AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.294
Data decisione, Autorità:
27.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00294
Lugano
27 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 16 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia
di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ è nato il __________ a __________. Dal 1966 è al
beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato
per il 3 giugno 1998. Nel 1979, egli ha dovuto ricorrere all'assistenza
pubblica. Suo padre è deceduto nel 1985, sua madre nel 1989. L'insorgente ha
una sorella, la quale risiede in Italia con il marito ed i figli. Dal 1989 è sotto
tutela volontaria (art. 372 CC). A partire dalla sua adolescenza, __________ ha
interessato in numerose occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali
(segnatamente per violazione alla LStup e reati patrimoniali).
B. a) Con
decisione 22 febbraio 1993 - fondata sugli art. 10 cpv. 1 lett. a/b, 11 LDDS;
16 ODDS - la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha
espulso __________ dalla Svizzera per una durata indeterminata. A quel momento,
l'interessato era già stato condannato in 12 occasioni, di cui 10 con una pena
di detenzione (tra i 6 giorni e i 9 mesi per complessivi 5 anni), ed ammonito 4
volte.
b) Il 21 aprile 1993 il Consiglio di Stato
ha annullato la predetta risoluzione. Ha tenuto conto del fatto che __________
era nato in Svizzera, non aveva nessun contatto con il suo Paese d'origine ed
aveva iniziato da poco un'attività lavorativa. Il Governo ha nondimeno
minacciato il ricorrente di espulsione in caso di ulteriori condanne giudiziarie.
C. Anche dopo
la pronunzia governativa e nonostante l'ennesimo ammonimento pronunciato nei
suoi confronti nel luglio 1993 dalla Sezione degli stranieri, __________ ha
continuato a delinquere (4 condanne con pene privative della libertà tra i 35
giorni e i 12 mesi di detenzione).
D. Con
decisione 29 agosto 1997, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto
il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 31 dicembre 1997 quale
ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa
in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e
16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di
espulsione dell'interessato a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino,
limitandosi a decretarne il rimpatrio. Richiamata la risoluzione governativa
del 21 aprile 1993, il dipartimento ha posto in particolare evidenza che,
nonostante diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, l'interessato aveva
continuato a delinquere, dimostrando di non sapersi adattare all'ordinamento
elvetico. Ha pure dato rilievo al fatto che a partire dal 1979 __________ era a
carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante (circa fr.
130'000.–). Ha inoltre sottolineato come egli non avesse mai rimborsato quanto
anticipatogli dallo Stato e non vi fossero prospettive di miglioramento della
sua situazione finanziaria. Ha infine ritenuto esigibile il trasferimento
dell'interessato in un Paese dell'Unione europea, segnatamente in Italia dove è
presente sua sorella.
E. a) Pendente
il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente è stato nuovamente
condannato, questa volta a 2 mesi di detenzione, per furto, contravvenzione
alla LStup e danneggiamento (reati commessi nel novembre 1997).
b) Con decisione 12 marzo 1998 l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità (AI) ha concesso ad __________ una rendita
semplice di fr. 970.– mensili con effetto 1° luglio 1996, aumentata a fr. 995.–
a partire dal 1997 (grado di invalidità del 75%). In seguito, l'Ufficio AI ha
rimborsato in favore dell'insorgente fr. 18'755.– all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI). Il 26 settembre 2000 il debito
contratto da __________, il quale non richiedeva più sussidi dal giugno 1998,
era sceso a fr. 117'516.30.
c) Con giudizio 25 ottobre 2000, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate
tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento
adottato dall'autorità di prime fosse legittimo e conforme al principio della
proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a rimpatriare
il ricorrente era prevalente su quello, dello stesso, di vivere in Svizzera a
seguito delle 20 condanne a una pena privativa della libertà per complessivi 7
anni inflittegli fino a quel momento, dei 5 ammonimenti decretati nei suoi
confronti e del forte carico assistenziale da egli accumulato in 19 anni. Anche
il Consiglio di Stato ha ritenuto esigibile il trasferimento del ricorrente in
un Paese dell'UE, segnatamente in Italia. Secondo il Governo, non portava a
diversa conclusione il fatto che __________ fosse sotto trattamento medico (in
particolare metadone), dal momento che nell'UE esistono le apposite strutture.
Gli ha nondimeno indicato la possibilità di eventualmente farsi curare nel
nostro Paese nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri,
comprovandone tuttavia la necessità. La domanda di assistenza giudiziaria è
stata respinta.
F. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che non vi siano i presupposti
per la decadenza del suo permesso di domicilio. Minimizza la gravità dei reati
che ha commesso nel corso degli ultimi 5 anni, non definendosi persona aggressiva
e violenta, e sottolinea di non aver più subìto condanne sin dalla fine 1997.
Rileva che con la sua attuale rendita AI di fr. 1'005.– e la complementare di
fr. 1'022.– mensili può finalmente vivere senza dover più ricorrere all'assistenza
pubblica. Ritiene inoltre che il provvedimento impugnato violi il principio
della proporzionalità, poiché non tiene conto che egli vive in Svizzera da 37
anni. Sottolinea di non avere legami con l'Italia e che i rapporti con sua
sorella sono pressoché inesistenti. Critica le autorità inferiori per non aver
tenuto conto che egli è uno straniero di seconda generazione e delle sue
difficoltà di reinserimento che egli incontrerebbe rientrando nel suo Paese d'origine.
Secondo l'insorgente, la risoluzione governativa sarebbe pure carente sotto il
profilo dell'accertamento dei fatti. Invoca la protezione della sua vita
privata sancita dall'art. 8 CEDU. Chiede di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni
d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo
nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non
trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett.
b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame
deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art.
10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una
semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di
rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza
del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti
necessario richiamare dall'Ufficio del tutore ufficiale e dall'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento gli incarti concernenti il ricorrente, in
quanto non apporterebbero ulteriori elementi rilevanti per il giudizio.
- 2.1. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è
stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o
la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non
vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo
ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve
provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica
(lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile
misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della
durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione
fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può
essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2
LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise
secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può
eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza
frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il
trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a
quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo
Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga
conchiuso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di
stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza
di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una
decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il
fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi,
il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano
realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, e dagli art. 10
cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg.
consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che
nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per
ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo
insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque
apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
- 3.1. In
concreto, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una
decisione di espulsione, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per
rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato,
in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima
autorità non ha tentato di accordarsi preventivamente con il Paese d'origine
dell'insorgente in merito al trasferimento di quest'ultimo. Il provvedimento da
essa pronunciato è dunque assimilabile ad una decisione d'espulsione -
sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1
lett. d LDDS: per il che, esso deve rispettare tutte le condizioni previste
dalla legge per questo genere di misura. Va osservato che la Repubblica
italiana garantisce la cura alle persone indigenti (art. 32 Costituzione italiana).
E' pure stato dato particolare rilievo al comportamento poco corretto tenuto
dall'insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera (art. 10 cpv. 1 lett. b
LDDS).
3.2. Le autorità inferiori hanno rettamente
rilevato che, con la sua condotta in generale e i suoi atti, __________
denotava di non voler o di non essere grado di adattarsi all'ordinamento vigente
nel Paese che lo ospita. Le 20 condanne inflitte all'insorgente - incontestate
ed elencate in modo dettagliato nella risoluzione governativa cui si rimanda
per brevità (v. consid. D) - costituiscono senz'altro un fattore di rilievo,
unitamente ai cinque ammonimenti pronunciati nei suoi confronti, per ammettere
la persistenza di un motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b
LDDS, facendo di lui una persona indesiderata in Svizzera.
3.3. A partire dal 1979, __________ è stato
a carico dell'assistenza sociale per 19 anni, contraendo un debito verso lo
Stato per una somma complessiva di oltre fr. 130'000.–. Da quanto precede,
risulta indubbiamente che il ricorrente è caduto a carico dello Stato in
maniera continua e rilevante. Al momento della decisione dipartimentale, emessa
il 29 agosto 1997, nessun elemento permetteva di pronosticare un miglioramento
della situazione. Durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di
Stato, durata più di tre anni, l'insorgente ha invero cessato di chiedere tali
sussidi. Egli ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 970.–
mensili con effetto dal 1° luglio 1996, la quale ammonta attualmente a fr.
