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Numero d'incarto:
52.2000.282
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00282
Lugano
13 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(no. 4381) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 8 settembre 2000 con cui il municipio di __________ ha respinto
la richiesta di riesaminare le decisioni che ordinano la demolizione di opere
abusive realizzate sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
-
che con
decisione 28 agosto 1995 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di
demolire/rettificare alcune opere edilizie realizzate in contrasto con il
permesso ricevuto ed in violazione delle norme sulle distanze, nell'ambito
della ristrutturazione della sua casa d'abitazione (part. no. __________ RF);
-
che il
Consiglio di Stato ha parzialmente confermato il provvedimento con giudizio 13
marzo 1996;
-
che il 12
dicembre 1997 il municipio di __________ ha notificato al ricorrente l'intenzione
di procedere all'esecuzione d'ufficio dell'ordine nei limiti in cui era stato
confermato dal Consiglio di Stato;
che il
ricorso inoltrato da __________ contro quest'atto è stato respinto dapprima dal
Consiglio di Stato con risoluzione 5 agosto 1998 ed in seguito dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza 7 dicembre 1998;
-
che il 30
settembre 1999 __________ ha chiesto al municipio di riesaminare l'ordine di
ripristino 28 agosto 1995 alla luce della revisione del PR in atto, che a suo avviso
avrebbe permesso di sanare la violazione materiale da cui traeva titolo;
-
che il 20
ottobre 1999 il municipio ha respinto l'istanza di riesame, ritenendo che la
situazione pianificatoria non si fosse modificata in modo tale da giustificare
una riconsiderazione dell'ordine in questione;
-
che la
decisione di rigetto dell'istanza di riesame è stato confermata dal Consiglio
di Stato con giudizio 17 novembre 1999;
-
che il 7
giugno 2000 il municipio ha comunicato al ricorrente che avrebbe avviato i
lavori di ripristino lunedì 11 settembre seguente;
-
che il 1.
settembre 2000 la Sezione Pianificazione Urbanistica del Dipartimento del
territorio (SPU) ha preavvisato il nuovo PR, rinviando gli atti al municipio
affinché procedesse ad alcuni emendamenti;
-
che,
prendendo lo spunto da questa circostanza, il 7 settembre 2000 __________ ha
nuovamente chiesto al municipio di riesaminare l'ordine di ripristino alla luce
del PR allo studio;
-
che l'8
settembre 2000 il patrocinatore del comune in questa vertenza ha comunicato al
ricorrente che il municipio, i cui membri si erano consultati per telefono, non
intendeva dar seguito alla domanda di riesame;
-
che
contro questa determinazione, ratificata dal municipio l'11 di quello stesso mese,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
-
che con
giudizio 10 ottobre 2000 il Governo ha confermato il rigetto dell'istanza di
riesame, ritenendo in sostanza che l'assetto pianificatorio in via di revisione
non giustificasse una riconsiderazione dell'ordine di ripristino;
-
che
contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che l'ordine di demolizione sia trasformato
in sanzione pecuniaria o, in subordine, che venga tenuto in sospeso fino all'approvazione
del nuovo PR;
-
che
l'insorgente rileva anzitutto che il nuovo PR riduce da 5 a 3 m la distanza da
confine: circostanza, questa, che sanerebbe la violazione su cui si fonda
l'ordine di ripristino; ferma questa premessa, ritiene che il preavviso
favorevole espresso dalla SPU al nuovo PR costituisca una circostanza atta a
giustificare un riesame dell'ordine di ripristino;
-
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
-
che il
municipio contesta a sua volta le tesi dell'insorgente, postulando la conferma
del giudizio impugnato con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
-
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dagli art. 45 e 21 LE;
-
che la
legittimazione attiva del ricorrente è certa;
-
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ad alcun tentativo di conciliazione;
-
che come
giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, la domanda di
riesame (riconsiderazione) è un rimedio volto a conseguire una nuova decisione,
sostitutiva di quella riesaminata, nei casi in cui il richiedente non può ottenerne
una modifica in suo favore avvalendosi di mezzi d'impugnazione ordinari (ricorso)
o straordinari (revisione);
-
che
l'autorità non è di principio tenuta ad entrare nel merito della domanda di
riesame, non potendosi - per motivi di sicurezza giuridica - continuamente
rimettere in discussione decisioni cresciute in giudicato formale;
-
che un
diritto al riesame è dato soltanto in casi eccezionali, quando il richiedente
dimostra che dopo l'emanazione della decisione da rivedere è subentrato un cambiamento
significativo delle circostanze di fatto su cui si fonda (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung V ed., N. 43 B III; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I, n. 320);
-
che
nell'evenienza concreta, nel preavviso espresso dalla SPU al progetto di revisione
del PR non è ravvisabile un cambiamento delle circostanze di fatto suscettibile,
per la sua rilevanza, di fondare il diritto del ricorrente ad ottenere il
riesame dell'ordine di ripristino impartito anni orsono; provvedimento, che il
ricorrente ha ripetutamente rimesso in discussione facendo capo ad ogni genere
di espediente;
-
che, a
prescindere dal fatto che l'autorità amministrativa non può rimettere in discussione
decisioni confermate dalle autorità di ricorso, la situazione di fatto e di
diritto su cui si fonda l'ordine in questione è rimasta sostanzialmente
immutata; una sua modifica a favore del ricorrente non è per nulla imminente;
-
che,
stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
-
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente che rifonderà al comune
resistente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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