AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.5
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00005
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 1° dicembre 1999 (no. 5114) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 1° settembre 1999 (E 455) del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione permessi e immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio del
permesso di soggiorno (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina iugoslava __________ è giunta per la prima volta in Svizzera nel 1988
per lavorare quale lingerista, ottenendo dapprima dei permessi di dimora per stagionali
e dall'ottobre 1991 un permesso di dimora annuale. Le figlie __________ e
__________, delle quali ha sottaciuto l'esistenza alle competenti autorità fino
al 1991, hanno continuato a vivere in Patria con il padre, ex marito di
__________, al quale erano state affidate dopo il divorzio avvenuto nel 1986.
a) Con verbale 14 gennaio 1993 il Tribunale
comunale di __________, preso atto dell'accordo dei genitori in tal senso, ha
disposto l'affidamento di __________ alla madre, con la quale avrebbe dovuto
vivere, e quello di __________ al padre.
b) Il __________, __________, nel frattempo
convolata a seconde nozze a __________ con il connazionale __________, ha
chiesto di poter essere raggiunta dalla figlia __________. Quest'ultima è
giunta in Svizzera il 3 maggio 1993, ottenendo un permesso B.
c) Il 30
giugno 1994 __________ è rientrata in Patria.
B. a) Con
sentenza 18 marzo 1998, cresciuta in giudicato, il Pretore di Lugano sez. 6 ha
pronunciato il divorzio dei coniugi __________.
b)
Nell'ottobre 1998 __________ ha ottenuto il permesso di domicilio.
c) Il 26 gennaio 1999, la straniera si è
sposata, in Iugoslavia, con il connazionale __________, residente all'estero.
C. Il 4 maggio
1999 __________ è nuovamente entrata in Svizzera al beneficio di un visto
turistico per un soggiorno della durata massima di 31 giorni, al fine di
rendere visita alla madre.
Il 20
maggio 1999 __________ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora per la
figlia, nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Con decisione 1° settembre
1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito dell'istanza,
dopo aver rilevato come la richiedente aveva voluto mettere le autorità davanti
al fatto compiuto, violando l'Ordinanza sull'entrata degli stranieri (OENS). Al
ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo, successivamente restituito
dall'Esecutivo cantonale con risoluzione 24 settembre 1999.
D. Con
decisione 1 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
da __________, per la figlia, contro la decisione dipartimentale. Posto in evidenza
come la ricorrente con il suo agire avesse disatteso l'art. 10 OENS, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti di cui agli art. 17
cpv. 2 LDDS e 8 CEDU, giustificanti il ricongiungimento famigliare. L'autorità
ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale della separazione, alla
mancanza di provate relazioni strette, al fatto che il ricongiungimento sarebbe
stato soltanto parziale, nonché alla circostanza che __________ aveva vissuto
la maggior parte della propria vita in Iugoslavia e che l'attuale situazione
famigliare non aveva subito modifiche tali da impedirle di continuare a vivere
nel proprio Paese d'origine.
E. Contro tale
pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo che le venga rilasciato un permesso per
soggiornare in Svizzera con la madre. Sostiene in primo luogo che nel 1994 era
rientrata in Patria unicamente per le vacanze estive e che non era tornata in
Svizzera in quanto il padre le avrebbe imposto di rimanere presso di lui. Attualmente,
come risulta dalla dichiarazione 23 novembre 1999 annessa al ricorso, non
sarebbe più intendimento del padre averla con sé, proprio a causa del suo desiderio
di vivere con la madre, che ha sempre provveduto al suo sostentamento economico
e con la quale ha mantenuto un legame stretto ed intenso nonostante la
lontananza. L'insorgente evidenzia che l'impossibilità di poter vivere con la
madre le causa di disturbi di ordine emotivo, tali da imporre delle cure specialistiche.
Rileva infine che il ricongiungimento non è stato chiesto precedentemente
poiché la madre era stagionale.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il
Consiglio di Stato con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito.
