AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.33
Data decisione, Autorità:
20.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00033
Lugano
20 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2000 di
contro
la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente
contro la risoluzione 17 maggio 1999 del municipio di __________ in materia
di occupazione del suolo pubblico ;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
all'inizio di maggio del 1999 il municipio di __________ ha negato al Comitato
contro la guerra il permesso di manifestare contro la guerra mediante
l'istituzione di un presidio;
che per
protestare contro questa decisione, il 14 maggio 1999 il ricorrente __________ ha
chiesto a sua volta al municipio il permesso di manifestare da solo, nella
forma di picchetto silenzioso, il 26 seguente tra le ore 18.15 e le ore 19.15,
davanti al palazzo civico, in __________;
che il 17 maggio 1999 il municipio ha
respinto l'istanza, rinviando il richiedente alla possibilità d'impugnare le
decisioni municipali davanti al Consiglio di Stato;
che contro questa decisione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che, rinvenendo sulla precedente decisione,
il municipio ha nel frattempo autorizzato il Comitato contro la guerra a
mettere in atto la prevista manifestazione;
che con giudizio 14 gennaio 2000 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ per
carenza d'interesse legittimo, non potendosi riconoscere più all'insorgente un
interesse attuale all'annullamento della decisione impugnata;
che con ricorso 31 gennaio 2000, __________
insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocando la libertà di
manifestazione garantita dall'art. 8 Costituzione cantonale e chiedendo che gli
venga concesso un termine per esaminare la giurisprudenza citata nella
decisione impugnata;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio;
considerato, in
diritto
che la
competenza di questo tribunale è data dall'art. 208 LOC;
che al ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato, va di principio riconosciuta la
legittimazione attiva;
che la decorrenza della data prevista per la
manifestazione ha di per sé reso inattuale l'interesse al ricorso;
che, vertendo tuttavia la contestazione su
un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro, si può prescindere dal
requisito dell'attualità dell'interesse;
che il gravame, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm e 209 lett. b LOC) e può essere evaso
sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza dar seguito alla richiesta di
completazione;
che l'utilizzazione del suolo pubblico per manifestazioni,
riunioni o cortei rappresenta un uso accresciuto del suolo pubblico soggetto ad
autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente, in concreto, del
municipio (art. 107 cpv. 2 lett. c e 4 LOC);
che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione
è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi fondamentali
del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed
alle libertà fondamentali;
che l'autorizzazione può essere rifiutata
soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali
della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto all'ordine pubblico in
senso stretto, in particolare alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute,
alla protezione della natura e del paesaggio (DTF 91 I 326; 77 I 287), che
devono essere valutate rispettando in modo particolare il principio della
proporzionalità;
che, oltre a questi beni di polizia,
l'autorità deve considerare anche gli interessi pubblici implicati, quali la
protezione del bene demaniale stesso e la salvaguardia dell'uso comune, in
particolare la possibilità degli altri membri della comunità di circolare, di
passeggiare o di sostare sul suolo pubblico (DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel,
op. cit. p. 556 e ss, ad 3; A. Scolari, op. cit., ad. 578 con rif.);
che ognuno può liberamente scegliere, nei
limiti della legalità, il tema su cui manifestare pubblicamente la propria
opinione; non spetta all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione
sindacare sulla pertinenza e sulla rilevanza dell'interesse sottostante;
che il fatto che prima del ricorso
interposto da __________ al Consiglio di Stato il municipio sia rinvenuto sulla
decisione contro la quale l'insorgente intendeva manifestare non rende per
nulla irricevibile l'impugnativa inoltrata; tutt'al più rende incomprensibile
la protesta che questi voleva inscenare;
che l'interesse del ricorrente ad impugnare
una decisione con cui il municipio gli aveva negato il permesso di manifestare
pubblicamente la propria opinione su un certo argomento non va confuso con
l'interesse che lo muoveva ad esprimere in pubblico il proprio pensiero;
che già per questo motivo il giudizio
impugnato va annullato;
che per comprensibili motivi di economia di
giudizio questo tribunale prescinde da un rinvio all'autorità inferiore per
nuova decisione (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui
beni amministrativi del comune di __________ (RBA) del 30 gennaio 1989, l'uso
dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile
con la loro destinazione generale; l'uso di poca intensità, fra cui rientra
l'organizzazione di manifestazioni, è soggetto ad un'autorizzazione;
che in concreto l'esecutivo comunale ha
negato al ricorrente l'autorizzazione richiesta, limitandosi a rilevare che
l'istante avrebbe potuto impugnare davanti al Consiglio di Stato la risoluzione
contro la quale intendeva protestare;
che la decisione con cui il municipio ha
negato al ricorrente l'autorizzazione a manifestare pubblicamente contro il
diniego del permesso di manifestare contro la guerra, chiesto dal Comitato
contro la guerra, non adduce alcun motivo legato alla gestione del suolo
pubblico, rispettivamente alla tutela dell'ordine pubblico;
che, in concreto, l'autorizzazione a
manifestare in forma di picchetto silenzioso, dalle ore 18.15 alle ore 19.15
del 26 maggio 1999, davanti al palazzo civico non avrebbe pregiudicato in alcun
modo l'interesse pubblico;
che tale uso, limitato nel tempo e nello
spazio ed avente uno scopo assolutamente legittimo, appare in effetti del tutto
compatibile con la destinazione generale della piazza, chiusa al traffico
motorizzato, oltre che rispettoso delle libertà altrui ;
che l'impugnativa deve pertanto essere
accolta, accertando l'illegittimità della risoluzione municipale impugnata ed
annullando il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
il ricorso contro di essa interposto;
Per questi motivi,
visti gli art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 cpv. 1, 208 cpv.
1, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. è accertata l'illegittimità della decisione
26 maggio 1999 del municipio di __________;
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
versione __________
che con
istanza 14 maggio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ (in
seguito municipio) il rilascio di un'autorizzazione per poter manifestare da
solo, nella forma di picchetto silenzioso, il giorno mercoledì 26 maggio 1999
tra le ore 18.15 e le ore 19.15, davanti al palazzo civico di __________, in
__________;
che __________ ha indicato, a titolo
informativo, che scopo della propria iniziativa era quello di protestare contro
il rifiuto espresso dal municipio di autorizzare lo svolgimento di un presidio
contro la guerra, richiesto dal Comitato contro la guerra;
che con risoluzione 17 maggio 1999 il
municipio ha negato il rilascio della postulata autorizzazione, rilevando
l'esistenza di altre possibilità per contestare le decisione municipali,
segnatamente il ricorso al Consiglio di Stato;
che con decisione 14 gennaio 2000 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da
__________ contro la suddetta risoluzione municipale, argomentando che allo
stesso non poteva essere riconosciuto un interesse attuale all'eventuale
annullamento della stessa, in quanto, con decisione 20 maggio 1999, il municipio
ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione richiesta dal Comitato
contro la guerra;
che con ricorso 31 gennaio 2000, __________
insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocando la libertà di
manifestazione garantita dall'art. 8 Costituzione cantonale, chiedendo pure che
gli venga concesso un termine per esaminare la giurisprudenza citata nella
decisione impugnata;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio.
