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Numero d'incarto:
52.2000.298
Data decisione, Autorità:
09.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00298
Lugano
9 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 2000 di
contro
la decisione 7 novembre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4877) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 giugno 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato
il permesso di formare un terrazzo incassato nella falda di un tetto di uno
stabile del centro storico;
viste le risposte:
-
12 dicembre 2000 del
Dipartimento del territorio;
-
13 dicembre 2000 del
municipio di __________;
-
13 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato
nel centro storico di __________ (part. no. __________ RF), nella zona di
restauro parziale conservativo del piano di protezione del centro storico
(PPCS);
che l'immobile è formato da due corpi,
disposti ad "L" e strutturati su due, rispettivamente tre livelli;
che nel corso del mese di novembre del 1999
il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di rimuovere una delle due
falde del tetto che ricopre il corpo più basso, in modo da formare una piccola
terrazza, al livello del piano superiore del corpo più alto;
che il 2 febbraio 2000 il municipio ha
respinto la domanda, ritenendo l'intervento contrario alle norme di attuazione
del PPCS;
che il 13 aprile 2000 __________ ha chiesto
al municipio il permesso di realizzare la terrazza in questione, rimuovendo
soltanto una porzione di m 1.80 x 2.40 della falda del tetto;
che il 21 giugno 2000 il municipio ha
respinto anche questa domanda, ritenendola in contrasto con l'art. 15 cifra
2.1. NAPPCS, che esclude le coperture a tetto piano;
che contro questa decisione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio del permesso
rifiutato;
che all'intervento si è opposto anche il
Dipartimento del territorio (CBN), che interpellato per preavviso soltanto in
sede di ricorso, ha ritenuto che la formazione di squarci nei tetti alterasse
in modo inammissibile l'immagine del nucleo protetto;
che con giudizio 7 novembre 2000 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che la valutazione
estetica dell'intervento operata dal Dipartimento del territorio e dal
municipio di __________ rientrasse nei limiti delle disposizioni del DLBN e
delle NAPPCS;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che l'insorgente nega in sostanza che la
formazione di una minuscola terrazza, inserita nella falda del tetto, si ponga
in contrasto con le disposizioni del PPCS; parimenti, non disattenderebbe
nemmeno il divieto di alterazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN a
carico dei siti pittoreschi;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio
di __________, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date
(art. 21 LE);
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm): i piani e le
fotografie prodotte rendono superfluo l'esperimento di un sopralluogo;
che l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN vieta
l'alterazione dei siti pittoreschi; ogni intervento, dispone la norma, deve
integrarvisi convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche
solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente
naturale o antropico in genere;
che, come rileva il Consiglio di Stato,
riprendendo letteralmente le considerazioni sviluppate da questo tribunale in
un caso del tutto analogo, riguardante il nucleo di __________ (STA 22.10.97 in
re __________), il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a
modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco,
turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante
l'introduzione di elementi estranei;
che, a differenza del divieto di
deturpazione, posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi, il
concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco
non presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio; è
sufficiente che l'intervento sia atto a modificarne il carattere, rompendo gli
equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi estranei;
che per essere autorizzato non basta quindi
che l'intervento non deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo
evidente i valori tutelati; l'intervento deve anche integrarvisi convenientemente,
evitando di modificare in misura apprezzabile le caratteristiche del sito e gli
equilibri delle sue componenti (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg);
che tanto il concetto di deturpazione,
quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata; in quanto tali, essi
riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini
dell'identificazione del loro contenuto precettivo; che determinante non è il
metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità e di
speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più
vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a
giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire;
che le istanze di ricorso, chiamate a
pronunciarsi sull'interpretazione data dall'autorità decidente al concetto di
alterazione non devono sostituirsi a quest'ultima, ma devono limitarsi a
verificare che la valutazione operata non appaia insostenibile, segnatamente in
quanto lesiva dei principi fondamentali del diritto amministrativo;
che il nucleo di __________ è un sito
pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN che
ne vieta l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi convenientemente;
che opponendosi all'intervento prospettato
dal ricorrente, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la terrazza
incassata nella falda del tetto fosse totalmente estranea per tipologia al carattere
architettonico degli edifici del nucleo ed alterasse in misura inaccettabile l’immagine
del sito protetto;
che la valutazione operata dall'autorità
dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato va esente da critiche;
che non appare in effetti fuori luogo
affermare che rotture della continuità delle falde del tetto come quella in
discussione non si integrino convenientemente nel contesto delle costruzioni
del nucleo;
che non procede da un'interpretazione
insostenibile del concetto di alterazione affermare che simili opere
costituiscano elementi suscettibili di modificare in modo percettibile il
carattere del sito pittoresco e gli armoniosi equilibri delle sue componenti;
che il fatto che l'opposta conclusione,
nelle particolari circostanze del caso concreto, possa apparire altrettanto
sostenibile, non rende insostenibile la valutazione operata dall'autorità
dipartimentale;
che a norma dell'art. 5 NAPPCS,
disciplinante gli interventi ammissibili su edifici situati nel comparto
soggetto a restauro parziale conservativo:
"il municipio, in base alle proposte d'intervento
che perverranno definirà i limiti e il rigore del restauro in base alla
conoscenza dell'oggetto.
In questo caso, gli interventi di conservazione o di
ricupero devono concernere soprattutto le strutture esterne.
Rispetto al restauro integrale (cfr. art. 4), il
restauro parziale conservativo è meno rigoroso; anche se è obbligatorio
rispettare le strutture e le volumetrie originali, è lecito modificare la
ripartizione degli spazi interni per rispondere più adeguatamente alle esigenze
attuali".
che l'aspetto formale dei tetti è definito
dall'art. 15 NAPPCS, giusta il quale:
"sono ammessi i tetti a falda, con pendenza
appropriata e provvisti di gronda, che deve essere eseguita in legno, pietra
naturale o artificiale.
Sono escluse le coperture a tetto piano".
che queste disposizioni di diritto comunale
conferiscono al municipio un ampio margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione
degli interventi di restauro ammissibili nel comparto territoriale in esame;
che le istanze di ricorso, chiamate a
pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni adottate dal municipio secondo
apprezzamento, devono limitarsi al controllo di legalità, censurando unicamente
quelle decisioni che procedono da un esercizio scorretto, ovvero lesivo dei
principi fondamentali del diritto, del margine discrezionale riservato
all'autorità decidente;
che, nella misura in cui la decisione
impugnata si fonda su concetti giuridici indeterminati, l'autorità di ricorso
deve inoltre rispettare la latitudine di giudizio che compete al municipio nell'interpretazione
del diritto autonomo comunale;
che, nell'evenienza concreta, il controverso
diniego della licenza appare sostenibile già dal profilo dell'art. 5 NAPPCS,
che impone la conservazione ed il recupero soprattutto delle strutture esterne;
non appare affatto insostenibile ravvisare nella parziale rimozione della falda
del tetto un intervento lesivo di tale obbligo;
che, parimenti, non appare per nulla
insostenibile affermare che la formazione di una terrazza incassata nella falda
del tetto contravvenga il divieto di coprire gli edifici con tetti piani,
sancito dall'art. 15 cifra 2.1. NAPPCS;
che il fatto che un'applicazione meno
rigorosa delle norme in discussione avrebbe anche potuto apparire difendibile
non invalida le conclusioni alle quali è pervenuto il municipio; notoriamente,
le disposizioni che conferiscono all'autorità il potere di decidere secondo
apprezzamento permettono di giungere a conclusioni diametralmente opposte, ma
altrettanto sostenibili;
che la licenza non può nemmeno essere
rilasciata per motivi di parità di trattamento, non essendo dimostrata
l'esistenza di una prassi che consenta di ritenere inammissibile il suo
rifiuto;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 5, 15 NAPPCS di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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