AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.288
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00288
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000, n. 4689, del Consiglio
di Stato che dichiara irricevibile siccome tardiva l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 17 agosto 2000 con cui l'Ente turistico
di __________ e dintorni ha posto a suo carico la tassa di soggiorno per
l'anno 2000 concernente la casa di vacanza di cui al mappale n. __________ di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 17 agosto 2000 l'Ente turistico di __________ e dintorni (in seguito
__________), dopo aver accertato con la collaborazione della proprietaria,
__________, domiciliata a __________, che il rustico sito al mappale n.
__________ di __________ e adibito a casa di vacanza, disponeva di quattro
posti letto, ha emesso una tassa di soggiorno per l'anno 2000 pari a fr. 240.--
(fr. 60.-- per ogni letto).
B. Con
giudizio 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa
presentata da __________ avverso la predetta decisione, siccome tardiva.
C. Contro il
predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. La ricorrente sostiene
che la tardività del ricorso non può esserle addebitata, avendo essa inoltrato
il proprio gravame, in lingua tedesca, il 21 agosto 2000, quindi tempestivamente,
all'__________, il quale lo ha trasmesso per competenza al Consiglio di Stato
soltanto il 20 settembre 2000. Nel merito postula una riduzione della tassa di
soggiorno emessa a suo carico.
D. Il
Consiglio di Stato e l'__________ sollecitano, per contro, la reiezione
dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2
della legge cantonale sul turismo (LTur; RL 7.5.1.1). La legittimazione attiva
dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, non spettando a questo Tribunale
sopperire alle lacune istruttorie dell'autorità inferiore (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Giusta
l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso
entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza
della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 4 PAmm l'autorità
incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà
comunicazione all'interessato (cpv. 1); i termini si reputano rispettati se lo
furono con l'insinuazione all'autorità incompetente (cpv. 2).
- Nell'evenienza
concreta, __________ rimprovera all'__________, di aver trasmesso al Consiglio
di Stato il gravame da lei presentato il 21 agosto 2000, quindi tempestivamente,
soltanto il 20 settembre 2000.
La documentazione agli atti sembra rendere
verosimile la versione dei fatti addotta dall'insorgente.
L'atto ricorsuale, redatto in lingua
tedesca, è datato 21 agosto 2000 ed è indirizzato all'__________,
all'attenzione di __________, con la seguente precisazione "zur
Weiterleitung an den Regierungsrat des Kantons Tessin".
Dalla busta d'invio pervenuta al Consiglio
di Stato risulta che lo stesso è stato spedito da __________ e non da
, luogo di domicilio della ricorrente. Ciò che, unitamente al fatto
che l'etichetta della busta è stata fatta con il computer ed è redatta con il
medesimo carattere degli scritti dell', sembra avvalorare quanto
asserito da , cioè che è stato l' a trasmettere il gravame
all'Esecutivo cantonale.
In concreto, il Consiglio di Stato non ha
tenuto conto di tali circostanze. In particolare, dopo aver richiesto la
traduzione del gravame in lingua italiana ai sensi dell'art. 9 PAmm, lo ha
dichiarato irricevibile, siccome tardivo, senza esperire in proposito le verifiche
che le particolari circostanze del caso rendevano necessarie.
Gli atti devono quindi essere rinviati all'Esecutivo
cantonale, affinché proceda agli accertamenti istruttori volti a stabilire la
tempestività del gravame, acquisendo la necessaria documentazione (ricevuta
postale, incarto dell'__________ ecc.). In particolare, dovranno essere
accertate la data di spedizione del ricorso 21 agosto 2000, rispettivamente
quella in cui lo stesso è pervenuto all'__________.
- Stante
quanto precede, ben si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare
gli atti al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato sopra.
Visto l'esito, non si prelevano né tassa di
giudizio né spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss LTur; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 25 ottobre 2000, n. 4689, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale affinché
proceda
ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster