata, di principio, essi disponevano dunque di
un diritto al permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale
attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la
dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.
Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti
al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I
ricorrenti chiedono a questo Tribunale che vengano trasmesse loro le diverse sentenze
non pubblicate emesse dall'alta Corte federale, che le autorità inferiori hanno
citato nelle loro rispettive osservazioni al gravame. Sennonché, il 23 giugno
1994 il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che tali decisioni
vanno richieste direttamente alla sua cancelleria, che deciderà se le stesse
potranno essere comunicate a terzi. Difatti, per motivi di protezione della
personalità, né l'UFDS né le autorità cantonali sono autorizzate a mettere a
disposizione tali sentenze. Del resto, le decisioni citate dal dipartimento e
dal Consiglio di Stato si rivelano ininfluenti ai fini del presente giudizio.
In particolare, la STF 26 febbraio 1997 in re P. D. tratta di un cittadino
portoghese che aveva già superato ampiamente il 18° anno di età tanto da essere
prossimo a compiere 20 anni. Quel caso non verte quindi sull'art. 17 cpv. 2
LDDS, bensì essenzialmente sulla portata dello "Scambio di lettere 12
aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo concernente il trattamento
amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta
di cinque anni" (RS 0.142.116.546), segnatamente sulla dichiarazione - non
pubblicata - della delegazione elvetica di voler portare il diritto al
ricongiungimento famigliare fino al compimento del 20° anno di età, caso che
non occorre dunque esaminare in questa sede.
-
Il
Consiglio di Stato e il dipartimento hanno negato ad __________ e __________ il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio del padre. A sostegno della
loro tesi, le autorità inferiori ritengono che entrambi i genitori debbano
essere titolari di siffatto permesso: dal momento che la madre degli
interessati è al beneficio di un permesso di dimora, essi non possono quindi
pretendere di essere inclusi nell'autorizzazione di domicilio del padre.
3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS, i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere
inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Lo scopo di questa
disposizione è di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva
convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81, consid. 2c; 118 Ib 153, consid. 2b; 115
Ib 97, consid. 3a). Inoltre, secondo le "Istruzioni e commenti
sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera",
emanate dall'Ufficio federale degli stranieri del Dipartimento federale di
giustizia e polizia (stato dicembre 1998), se i genitori vivono assieme ma solo
il padre o la madre è al beneficio di un permesso di domicilio, il figlio
straniero non coniugato e minore di 18 anni beneficierà dello statuto più vantaggioso
sempreché egli viva con i genitori (n. 653). Tali istruzioni perseguono lo
scopo di coordinare la prassi a livello federale.
3.2. In concreto, va rilevato che sia il
Consiglio di Stato sia il dipartimento non mettono in discussione che
__________ e __________ vivono a __________ insieme al padre __________ e alla
madre __________. Ne consegue che i figli di __________ adempiono le condizioni
per essere inclusi nel suo permesso di domicilio.
3.3. E' vero che le Istruzioni UFDS, come
qualsiasi ordinanza amministrativa, non vincolano l'autorità giudiziaria, la
quale ne controlla liberamente la legalità nel caso concreto, ma è altrettanto
vero che il giudice se ne scosta solo nella misura in cui esse stabiliscono
delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (cfr. DTF 124 V
257; 107 V 153; Pfammatter, Les autorisations de séjour tranchées définitivement
par la canton - jurisprudence fribourgeoise, in: RFJ 1999 292). Orbene, non è
dato di vedere come l'interpretazione dell'UFDS non sia conforme all'art. 17
cpv. 2 LDDS. E' infatti legittimo che i figli stranieri, non coniugati, minori
di 18 anni e che vivono con i genitori, beneficino dello statuto più
vantaggioso, ossia che nel caso in esame vengano inclusi nel permesso di
domicilio del padre al fine di assicurare loro un'effettiva convivenza
famigliare.
D'altronde, se è vero che la libera
decisione delle autorità circa la concessione della dimora o il domicilio nei
limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero giusta l'art.
4 LDDS non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, è altrettanto
vero che rimangono riservati i casi che conferiscono un diritto, retti dagli
art. 7 e 17 LDDS (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS; Istruzioni UFDS, n. 11). E' solo nel
caso in cui genitori vivono separati (divorzio, separazione di fatto o di
diritto), che i figli beneficiano del medesimo statuto del genitore (padre o
madre) alle cui cure è affidato, ciò che non è il caso nella presente fattispecie
(v. anche Istruzioni UFDS, n. 653). Ma vi è di più. Tali conclusioni sono state
confermate da una recente decisione del Tribunale federale concernente una
famiglia (madre e figli) di nazionalità italiana che intendeva ricongiungersi
con il marito rispettivamente padre domiciliato in Ticino, sentenza di cui il
rappresentante dei qui ricorrenti è d'altronde a conoscenza (STF 28 aprile 2000
inedita in re S. F.; v. anche lo scritto 24 maggio 2000 di __________ al Tribunale
cantonale amministrativo). In questo giudicato, l'alta Corte federale ha rilasciato
infine un permesso di dimora alla moglie del cittadino italiano domiciliato in
Svizzera (art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS), mentre ha incluso i loro
figli nel permesso di domicilio di quest'ultimo (art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS), riservando pertanto agli stessi lo statuto più vantaggioso.
- Il ricorso
va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione annullate. Non si prelevano né tasse né spese di
giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, assistiti da
un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 9
febbraio 2000 (n. 540) del Consiglio di Stato;
b) le decisioni 14
gennaio 1998 (E 14) e 6 aprile 1998 (E195) della Sezione degli stranieri (ora:
dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni.
-
Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci
ai cittadini portoghesi __________ e __________ un permesso di domicilio in
luogo della dimora, includendoli in quello del padre.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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