AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.279
Data decisione, Autorità:
08.01.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00279
Lugano
8 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(n. 4358) che annulla la licenza edilizia 26 giugno 2000 rilasciatale in
sanatoria dal municipio di __________ per ampliare la casa d'abitazione che
sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
14 novembre 2000 del
Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale;
-
14 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
17 novembre 2000 di
__________ ed __________;
-
21 novembre 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione monofamiliare,
situata a __________, in località __________ (part. n. __________ RF), a
confine con un fondo inedificato (part. no. __________ RF), di proprietà del
resistente __________. A cavallo del confine fra i due fondi v'è una piccola
area boschiva, lunga una cinquantina di metri e larga una ventina, la cui
estensione è stata accertata mediante risoluzione 21 aprile 1998 del Consiglio
di Stato. Verso NW, il bosco è a diretto contatto con un corpo avanzato, largo
m 4.50, della casa della ricorrente.
B. a. Il 30
giugno 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
sopraelevare la costruzione di un piano, aumentandone la volumetria da 580 a
780 mc, ma lasciandone immutato il perimetro. Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio, obiettando che la costruzione non rispetta la distanza minima
dal bosco. Verificata la situazione in loco, l'autorità cantonale è tuttavia
rinvenuta sulla propria determinazione, esprimendo in un secondo tempo
preavviso favorevole all'intervento.
b. Nel corso dei lavori, la ricorrente si è
scostata dal permesso ricevuto, allungando di m 180 x 260 il corpo sporgente a
diretto contatto con il bosco. Analogamente sollecitata dal municipio, che
aveva ordinato la sospensione dei lavori abusivi, il 29 febbraio 2000
__________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria. Alla domanda,
trattata secondo la procedura della notifica, si sono opposti i vicini qui resistenti,
contestando la violazione delle distanze dal bosco. Preso atto dell'avviso favorevole
dell'Ufficio forestale del VI circondario, analogamente interpellato, il 26 giugno
2000 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria.
C. Con
giudizio 10 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Disconosciuta la legittimazione
attiva della ricorrente __________, proprietaria di fondi non confinanti con
quello dell'insorgente, il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato che la
domanda in sanatoria avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura
ordinaria. Non potendo comunque essere approvata, il Governo ha rinunciato a
rinviare gli atti al municipio affinché ripetesse la procedura di rilascio del
permesso.
Nel merito, il Governo ha poi ritenuto che
l'ampliamento non potesse essere autorizzato, poiché determina un significativo
ampliamento delle parti di costruzione a diretto contatto con il bosco, in
contrasto palese con la distanza minima prescritta dall'art. 6 LCFo.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
ritiene anzitutto che il giudizio debba essere annullato già perché non
dichiara irricevibile il ricorso in quanto proposto da __________. La
ricorrente nega poi che la domanda in sanatoria soggiacesse alla procedura ordinaria.
Trattandosi di una variante che non modifica sostanzialmente la licenza
iniziale, alla domanda in sanatoria sarebbe stata applicabile la procedura
della notifica.
Nel merito __________ sollecita invece il
ripristino della licenza annullata, richiamandosi alla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa quale tutela delle situazioni acquisite. Le distanze
dal bosco, allega, si applicherebbero soltanto alle nuove costruzioni. Il
limite del bosco sarebbe inoltre stato tracciato troppo vicino alla costruzione.
Una deroga, conclude, andrebbe infine concessa, per motivi di proporzionalità,
anche in assenza di una base legale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________, che
contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà
più avanti.
Il municipio di __________ pone in risalto
l'esiguità dell'ampliamento, rimettendosi sostanzialmente al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo. La Sezione forestale si limita ad illustrare
i motivi che l'hanno indotta ad esprimere preavviso favorevole.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio
impugnato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Un sopralluogo è del tutto superfluo. La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai
piani e dalle fotografie agli atti. I fatti non sono controversi e le questioni
poste a giudizio non richiedono nuovi accertamenti. Per gli stessi motivi,
prive di fondamento appaiono le contestazioni sollevate dalla ricorrente in
relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad una visita in
luogo. La valutazione anticipata negativa della prova richiesta resiste pienamente
alle critiche dell'insorgente.
