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Numero d'incarto:
52.2000.4
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00004
Lugano
19 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1. dicembre 1999, no. 5113, del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente
avverso la risoluzione 10 settembre 1999, con la quale il municipio di
__________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per
la realizzazione di un deposito intermedio di materiale inerte ai mappali
n. __________ e __________ RFD di tale comune, situati fuori zona
edificabile;
viste le risposte:
-
11 gennaio 2000 di
__________;
-
18 gennaio 2000 del
municipio di __________ e del Consiglio di Stato;
-
19 gennaio 2000 del
municipio di __________;
-
07 febbraio 2000
dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i mappali n. __________ e
__________ RFD, posti fuori zona edificabile, appartengono al comprensorio
territoriale di __________ e si trovano al confine con il comune di __________,
a lato della strada cantonale che collega __________ a __________;
che da oltre un ventennio questi fondi sono
utilizzati dalla __________ quale deposito temporaneo di materiale inerte di
scavo (terra vegetale, misto granulare, materiale di scavo inerte) riutilizzabile
per riempimenti, come sottofondo e terra vegetale;
che il 15 aprile 1999 la __________ ha
chiesto il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per il deposito
summenzionato e per chiudere l'accesso esistente a sud;
che al progetto si sono opposti __________,
proprietaria del fondo contermine, il comune di __________ ed il Dipartimento
del territorio, al quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua
competenza; quest'ultimo ha ritenuto che il progetto non fosse conforme alla
zona nel quale è inserito (zona residua) e che alla sua realizzazione vi si
opporrebbero interessi agricoli preponderanti;
che il 10 settembre 1999 il municipio di
__________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, facendo proprie le
motivazioni espresse dall'autorità dipartimentale;
che con ricorso 17 settembre 1999 la
__________ ha chiesto l'annullamento di tale decisione, sostenendo che
l'attuale utilizzo dei fondi è stato tollerato per lungo tempo, senza provocare
conseguenze negative e che la cessazione di tale attività metterebbe in grave
pericolo l'esistenza stessa della società; ha infine invocato la parità di
trattamento considerato che nelle immediate vicinanze sarebbe tollerato un deposito
di legname;
che il 1. dicembre 1999 il Consiglio di
Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia ed ha respinto, a sua
volta, l'impugnativa per gli stessi motivi addotti dall'autorità dipartimentale;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento ed il rilascio della licenza;
che l'insorgente ripropone in sostanza le
stesse censure sollevate davanti all'Esecutivo cantonale; esso ha inoltre posto
in evidenza che secondo il nuovo PR, approvato dal Consiglio comunale ed ora in
attesa dell'approvazione del Consiglio di Stato, i fondi in questione sarebbero
inseriti in zona artigianale e commerciale (AC) e che dunque l'intervento
sarebbe rispettoso del principio della conformità di zona;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione sono giunti la
vicina __________, il municipio di __________ ed il Dipartimento del
territorio, delle cui argomentazioni di dirà, per quanto necessario, nel
seguito;
che il municipio di __________, ripercorsi i
fatti che hanno portato al diniego della licenza edilizia, non ha formulato
conclusioni.
Considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazioni dell'insorgente
e la tempestività del gravame sono date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm);
che l'impugnativa è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle
zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per
la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga
un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano
interessi preponderanti (lett. b);
che edifici ed impianti esigono
un'ubicazione fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati
può essere perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno
delle zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva
dell'opera;
che in concreto appare evidente che il
deposito di materiali inerti non risponde alle condizioni suesposte: non è
conforme alla funzione della zona e persegue uno scopo che non esige affatto
un'ubicazione fuori dalla zona edificabile;
che, inoltre, interessi d'ordine pubblico si
oppongono al rilascio dell'autorizzazione postulata, ritenuto che il progetto
si pone in contrasto con le finalità agricole assegnate alla zona in questione
dal Piano direttore cantonale;
che la procedura in corso di approvazione
del nuovo PR nulla muta a tale conclusione;
che le licenza edilizia può essere
rilasciata soltanto se il progetto è conforme al diritto in vigore; in caso
contrario la stessa va negata;
che di principio il Tribunale cantonale
amministrativo applica il diritto vigente al momento dell'emanazione della
decisione del Consiglio di Stato, riservati i principi della buona fede, della
parità di trattamento e di proporzionalità (RDAT II-1994, no. 22);
che nella fattispecie non vi è motivo di
scostarsi da tale prassi, non opponendovisi interessi particolari;
che ciò vale a maggior ragione se si
considera che, come si è detto, secondo il Piano direttore questi fondi fanno
parte degli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo (scheda 3.2) e che per
tale motivo il Dipartimento del territorio ha già preavvisato negativamente le
intenzioni del municipio di __________ d'inserire queste particelle in zona
artigianale e commerciale (cfr. opposizione 24 giugno 1999, pag. 2 e risposta 7
febbraio 2000);
che non appare neppure necessario ritardare
l'emanazione del presente giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato
in merito alla revisione del Piano regolatore di __________;
che tantomeno l'insorgente può far valere a
proprio favore il principio della parità di trattamento; come ha giustamente
osservato il Governo, il fatto che in altri casi la legge non sia stata
applicata o lo è stata in modo scorretto, non dà diritto ad ugual trattamento,
eccetto che si sia instaurata una prassi in tal senso che l'autorità rifiuta di
abbandonare;
che nel caso concreto ciò non solo non è
stato provato ma neppure è sostenuto dalla ricorrente; non vi è pertanto stata
alcuna disparità di trattamento;
che sulla scorta delle considerazioni sin
qui formulate, si deve concludere che a giusta ragione il municipio prima ed il
Consiglio di Stato poi hanno negato il rilascio dell'autorizzazione giusta
l'art. 24 cpv. 1 LPT;
che il ricorso va dunque respinto; la tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 cpv. 1 LPT; 1 segg. LE; 1 segg.
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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