Considerato, in
diritto
che la
competenza di questo tribunale è data (art. 208 LOC);
che, al momento della presentazione del
gravame a questo tribunale, il giorno per il quale il ricorrente aveva
postulato la concessione dell'autorizzazione era già trascorso (26 maggio
1999); tuttavia si deve derogare al requisito dell'attualità dell'interesse in
quanto la contestazione verte su un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Consiglio di Stato, il fatto che l'evento sul quale __________ intendeva
manifestare si sia risolto nel modo da lui auspicato prima della presentazione
dei ricorsi all'Esecutivo cantonale e a questo tribunale, non costituisce un
motivo di irricevibilità del ricorso: ognuno può liberamente scegliere, nei
limiti della legalità, il tema su cui manifestare il proprio dissenso;
che pertanto il gravame, tempestivo, e
presentato da persona legittimata a ricorrere è ricevibile in ordine (art. 46
cpv. 1 PAmm e 209 lett. b LOC); esso può essere evaso sulla base degli atti
(art. 18 PAmm);
che il termine per la presentazione del
ricorso è perentorio, cioè non prorogabile, e pertanto la richiesta del
ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione di un ulteriore termine per
visionare la giurisprudenza citata dall'Esecutivo cantonale e completare il
gravame, è improponibile;
che l'utilizzazione del suolo pubblico per
manifestazioni, riunioni o cortei rappresenta un uso accresciuto del suolo
pubblico, e, in quanto tale richiede un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità
competente, in concreto il municipio (art. 107 cpv. 2 lett. c e 4 LOC), la
quale è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi
fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento,
all'adeguatezza ed alle libertà fondamentali;
che le decisioni municipali relative
all'autorizzazione all'uso del suolo pubblico sono censurabili da parte
dell'autorità di ricorso nella misura in cui violano il diritto, segnatamente
sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che l'autorità
riserva all'esecutivo cantonale;
che l'autorizzazione può essere rifiutata
soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli interessi generali
della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto all'ordine pubblico in
senso stretto, alla tranquillità, alla sicurezza, alla salute, alla protezione
della natura e del paesaggio, ecc. (DTF 91 I 326; 77 I 287), valutate
rispettando in modo particolare il principio della proporzionalità. Oltre a
questi beni di polizia, l'autorità può/deve considerare anche gli interessi
pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso e la
salvaguardia dell'uso comune, come la possibilità di circolare, passeggiare ecc
(DTF 105 Ia 94; 100 Ia 402; Grisel, op. cit. p. 556 e ss, ad 3; A. Scolari, op.
cit., ad. 578 con rif.). L'autorità dovrà quindi accordare l'autorizzazione al
posto di rifiutarla, laddove l'imposizione di condizioni ed oneri restrittivi
può bastare ad ovviare ad eventuali inconvenienti (DTF 97 I 898);
che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui
beni amministrativi (in seguito RBA) del comune di __________, adottato dal
Consiglio comunale il 30 gennaio 1989, l'uso dei beni amministrativi è
ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione
generale; l'uso di poca intensità, fra cui rientra l'organizzazione di
manifestazioni, è soggetto ad un'autorizzazione (art. 6 RBA);
che l'esecutivo comunale, come detto, ha
negato al ricorrente l'autorizzazione, rilevando unicamente l'esistenza di
altre possibilità per la contestazione di risoluzioni municipali, senza addurre
alcun motivo legato alla tutela dell'ordine pubblico;
che, in concreto, l'autorizzazione a
manifestare in forma di picchetto silenzioso, dalle ore 18.15 alle ore 19.15
del 26 maggio 1999, davanti al palazzo civico non avrebbe pregiudicato in alcun
modo l'interesse pubblico, trattandosi di un uso compatibile con la destinazione
generale della piazza, peraltro chiusa al traffico motorizzato, limitato oltre
che nel tempo anche nello spazio ed avente uno scopo del tutto legale;
che pertanto il ricorso deve essere accolto,
ma non nel senso che la risoluzione municipale debba essere annullata, bensì, a
seguito della mancanza di un interesse attuale del ricorrente all'evasione
dell'impugnativa, nel senso che è accertata l'illegalità del diniego
dell'autorizzazione postulata dal ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 cpv. 1, 208
cpv. 1, 209 LOC; 1 e ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 gennaio 2000, n. 81, del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. è accertata l'illegalità della decisione 26
maggio 1999 del municipio di __________;
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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