- 2.1 La
legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente appartenga a quella
limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata
all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto
ed intenso, atto a contraddistinguerla da quella degli altri membri della
collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale,
diretto ed attuale a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio che
questo gli arreca. La legittimazione attiva a presentare ricorso amministrativo
o di diritto amministrativo non dipende invece dalla natura della norma che
l'insorgente reputa disattesa (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 1 seg.).
2.2. Nei considerandi del giudizio
impugnato, il Consiglio di Stato ha negato la legittimazione attiva
dell'opponente __________, qui resistente, ritenendo che i fondi (part.
__________ e __________ RF), di cui è comproprietaria, fossero situati ad una
distanza tale dal suo fondo da escludere "l'avverarsi di uno di quei
pericoli che le norme sulle distanze dal bosco vogliono evitare". In
sede di dispositivo il Governo ha tuttavia omesso di dichiarare irricevibile il
ricorso nella misura in cui era proposto da questa opponente. Omissione,
questa, che la ricorrente __________ eccepisce, chiedendo che il ricorso
inoltrato dai vicini sia dichiarato irricevibile nella misura in cui era
interposto da __________.
La censura va disattesa, poiché questa
vicina, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nei considerandi
del giudizio impugnato, era legittimata a ricorrere. Essa è infatti
proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF) che verso S giunge ad una
decina di metri dall'estremità del bosco in questione: distanza, questa, che,
essendo di poco superiore a quella minima prescritta dall'art. 6 LCFo, permette
di ravvisare nella situazione di questa opponente l'esistenza di un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso con l'oggetto della licenza in sanatoria.
-
Prive di
fondamento e comunque insuscettibili di giovare alla causa dell'insorgente sono
le eccezioni che quest'ultima solleva con riferimento alla procedura
applicabile alla variante inoltrata per sanare l'abuso commesso. Che
l'ampliamento abusivo soggiaccia alla procedura ordinaria o a quella di
semplice notifica è in effetti del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento
della sua legittimità.
-
4.1.
Giusta l'art. 6 cpv. 2 LCFo, edifici e impianti devono rispettare una distanza
minima di 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità
cantonale, soggiunge il cpv. 3 appena adottato dal Gran Consiglio (FU n.
100/2000), il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco.
La norma si applica indistintamente tanto
alle nuove, quanto alle vecchie costruzioni.
4.2. L'intera facciata E della costruzione
della ricorrente sorge ad una distanza dal bosco variante tra pochi centimetri
e 2 metri, ovvero ad una distanza di gran lunga inferiore a quella minima (6 m)
che può essere eccezionalmente autorizzata in via di deroga.
Si tratta quindi di una costruzione
esistente in palese contrasto con il diritto materialmente applicabile entrato
successivamente in vigore.
- 5.1.
Secondo l'art. 39 RLE, edifici ed impianti esistenti in contrasto col nuovo
diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate
se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini.
La norma è espressione della garanzia
costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite
(RDAT 1994 II n. 46; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT n. 507
seg.).
5.2. Nell'evenienza concreta l'ampliamento
realizzato abusivamente riduce la distanza dal bosco, già inferiore a quella minima
prescritta dall'art. 6 LCFo, sino ad azzerarla completamente su un fronte di m
2.80. Aggravando il contrasto esistente con il diritto materiale concretamente
applicabile, è di meridiana evidenza che non può essere autorizzato. Tanto meno
quando si consideri che esso s'inserisce nel quadro di un significativo aumento
verticale della costruzione preesistente, autorizzato mediante una licenza che
interpreta con estrema benvolenza i precetti dell'art. 39 RLE.
Invano pretende l'insorgente di sfuggire a questa
conclusione contestando il limite del bosco accertato dal Consiglio di Stato.
L'accertamento formale, operato recentemente con risoluzione cresciuta in
giudicato, non può essere rimesso in discussione nell'ambito di una procedura
di rilascio del permesso di costruzione.
Destituita di qualsiasi fondamento è pure la
pretesa dell'insorgente di essere posta al beneficio di una deroga per motivi
di proporzionalità anche in assenza di una base legale. Deroghe possono essere
concesse soltanto se la legge lo prevede (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 37 B II). Da questa esigenza non è in
nessun caso dato di prescindere per motivi di proporzionalità. Tanto meno in un
caso come quello in esame che non presenta alcunché di eccezionale che possa
legittimare la concessione di un permesso in sanatoria per un intervento che
riduce ulteriormente la già insufficiente distanza dell'edificio dal bosco.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo va quindi confermato
siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.- ai
resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster