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Numero d'incarto:
52.2000.284
Data decisione, Autorità:
18.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00284
Lugano
18 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 novembre 2000 di
contro
la decisione 25 ottobre 2000, no. 4686, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 4 settembre 2000, con la quale il municipio di __________ ha rilasciato
a __________, la licenza edilizia per la trasformazione del negozio per la
vendita di pizza al trancio (part. no. __________ di tale comune) in uno
snack-bar;
viste le risposte:
-
14 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
17 novembre 2000 del
municipio di __________;
-
22 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Sul mappale
no. __________ RFD di __________ (zona R7), sito in via al __________, sorgono
due stabili distinti e separati, che compongono il condominio __________, ai
quali sono stati attribuiti i numeri civici __________ e __________. __________
è proprietario del negozio no. __________ posto a pianterreno del numero civico
__________, mentre __________, padre del qui ricorrente, è proprietario
dell'appartamento no. __________ ubicato al numero civico __________.
B. Nel corso
del 1997, dopo vicissitudini che non occorre rievocare (cfr. sentenza 21 luglio
1997 di questo tribunale in re S. e V.), __________ ha aperto un negozio per la
vendita di pizza al trancio.
Con domanda di costruzione 7 ottobre 1999
questo ha chiesto il permesso di trasformare il negozio in parola in esercizio
pubblico del tipo snack-bar per la produzione e la vendita di piadine con
modifica interna della disposizione dei locali. Con decisione 15 dicembre 1999
il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia.
C. Il 2 maggio
2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame di __________,
annullando la decisione 1. marzo 2000 del Consiglio di Stato e la risoluzione
13 dicembre 1999 del municipio di __________, in quanto l'autorità dipartimentale
competente all'esame della domanda di costruzione non aveva verificato se
l'intervento era compatibile con le esigente della legislazione ambientale, in
particolare per ciò che riguarda le immissione foniche. Gli atti sono dunque
stati ritornati al Dipartimento del territorio affinché assumesse gli elementi
mancanti.
D. Il 12
maggio 2000 è stata inoltrata all'ufficio competente una perizia fonica
eseguita dallo studio __________, poi completata il 30 luglio 2000. Dalla
documentazione presentata è risultato che l'attività progettata non causerà
immissioni superiori ai limiti fissati dall'OIF e dalla direttiva edita da
"cercle bruit". Il 21 agosto 2000 l'Ufficio domande di costruzione ed
esame d'impatto ambientale ha preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione.
Il 4 settembre 2000 il municipio di __________ ha quindi rilasciato la licenza
edilizia a __________, il quale nel frattempo era diventato cessionario del
permesso di costruzione ai sensi dell'art. 27 RALE. L'autorità municipale ha
subordinato il permesso a diverse condizioni, oltre a quelle formulate nel
preavviso cantonale, di cui si dirà all'occorrenza.
E. Il 25
ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da
__________ avverso il rilascio della licenza edilizia, ritenendo il progetto
conforme alla zona di utilizzazione e rispettoso delle esigenze poste dalla legislazione
ambientale.
F. Contro tale
decisione il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che la perizia fonica
allestita sia un parere di parte e dunque privo di alcun valore probatorio ed
inoltre che il cambiamento di destinazione necessiti del consenso unanime di
tutti i comproprietari presenti all'assemblea generale.
G. Il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione del
gravame. Ad identica conclusione è giunto __________ con delle argomentazioni,
di cui si dirà, per quanto d'interesse, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Va
innanzitutto dichiarata irricevibile la richiesta del ricorrente di annullare
la decisione impugnata, in quanto il cambiamento di destinazione in discussione
non sarebbe sorretto dal consenso unanime di tutti i comproprietari del
condominio __________ presenti all'assemblea generale. Come ha giustamente
osservato il Consiglio di Stato, trattasi di contestazioni di natura civile che
esulano dalle competenze di questa corte.
1.2. Per quanto concerne le ulteriori
censure sollevate dal ricorrente, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere
(art. 21 cpv. 2 LE), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Come già
esposto nella sentenza 2 maggio 2000 di questa corte, lo snack-bar __________
costituisce un impianto fisso nuovo ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv.
1 OIF, interamente assoggettato all'ossequio dei valori di pianificazione
(art. 25 cpv. 1 LPAmb e 7 OIF). Il Dipartimento del territorio, al quale è
stato retrocesso l'incarto, ha verificato l'effettivo carico fonico inquinante
presumibilmente generato dall'esercizio pubblico.
È così stato accertato che il cambiamento di
destinazione da negozio per la vendita di pizza al trancio a bar paninoteca
rispetta i valori di soglia dell'OIF (cfr. perizia fonica 12 maggio 2000,
pag. 6) e della direttiva "cercle bruit" (cfr. complemento di perizia
30 luglio 2000, pag. 5) per una fonte interna di rumore avente una pressione
sonora di 90 dB, tanto più che la pressione sonora totale media temporale
prodotta nel locale non sarà comunque superiore a 80 dB. Nel preavviso 21
agosto 2000 l'autorità cantonale ha inoltre posto diverse condizioni per
garantire il rispetto della legislazione ambientale, precisando che dovranno essere
adottati i provvedimenti atti a ridurre il rumore previsti nella perizia e nel
suo complemento e che dovranno essere utilizzati materiali, le cui
caratteristiche foniche corrispondono a quelle elencate nello studio. In ogni
caso dovranno essere garantite le esigenze minime previste dalla norma SIA 181
e dagli art. 32 e 33 OIF. L'autorità dipartimentale si è poi riservata la facoltà
di emanare ulteriori disposizioni, qualora le immissioni foniche superassero i
valori d'esposizione al rumore. Prima della messa in funzione dell'esercizio,
la struttura dovrà infine essere collaudata. Non vi è dunque alcun motivo di
dubitare della validità e correttezza della perizia e del preavviso cantonale
in parola.
A torto il ricorrente contesta il fatto che
la perizia fonica sia stata allestita da uno studio privato su commissione del
resistente __________. Infatti giusta l'art. 4 LE in relazione con l'art. 9
lett. i RALE alla domanda di costruzione dev'essere allegata la documentazione
necessaria affinché l'autorità possa avere un'idea esatta dell'opera
progettata, ciò che comprende pure l'esame d'impatto ambientale. Spetta dunque
al richiedente far esperire e produrre tale studio.
Considerate le conclusioni contenute
nell'esame fonico e le condizioni poste nel preavviso cantonale, poi riprese
nella licenza edilizia, le censure sollevate dal ricorrente in relazione
all'ossequio dell'OIF vanno pertanto disattese.
- Sulla
scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, con seguito di tassa di
giustizia e spese (art. 28 PAmm). L'insorgente è inoltre tenuto a rifondere a
__________ un giusto importo a titolo di ripetibili, essendosi avvalso del
patrocino di un avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 cpv. 7 LPAmb; 2 cpv. 1, 25 cpv. 1 e 7
OIF; direttiva cantonale "cercle bruit"; 4 e 21 LE; 9 lett. i RALE; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente,
il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, per quanto è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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