G. a) In data
24 gennaio 2000, la ricorrente ha prodotto il certificato medico 17 gennaio
1999 del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, secondo cui un eventuale
rientro in Patria di __________ metterebbe in pericolo il suo sviluppo emotivo;
viceversa la possibilità di risiedere in Svizzera accanto alla madre le
consentirebbe di maturare emotivamente e di seguire una formazione professionale.
b) La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato, ai quali il suddetto certificato
medico è stato trasmesso per osservazioni, hanno chiesto la riconferma della
decisione impugnata.
c) Con
scritto 25 maggio 2000, la ricorrente, preso atto delle osservazioni della Sezione
dei permessi e dell'immigrazione e del Consiglio di Stato, si è sostanzialmente
riconfermata nelle proprie allegazioni ricorsuali. Ha inoltre prodotto lo
scritto 20 aprile 2000, nel quale il dr. med. __________ attesta il
peggioramento dello stato psichico di __________, ribadendo la necessità che le
venga consentito di rimanere in Svizzera sia per iniziare la sua formazione
professionale, sia per vivere con la madre.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b no 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di in trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo
di ricongiungimento famigliare.
1.4.
L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso
di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di
dimora fintanto che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a
18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono
con i genitori. __________ è domiciliata in Svizzera dal 1998. Il ricongiungimento
è stato chiesto quando la figlia __________ aveva 17 anni: conformemente alla
norma menzionata, di principio, quest'ultima dispone quindi di un diritto al
permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2
LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione
dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche
davanti a questo tribunale. Il quesito di sapere se la pretesa citata conduca
al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha quale obiettivo di permettere ed assicurare, a livello giuridico,
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid.
2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo diritto non è assoluto. Non è tutelato se è
invocato in maniera abusiva, ossia quando lo scopo ricercato è in realtà quello
di assicurarsi migliori condizioni economiche oppure di terminare la formazione
in Svizzera. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata se i figli hanno
vissuto durante parecchi anni all'estero separati dai propri genitori (o da uno
di essi) stabilitisi in Svizzera e vogliono raggiungerli poco tempo prima di
aver compiuto 18 anni. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi
hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (cfr. DTF 122 II 385 consid.
4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997, pag. 278 segg. con rinvii).
-
3.1.
__________ è entrata la prima volta in Svizzera nel 1988 per lavorare come
stagionale, lasciando la figlia __________ in Iugoslavia presso l'ex marito, al
quale era stata affidata a seguito dello scioglimento del matrimonio avvenuto
nel 1986. Nel maggio del 1993 __________, che da gennaio di quell'anno era affidata
alla madre, è entrata in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale
nell'ambito del ricongiungimento famigliare, dove è rimasta per circa un anno.
Va sottolineato che essa è tornata nel suo Paese d'origine motu proprio, poiché
là vive la sorella __________, affidata al padre, mentre in Svizzera viveva
praticamente da sola (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, p. 5). Nemmeno al
momento dell'ottenimento del permesso di domicilio, nell'ottobre 1998,
__________ ha postulato il ricongiungimento con le figlie. E' solo il 20 maggio
1999, ossia dopo una pluriennale separazione, che essa ha chiesto il permesso
di soggiorno a favore della sola figlia primogenita, 17.nne, che a quel momento
aveva già terminato le scuole dell'obbligo, con lo scopo di permetterle di
proseguire la propria formazione professionale (cfr. scritto 30 giugno 1999 di
__________).
3.2. Va
innanzitutto constatato come __________ sia venuta in Svizzera per un soggiorno
temporaneo (31 giorni) con il fine dichiarato di rendere visita alla madre,
mentre alla luce dei fatti in rassegna risulta che il vero scopo era volto
verosimilmente ad entrare nel nostro Paese per sfruttare tale circostanza e
chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di lunga durata. Un simile
comportamento, volto a mettere le autorità di fronte al fatto compiuto, non può
essere tutelato. Ciò non legittima tuttavia l'autorità dipartimentale a
rifiutare l'esame dell'istanza di ricongiungimento famigliare. Al contrario,
questa circostanza costituisce soltanto un elemento fra tanti altri che
dev'essere valutato nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 26 giugno
1998 in re A.). Ora, nel caso concreto, vanno considerati elementi di sicuro
rilievo. Il ricongiungimento, come detto, è stato chiesto dopo 6 anni di separazione.
Una situazione di questo genere denota, di norma, una rottura dei legami
famigliari e dà adito a dubbi in merito all'intensità degli stessi. E' ben vero
che durante la permanenza in Svizzera __________ ha sempre fatto regolarmente ritorno
in Iugoslavia e si è occupata del sostentamento di __________. Tuttavia il
mantenimento di rapporti durante gli anni di separazione, non solo affettivo,
ma anche finanziario, è del tutto naturale e non basta, da solo, a far apparire
questa relazione prevalente su quelle esistenti in Patria, segnatamente con la
sorella minore, i nonni paterni ed il padre, con i quali __________ ha vissuto
la maggior parte della propria vita (dal 1986 al maggio 1993 e dal giugno 1994
al 3 maggio 1999). Se effettivamente il legame con la figlia fosse stato
intenso e prioritario su qualsiasi altra relazione, la madre avrebbe tentato di
ottenere in precedenza il ricongiungimento, quando cioè la figlia necessitava
maggiormente della presenza materna. Ulteriori dubbi in merito all'intensità
del legame risiedono nel fatto che __________ ha sottaciuto l'esistenza delle figlie
alle competenti autorità svizzere fino al 1991. In siffatte circostanze non si
vedono oggettivamente quali siano potuti essere i fattori che hanno impedito a
__________, durante gli ultimi 6 anni, di avviare le pratiche per
ricongiungersi con la figlia __________, se non, verosimilmente, la volontà che
quest'ultima trascorresse la sua infanzia e terminasse gli studi obbligatori in
Patria per in seguito venire in Svizzera al fine di avere un futuro migliore,
segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di
quelli ottenibili in Iugoslavia. A tale proposito giova osservare che nello
scritto 30 giugno 1999 __________, dopo aver evidenziato di essere il genitore
affidatario, ha spontaneamente motivato la propria richiesta indicando quali
intenzioni future della figlia quelle di imparare la lingua italiana e,
successivamente, di frequentare la quarta media. Da quanto precede emerge
quindi che lo scopo della richiesta del permesso è quello di garantire ad
__________ migliori prospettive scolastiche, professionali ed economiche,
finalità queste non tutelate dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
3.3. Le argomentazioni ricorsuali e la
documentazione prodotta non permettono di sovvertire la suddetta conclusione.
La ricorrente sostiene innanzitutto che il
ricongiungimento si imporrebbe in quanto il padre si sarebbe reso colpevole di
gravi inadempienze nei confronti della prole. Tale asserzione, resa soltanto
dopo aver preso visione della risoluzione dipartimentale, non è corredata da
alcun supporto probatorio e rimane puro parlato. Se effettivamente la
situazione fosse quella descritta dalla ricorrente, tale circostanza non soltanto
sarebbe stata indicata dalla madre nell'ambito dell'istanza di
ricongiungimento, ma sarebbe stata pure da quest'ultima segnalata a tempo
debito alle competenti autorità. Inoltre in tale ipotesi mal si comprende il
motivo per il quale il ricongiungimento sia stato chiesto unicamente per la
figlia maggiore. Le medesime considerazioni si impongono riguardo
all'asserzione secondo cui, nel 1994, il padre avrebbe costretto la figlia a
rimanere in Iugoslavia contro la sua volontà. Neppure può giovare alla
ricorrente la dichiarazione 23 novembre 1999, nella quale il padre afferma che
non è più suo intendimento avere con sé la figlia, a causa del desiderio manifestato
da quest'ultima di rimanere con la madre. Tale documento è stato prodotto per
la prima volta dinanzi a questo Tribunale e sembra pertanto allestito
unicamente per fini processuali. Nella perizia di parte prodotta in questa sede
il dr. med. __________ ritiene indispensabile che __________ possa soggiornare
in Svizzera con la madre al fine di maturare emotivamente e di seguire una
formazione professionale. Ciò non dimostra tuttavia né che effettivamente la
relazione con la madre sia preponderante rispetto a quelle che l'insorgente ha
in Patria, né tantomeno consente di escludere che il ricongiungimento abbia
scopi di natura meramente economica. Innanzitutto il rifiuto di __________ di
ritornare a vivere con il padre, non esistendo alcun elemento concreto atto a
provare inadempienze o comportamenti riprovevoli da parte di quest'ultimo, non
può essere ritenuto sufficiente a provare la sussistenza di interessi
famigliari tali da modificare i rapporti esistenti. In secondo luogo va
rilevato che il medico stesso, in entrambi i certificati prodotti, indica fra
gli scopi del soggiorno quello di seguire una formazione professionale. Va inoltre
aggiunto che, essendo ormai maggiorenne, __________ non potrebbe essere
obbligata, una volta rientrata in Iugoslavia, a vivere con il padre ed,
inoltre, che nulla impedisce alla madre, se fosse veramente necessario per il
bene della ricorrente, di rientrare con essa in Patria, dove, oltre all'altra figlia,
risiede pure l'attuale marito, anziché esporre la ricorrente, che il perito di
parte descrive come ritardata nell'evoluzione emotiva, ai rischi
dell'introduzione in un nuovo paese, per essa estraneo e completamente nuovo.