1'005.– mensili. Inoltre, dal 1° luglio 1998, egli beneficia pure di una
rendita complementare di fr. 1'022.– mensili. Nel marzo 1998, l'Ufficio AI ha
finanche rimborsato fr. 18'755.– all'USSI per conto dell'insorgente, il quale
non chiede più prestazioni dal giugno 1998. Sennonché, il fatto che egli non
abbia più richiesto sussidi nelle more della procedura non è di decisivo
rilievo. La situazione dello straniero va valutata nel suo insieme. Orbene,
quanto da egli percepito attualmente dalle diverse assicurazioni sociali gli
consente appena di vivere e non esclude che in futuro egli cada nuovamente a
carico dell'assistenza pubblica. Inoltre, non va dimenticato che tali entrate sono
insufficienti per poter rimborsare il suo debito nei confronti dello Stato, che
ammonta pur sempre a fr. 117'516.30 (v. scritto 26 settembre 2000 dell'USSI al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Sulla scorta di quanto precede,
non è dato dunque di vedere come il ricorrente possa, entro breve tempo,
migliorare sensibilmente la propria situazione finanziaria. In questo senso,
risultano chiaramente dati anche gli estremi per l'applicazione dell'art. 10
cpv. 1 lett. d LDDS.
- Occorre
ora verificare se il provvedimento adottato rispetta il principio di proporzionalità,
in particolare le esigenze poste dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS come
pure l'art. 16 cpv. 3 ODDS.
4.1. __________ ha __________ anni e risiede
nel nostro Paese sin dalla nascita. La sua condizione personale è degradata ed
è sotto tutela, ancorché volontaria. La lunga durata del soggiorno in Svizzera
del ricorrente costituisce invero un elemento di sicuro peso nell'ambito della
ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di
una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1
consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale
confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da
oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento
generale dell'insorgente.
4.2. Sebbene le diverse autorità giudiziarie
e amministrative abbiano dato fiducia ad __________, sospendendo condizionalmente
in diverse occasioni la pena di detenzione e quella accessoria dell'espulsione
con un periodo di prova rispettivamente ammonendolo più volte, egli ha
continuato a delinquere. In particolare, dopo la decisione 21 aprile 1993 con
cui il Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di espulsione
adottato dal dipartimento nei suoi confronti, il ricorrente ha continuato a
commettere reati ed è stato ancora condannato a una pena di detenzione il 20 gennaio
1994 (12 mesi), il 30 gennaio 1995 (8 mesi), nonché il 12 marzo (35 giorni), 26
maggio (90 giorni) e 23 dicembre 1997 (2 mesi), quest'ultima addirittura dopo
l'inoltro del suo ricorso al Governo. Come se non bastasse, egli ha continuato
anche in seguito ad interessare i servizi di polizia (v., per brevità, la
risoluzione governativa ad D3, pag. 14). Con il suo comportamento in generale,
l'insorgente ha dunque dimostrato un'incapacità pressoché totale di adattarsi
alle regole vigenti nel nostro Paese. Dal lato professionale, il ricorrente non
ha praticamente mai lavorato, eccetto una decina di giorni nel marzo 1993
quando attendeva l'esito del suo ricorso pendente dinnanzi al Consiglio di
Stato. Egli denota dunque enormi difficoltà d'integrazione in Svizzera.
Inoltre, malgrado i numerosi anni trascorsi in Svizzera, il ricorrente non ha
saputo minimamente comprovare di aver allacciato dei legami particolarmente
stretti sul piano personale. Il suo stile di vita, trascorsa principalmente nel
mondo della droga, indica piuttosto il contrario. A torto quindi l'insorgente
invoca la protezione della sua vita, privata ai sensi dell'art. 8 CEDU.
4.3. Non vi sono inoltre elementi concreti e
oggettivi che permettano di rendere verosimile l'impossibilità, per il
ricorrente, di far ritorno e di reinserirsi in Italia, dove il tenore di vita
come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche sono assai
simili a quelli ticinesi. Non risulta del resto che egli abbia ancora parenti
in Svizzera, mentre è certa la presenza quantomeno di una sorella in Italia. Il
fatto che egli non abbia relazioni intense con la stessa, oltre a non essere suffragato
da alcun supporto probatorio, non è di decisivo rilievo. Egli non invoca
nemmeno l'impossibilità di riallacciare i rapporti con la stessa. Neanche il
fatto che il ricorrente sia sotto tutela (volontaria) permette di mutare il
giudizio.
4.4. Tutto ben ponderato, l'interesse
pubblico ad allontanare uno straniero che non cessa di delinquere da quasi
vent'anni ed è stato a carico dello Stato in maniera continua e rilevante senza
aver proceduto a rimborsare il debito contratto, è prevalente rispetto ai
motivi di ordine privato per poter continuare a risiedere nel nostro Paese.
-
La
decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa
del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al
rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo
del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli
stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
-
L'istanza
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta
siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi
prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della
situazione finanziaria dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1
lett. a/b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS;
3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano,
è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2001
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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