AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.273
Data decisione, Autorità:
11.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00273
Lugano
11 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 ottobre 2000, no. 4249, del Consiglio
di Stato che ha respinto la domanda di riesame della ricorrente avverso la
risoluzione 27 ottobre 1999, no. 4489, in materia di autorizzazione d'entrata
in Svizzera in favore dei figli __________ ed __________ (ricongiungimento
famigliare);
viste le risposte:
-
26 ottobre 2000 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
7 novembre 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1.
novembre 1995 la cittadina dominicana __________ è entrata per la prima volta
in Ticino per lavorare quale artista in vari night-club, beneficiando di
diversi visti della validità di un mese (fino al 30 giugno 1997 e nel periodo
- novembre 1996 - 30 giugno 1997) e dal 1. gennaio al 30 giugno 1998 di
permessi di dimora "L". Il 24 giugno alla straniera è stato
rilasciato un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio
con il cittadino svizzero __________. A seguito della celebrazione delle nozze
avvenuta il __________ all'interessata è stato rilasciato un permesso di dimora
annuale, regolarmente rinnovato. La ricorrente è madre di __________ e di
__________ nati da una precedente relazione con il cittadino dominicano
__________, che essa ha lasciato in patria in cura a parenti.
B. Il 9 luglio
1999 l'insorgente ha inoltrato una domanda d'entrata in Svizzera in favore dei
propri figli a titolo di ricongiungimento famigliare, che è stata respinta con
decisione 19 agosto 1999 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione in
virtù degli art. 4 e 16 LDDS nonché dell'art. 8 ODDS. Dopo aver evidenziato che
l'interessata non aveva mai indicato di avere dei figli, l'autorità ha ritenuto
che non era stato dimostrato che la madre avesse mantenuto durante la
separazione un rapporto stretto con i bambini. La risoluzione è stata impugnata
davanti al Consiglio di Stato dalla straniera. Mentre da un canto essa ha
indicato che i figli vivevano con una sua cugina, non più disposta ad
occuparsene, dall'altro ha prodotto una dichiarazione del padre naturale, autenticata
da un pubblico notaio, secondo cui i figli erano domiciliati e residenti presso
di lui. Con risoluzione 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la
decisione dipartimentale.
C. Con istanza
di riesame 31 agosto 2000 l'insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato di
annullare la decisione impugnata, allegando una nuova dichiarazione 6 marzo
2000 del padre naturale, il quale affermava che il suo precedente scritto
conteneva un errore di trascrizione e che, in verità, egli non si era mai
occupato della propria prole. A detta della ricorrente, i bambini sarebbero
invece sempre stati accuditi da sua madre (cfr. dichiarazione 15 maggio 2000 di
__________), la quale è però deceduta il 17 agosto 2000. Da allora se ne
occuperebbe provvisoriamente una sua cugina.
Il 3 ottobre 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto
l'istanza, ritenendo le argomentazioni della ricorrente addotte con meri fini
processuali e che le circostanze non si erano modificate a tal punto da
giustificare un riesame del caso.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le
richieste formulate in precedenza. Afferma che l'errore di trascrizione
contenuto nella dichiarazione 8 giugno 1999 resa da __________ è stato commesso
dal funzionario incaricato del suo allestimento. La stessa è poi stata inviata direttamente
dalla rappresentanza consolare svizzera della Repubblica dominicana
all'autorità amministrativa svizzera competente senza che l'insorgente potesse
prenderne visione e controllarne i contenuti. Non appena accortasi di tale
inesattezza, essa si è attivata per ottenere la seconda dichiarazione. Il fatto
che il padre naturale abbia ritrattato le proprie asserzioni in un periodo di
tempo assai breve, ne dimostrerebbe la buona fede e coerenza. La cugina che ora
si occupa dei bambini non sarebbe più disposta ad assumersi tale
responsabilità, circostanza che essa provvederà a sostanziare in corso di
causa. In considerazione di tali eventi si deve dunque concludere che la situazione
si è a tal punto modificata da giustificare il rilascio dell'autorizzazione postulata.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, portando delle argomentazioni di cui si dirà, per
quanto d'interesse, nel seguito.
F. Con scritto
16 novembre 2000 la ricorrente ha chiesto di poter replicare al fine di
completare le proprie allegazioni corredandole con la relativa documentazione.
Ritenuto che secondo l'art. 49 cpv. 3 PAmm tale facoltà è data soltanto in caso
eccezionali, che qui non ricorrono, la domanda viene respinta.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe scaturire
un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare.
Anche la convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non
istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso
di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi.
In concreto tali condizioni non sono
soddisfatte, in quanto __________ non è al beneficio di un permesso di
domicilio. Ne consegue che essa non ha alcun diritto a farsi raggiungere in
Svizzera dai figli in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. La ricorrente, a prima vista, può invece
richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in
particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che
domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta,
intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera.
In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso
di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid.
c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art.
8 CEDU. Una deroga è ammessa quando, in determinate circostanze, lo straniero
titolare di un permesso di dimora ha il diritto di risiedere nel nostro Paese,
ossia ha la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163
consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti, __________ è sposata
con un cittadino svizzero. Conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, essa ha il
diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in
Svizzera. Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Ciò
vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie
la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con i figli un legame
vivo e intenso. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più
a fondo la natura e l'intensità di tale legame. In effetti, per la ragioni che
seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse
ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. La legittimazione della ricorrente è
certa (art. 43 PAmm; cfr. pure DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Il gravame,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), ritenuto che il
Consiglio di Stato ha provveduto d'ufficio a trasmettere a questa corte
l'incartamento completo concernente la ricorrente, come riportato nelle
osservazioni.
- 2.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e famigliare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a
maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b;
119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Per giurisprudenza, il genitore
che, per propria libera scelta, ha deciso di partire per l'estero non può
quindi, di regola, dedurre dall'art. 8 CEDU alcun diritto a fare entrare in
Svizzera la propria prole, se ha con quest'ultima delle relazioni meno strette
rispetto a quelle intrattenute dall'altro genitore e se non sussistono ostacoli
al mantenimento dei rapporti esistenti. Pertanto, il ricongiungimento di un
figlio con il genitore che vive nel nostro Paese presuppone, da un lato, che
sia con quest'ultimo che egli intrattiene le relazioni famigliari più intense,
dall'altro, che sia accertata la necessità della sua venuta in Svizzera. A tale
proposito va detto che, per valutare questi aspetti, non si deve tenere conto
soltanto della situazione passata, ma anche di eventuali cambiamenti intervenuti
e delle prospettive future. In ogni caso non può essere ritenuto come
unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero,
dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento
famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. È necessario per contro
accertare presso quale dei genitori il figlio abbia vissuto, e, in caso di
divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei
figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe,
di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Restano tuttavia
riservati i casi in cui le nuove relazioni famigliari sono chiaramente definite
- come ad esempio in presenza del decesso del genitore titolare della custodia
sui figli o di un cambiamento sostanziale dei bisogni di mantenimento - e
quelli in cui l'intensità della relazione si è trasferita da un genitore
all'altro. Riassumendo, l'autorizzazione di soggiorno alla prole di un genitore
residente in Svizzera va rifiutata se la separazione della famiglia è il risultato
della libera volontà di quest'ultimo, se non sussistono interessi famigliari
preponderanti tali da modificare i rapporti esistenti o non è stato accertato
che un simile cambiamento sia imperativo, e, da ultimo, se non vi sono da parte
delle autorità ostacoli al mantenimento delle relazioni intrattenute sino a
quel momento (DTF 122 II 385 consid. 4b, 119 Ib 81 consid. 4b). I principi
testé esposti valgono per analogia anche nei casi in cui uno dei genitori vive
in Svizzera e il figlio è restato al paese d'origine in cura ad una terza
persona o presso un famigliare che non sia né il padre né la madre.
- 3.1.
__________ è entrata per la prima volta in Svizzera il 1. novembre 1995 lasciando
volontariamente __________ e di __________ nel suo paese d'origine, allorquando
essi avevano un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza della
madre (5 anni rispettivamente 1 anno e 9 mesi). Fino al giugno 1997 essa ha
così trascorso la maggior parte dell'anno (8 mesi) nel nostro paese, mentre a
partire dal gennaio 1998 vi ha poi soggiornato ininterrottamente. Dal novembre
1995 alla celebrazione del matrimonio essa ha dunque trascorso ben 25 mesi in
Ticino, lontana dai propri figli. Anche ammettendo che durante i mesi in cui
non si trovava nel nostro paese, l'insorgente abbia fatto ritorno nella propria
patria d'origine, resta comunque il fatto che essa ha trascorso una gran parte
del tempo separata dai propri bambini, ciò che evidenzia l'assenza di una
relazione intatta ed intensamente vissuta. D'altra parte va rilevato che la ricorrente
non è stata costretta ad allontanarsi dai propri figli, né essa lo ha mai
sostenuto. Risulta piuttosto che essa ha scelto la via della separazione per
cercare migliori opportunità all'estero. Dopo essere convolata a nozze con un
cittadino svizzero l'interessata ha poi atteso nove mesi prima di chiedere
l'autorizzazione a farsi raggiungere dai propri figli. La giustificazione addotta,
secondo cui __________ avrebbe voluto riflettere approfonditamente sulla decisione
di prendere con sé i due bambini, appare poco credibile, ritenuto che egli sapeva
- o vi è da presumere che il coniuge sapesse - della loro esistenza. Pertanto
dal novembre 1995 __________ ed __________ hanno sempre vissuto nella Repubblica
dominicana, dove la figlia maggiore ha pure iniziato a frequentare la scuola. È
dunque in quel paese che essi hanno i loro legami sociali e culturali più
stretti. La ricorrente sostiene di aver mantenuto intensi contatti con i figli.
A prescindere dal fatto che essa non ha dimostrato quanto sostenuto (agli atti
figurano solo le ricevute dei versamenti effettuali a terze persone nella
Repubblica dominicana), appare comunque del tutto naturale che madre e figli
mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione. Ciò non basta tuttavia
a far apparire questa relazione prevalente su quelle esistenti nel proprio
paese d'origine. Va pure tenuto in considerazione l'atteggiamento assunto
dall'insorgente verso le autorità di polizia degli stranieri, alle quali ha
sempre sottaciuto l'esistenza dei figli (art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 cpv. 4
ODDS; cfr. pure DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Questo modo di agire suscita
ulteriori dubbi circa l'intensità del legame. A giusta ragione dunque
l'autorità dipartimentale ha negato il rilascio del permesso postulato,
ritenendo che è nella Repubblica dominicana che si trovano i principali legami
culturali, sociali ed affettivi di __________ ed __________.
3.2. La madre sostiene che a differenza
della precedente richiesta di autorizzazione di ricongiungimento famigliare,
respinta in sede di ricorso dal Consiglio di Stato con decisione 27 ottobre
1999 e cresciuta in giudicato, sussisterebbero ora interessi familiari
preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti. A tal proposito
fa valere che le cugina, che fino ad ora si sarebbe occupata dei due bambini,
non sarebbe ora più disposta ad assumersi tale responsabilità, in quanto deve occuparsi
della propria prole.
Nel ricorso 2 settembre 2000 dinanzi al
Consiglio di Stato la ricorrente ha dapprima sostenuto che i bambini "finora
sono stati accuditi provvisoriamente da una cugina. La nonna ha 80 anni e non è
chiaramente in grado di impartire l'educazione necessaria." Nella
medesima sede essa ha però prodotto la dichiarazione 8 giugno 1999 del padre naturale
ed autenticata da un pubblico notaio, il quale affermava che i figli erano
domiciliati e residenti presso di lui. Nella domanda di riesame 31 agosto 2000
essa ha invece sostenuto che i bambini vivevano presso la nonna materna e che
dopo il decesso di quest'ultima sono stati accuditi da una cugina, tale
__________, quale soluzione provvisoria. Non essendoci altre persone in grado
di occuparsi della prole, s'imporrebbe pertanto il ricongiungimento con la
madre. La dichiarazione del padre naturale sarebbe viziata da un errore di
trascrizione, prova ne è la seconda dichiarazione 6 marzo 2000 nella quale egli
ha smentito il contenuto del primo scritto. Ora, quest'ultima versione non
appare credibile, bensì addotta a meri fini processuali. Anche a voler prescindere
dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dal padre naturale,
resta il fatto che la versione portata dall'insorgente in sede ricorsuale
contrasta in modo stridente con quanto dichiarato nella domanda di riesame: o
la prole sarebbe sempre stata accudita da una cugina in quanto la nonna non era
in grado di assumersi tale compito vista la sua avanzata età oppure se ne
sarebbe sempre occupata la nonna e solo a partire dal suo decesso sarebbe
intervenuta la cugina. Va poi evidenziato che la ricorrente non ha dimostrato
che la cugina non sarebbe più disposta ad occuparsi della sua prole, in quanto
deve già accudire i propri figli. Va d'altra parte rilevato che sebbene il
procedimento amministrativo sia retto dal principio inquisitorio, in base al
quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti
determinanti per la decisione (cfr. art. 18 PAmm), alla parte che inoltra una
domanda nel proprio interesse incombe il dovere di collaborazione, che nella fattispecie
la ricorrente non ha ossequiato. Non va inoltre dimenticato che nella
Repubblica dominicana vivono tuttora il padre naturale ed il nonno materno
oltre ad altri parenti della ricorrente (cfr. le ricevute in atti dei versamenti
effettuali loro: __________, __________), che potranno prendersi cura dei due
bambini. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni personali con i
figli non è impedito. In effetti non risulta che la madre abbia incontrato
ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a
scopo di visita per i propri figli. Anche da questo punto di vista, la
decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
A giusta ragione dunque il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la situazione di __________ ed __________ non si è modificata
in tale modo, da giustificare il rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 4, 7 cpv. 1, 16, 17 cpv. 2
LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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