3.4. La
ricorrente non ha quindi dimostrato l'esistenza di interessi preponderanti che
impongano un modifica delle relazioni famigliari esistenti. In particolare, le
allegazioni secondo cui essa non potrebbe continuare a vivere con il padre a
causa di sue presunte inadempienze, non sono corredate da alcun supporto probatorio.
Benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (art.
18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare
d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque
ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel
suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima
è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo
informazioni utili al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno
delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re C.-P. consid. 4a).
Visto quanto precede, si deve dunque concludere che i presupposti di cui
all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti.
- 4.1.
Occorre ora esaminare se __________ possa prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma
sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il
quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di
risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al
beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica
(DTF 118 Ib 157, consid. c). In concreto __________ è titolare di un permesso
di domicilio dal 1998. L'insorgente, di principio, può quindi richiamarsi
all'art. 8 CEDU. Va tuttavia rilevato che in materia di polizia degli stranieri
il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui
fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio
(STA 15 aprile 1998 in re M.I. consid. 2.3.) analogamente al Tribunale federale
(DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii; 120 Ib 257 consid. 1f). Ne discende che,
nell'ambito di una richiesta di ricongiungimento fondata sull'art. 8 CEDU, è
determinante l'età del figlio a quest'ultima data. Come il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8
CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni,
che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte
del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola,
una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo
straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del
familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve
parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Dunque, di principio, si
può presumere che a partire dai 18 anni un giovane sia normalmente in grado di
vivere in maniera indipendente, riservati i casi particolari, ad esempio
l'handicap fisico o psichico oppure una grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261
consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto
dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo
è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
4.2. In concreto il 4 maggio 2000 __________
ha compiuto 18 anni. Dagli atti non risulta che quest'ultima si trovi in uno
stato di dipendenza dalla madre ai sensi della succitata giurisprudenza. Prova
ne è che l'insorgente ha regolarmente concluso le scuole dell'obbligo e seguito
vari corsi di computer in Patria e dal settembre 1999 segue un corso di
italiano per immigrati nel nostro Paese. D'altronde, se così fosse stato, è
verosimile che __________ non avrebbe atteso quasi 6 anni dall'ultima separazione
prima di chiedere il ricongiungimento con __________. L'insorgente non può
quindi invocare l'art. 8 CEDU, ritenuto che tale norma convenzionale non le conferisce
alcun diritto a vivere con la madre, rispettivamente ad ottenere un permesso di
dimora in Svizzera.
4.3. A titolo abbondanziale va rilevato che,
anche nel caso in cui l'insorgente avesse potuto invocare l'art. 8 CEDU, i
motivi da lei addotti non prevarrebbero comunque sull'interesse pubblico a
negarle il sollecitato permesso di soggiorno, trattandosi di un ricongiungimento,
peraltro parziale, non giustificato dalle circostanze (cfr. consid. 3 che
precede).
- Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 8 CEDU; 4, 17 cpv. 2
LDDS; 10 OENS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina iugoslava,
è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31.08.2000 notificando la
propria partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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