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Numero d'incarto:
52.2000.269
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00269
Lugano
20 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 3 ottobre 2000 (no. 4214) del Consiglio
di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________ e __________
avverso la risoluzione 7 aprile 2000 con la quale il municipio di __________
ha negato loro una licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un
biotopo al mapp. __________ RFP situato nella zona del nucleo del paese;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In esito a
vicissitudini che qui non occorre evocare, il 27 gennaio 2000 __________ e
__________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria di
formare un piccolo stagno di forma ellittica (4 x 3.5 m circa, profondità
massima 40 cm) a valle della loro casa di vacanza posta al mapp. __________,
nella zona NV1 del paese.
A dispetto del preavviso favorevole espresso
dall'autorità cantonale, con risoluzione 7 aprile 2000 il municipio di
__________ ha rifiutato agli istanti la licenza edilizia, ritenendo che il
biotopo artificiale potesse essere fonte di molestie per le abitazioni primarie
poste nelle immediate vicinanze.
B. Adito dai
proprietari del mapp. __________, con giudizio 3 ottobre 2000 il Consiglio di
Stato ha annullato tale decisione e disposto la retrocessione degli atti al municipio
affinché rilasciasse il permesso richiesto.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che lo stagno, equiparabile ad
una piccola installazione per il ricovero degli animali, non era fonte di
molestie incompatibili con la funzione residenziale attribuita dal PR al nucleo
di __________.
C. Avverso
questo giudicato governativo il comune di __________ è insorto innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
Narrati i
fatti e ricordato che il mapp. __________ è inserito in zona NV, il ricorrente
ha annotato innanzi tutto che nei comparti edificabili la competenza
decisionale in materia edilizia spetta in fin dei conti all'autorità comunale.
La creazione di un biotopo artificiale all'interno della zona edificabile - ha
soggiunto - non può essere autorizzata perché in contrasto con i criteri
igienici di un nucleo destinato all'abitazione. D'altro canto, il diniego del
permesso è sorretto dalla necessità di tutelare l'interesse pubblico, in
particolare per quanto riguarda le immissioni foniche prodotte da anfibi e la
presenza di insetti, così come di altri animali attratti dallo stagno, che possono
disturbare le proprietà adiacenti.
D. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la
conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti i
proprietari del mapp. __________, rifacendosi alle argomentazioni presentate
con successo davanti alla precedente istanza.
E. L'8 agosto
2001 si è svolta un'udienza in contraddittorio e una visita dei luoghi, precedute
da una verifica dello statuto pianificatorio del mapp. __________ di
__________.
Delle risultanze istruttorie si dirà - per
quanto necessario - nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
comune insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti istruttori esperiti d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2
lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità
della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi
in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne
l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da
concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2
dicembre 1998 in re B. e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465;
DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad
art. 67 LALPT).
2.2. L'oggetto della controversia si trova
nella zona nucleo del villaggio di __________ (NV1).
Il PR di __________ non definisce con
esattezza la funzione assegnata alla zona NV1. L'art. 34 NAPR si limita ad
elencare la natura e l'ampiezza degli interventi costruttivi ammessi nel nucleo
senza tuttavia specificare il genere di attività consentite in questo
determinato comparto territoriale. Alla cifra 2, sotto il titolo
"Finalità", la norma si contenta di enunciare il rispetto dei caratteri
morfologici, tipologici e storici del tessuto edilizio antico, come anche la
salvaguardia degli spazi liberi di valore ambientale al suo interno e sul suo
contorno. Gli spazi liberi di particolare valore ambientale indicati sul piano
di dettaglio del nucleo in scala 1:500 - si specifica inoltre alla cifra 7 -
devono rimanere liberi da costruzioni.
Le zone residenziali sono essenzialmente
riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa
funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le
attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni
incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che
ingenerano ripercussioni suscettibili di pregiudicare il conseguimento delle
finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali (RDAT II-1999 N. 24).
2.3. Lo stagno in contestazione, di modeste
dimensioni (m 4 x 3.5 circa, profondità massima 40 cm), è stato predisposto con
cura in un piccolo terrazzo del prato in declivio sottostante la casa di
vacanza al mapp. __________ della famiglia __________, giardino che a valle
accoglie anche una piscina e che con ogni evidenza non rientra quindi nel
novero degli spazi liberi di particolare valore ambientale soggetti a
conservazione integrale.
Questa minuscola pozza, creata nella primavera
del 1999 mediante impermeabilizzazione di una conca scavata nel terreno, non è
di per sé incompatibile con la destinazione abitativa della zona che
l'accoglie. Sia che lo si voglia equiparare ad una sorta di piscinetta non
balneabile, sia che lo si voglia configurare alla stregua di una semplice opera
di sistemazione esterna o di ornamento, lo stagno in quanto tale non si pone in
contrasto con la funzione residenziale del nucleo di __________. Quanto agli
animali che lo frequenterebbero, il sopralluogo ha permesso di appurare unicamente
la presenza di alcuni insetti, il che non esclude tuttavia che in altri momenti
del giorno o in altri periodi dell'anno lo specchio d'acqua, a dispetto della
sua grandezza invero modesta, possa fungere da rifugio per qualche anfibio o
rettile di per sé innocuo. Quand'anche così fosse, non si può di certo
affermare che il biotopo sia fonte di immissioni moleste. Premesso che si trova
ai margini della zona edificabile, a diretto contatto con la natura e la fauna
che la popola, nel caso di specie occorre ammettere che il controverso impianto
non appare tutto sommato inconciliabile con la destinazione residenziale del
nucleo che sta alle sue spalle. Privo di qualsiasi finalità commerciale,
ridotto nelle dimensioni ed insuscettibile di produrre ripercussioni apprezzabili
sull'ambiente circostante o di accrescere sensibilmente le immissioni provenienti
dalla vicina campagna, lo stagno di cui trattasi può infatti ancora essere
considerato alla stregua di un insediamento conforme alla funzione abitativa
della zona di utilizzazione all'estremità della quale è stato installato.
Se ne deve concludere con il Consiglio di
Stato che a torto il municipio di __________ ha negato ai resistenti la licenza
edilizia in sanatoria per la realizzazione del bacino. Il fatto che i resistenti
soggiornino a __________ solo qualche settimana all'anno e non abbiano un
controllo costante sulla loro residenza secondaria non consente di pervenire a
diversa conclusione; decisiva ai fini del presente giudizio reso nell'ambito di
un contenzioso di mera natura edilizia è l'accertata conformità
dell'insediamento con il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
-
Questo
esito non lede l'autonomia decisionale di cui fruisce il municipio in materia
di polizia delle costruzioni (cfr., sull'argomento, Scolari, op. cit., N. 968
ad art. 21 LE, RDAT I-1996 N. 14). In effetti, il municipio di __________ - pur
disponendo di un ampio margine discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione
delle proprie NAPR - in assenza di indicazioni specifiche circa il genere di
attività consentita nella zona NV1 non poteva senz'altro ritenere che nel caso
di specie lo stagno fosse assolutamente incompatibile con la destinazione
abitativa del nucleo. Negando il controverso permesso in questa convinzione
l'autorità comunale ha pertanto emanato una decisione insostenibile censurabile
da parte di questo Tribunale.
-
Ferme
queste premesse il ricorso va respinto, confermando - siccome immune da
violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
Seppur
soccombente il comune viene esentato dal pagamento della tassa di giustizia non
essendo insorto a tutela di suoi interessi particolari (RDAT I-1993 N. 19).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1, 21 LE; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
3 Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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