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Numero d'incarto:
52.2000.267
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00267
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2000 di
Contro
la decisione 3 ottobre 2000, n. 4242, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la
risoluzione 24 agosto 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la
durata di sei mesi;
vista la risposta 7 novembre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
ottobre 1963 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per veicoli di categoria
B. In seguito essa è stata oggetto di un provvedimento di revoca della licenza
di condurre della durata di un mese e mezzo per aver superato il limite di
velocità prescritto. Il periodo di revoca è stato scontato dal 10 luglio 1999
al 24 agosto 1999.
B. Il 14 marzo
2000 __________ ha circolato sul tratto semiautostradale __________ -
__________, alla guida dell'autovettura Citroen targata __________, ad una velocità
accertata con apparecchio radar Multanova di 124 km/h (già dedotto il margine
di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h.
C. a) A
seguito della suddetta infrazione, il Presidente di circolo di Roveredo (GR)
con mandato penale 23 giugno 2000, cresciuto in giudicato, ha inflitto ad
__________ una multa di fr. 500.--, oltre alle spese d'istruttoria di
complessivi fr. 565.--, per grave violazione delle norme della circolazione
stradale. In tale decisione è stato pure evidenziato che, tenuto conto dello
scarto tra la velocità effettiva e quella indicata dal tachimetro, lo stesso
indicava una velocità di 104 km/h, quindi superiore al limite di 80 km/h, rispettivamente
che lo stato difettoso dello strumento era palese.
b) Esaminato il mandato penale dell'autorità
grigionese e tenuto conto del fatto che __________ era già stata oggetto di un
provvedimento di revoca della licenza di condurre dal 10 luglio 1999 al 24
agosto 1999, la Sezione della circolazione ha risolto di revocarle la licenza
di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di sei mesi, dal 25 settembre
2000 al 24 marzo 2001, autorizzandola in tale periodo a guidare ciclomotori.
D. Con
decisione 3 ottobre 2000, il Consiglio di stato ha respinto il gravame
inoltrato da __________ e ha confermato il provvedimento di revoca,
giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di
proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del
principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse motivo alcuno
per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già
cresciuto in giudicato. Ha inoltre evidenziato che, per costante giurisprudenza,
il superamento di un limite di velocità di 44 km/h deve essere sanzionato con
una revoca della licenza di condurre e che l'insorgente è recidiva ai sensi
dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr.
E. Con ricorso
19 ottobre 2000 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa.
La ricorrente, riconfermandosi sostanzialmente nelle argomentazioni già
sollevate davanti all'autorità inferiore, contesta l'accertamento dei fatti
operato in sede penale, nella misura in cui non è stato tenuto conto del fatto
che il tachimetro della sua autovettura indicava una velocità inferiore a
quella effettiva.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale
discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a
titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole
di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può essere
inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione
che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr.
art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e
dev'essere di almeno sei mesi se la licenza
va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima
revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
- 4.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30
km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della
licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono
favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a;
113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento
superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali
sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476
consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.2. Nel caso in esame, la ricorrente ha
superato di 44 km/h la velocità massima consentita. Essa ha dunque gravemente
compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve
pertanto essere obbligatoriamente revocata.
La colpa della ricorrente è indubbiamente
grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene
sanzionato per eccesso di velocità. In particolare, essa è recidiva ai sensi
dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a poco
più di un anno e mezzo dalla scadenza della precedente revoca della patente.
- In
concreto __________ si limita a contestare l'accertamento dei fatti avvenuto in
sede penale, nella misura in cui non è stato tenuto conto del fatto che il
tachimetro della sua automobile indicava una velocità inferiore a quella
effettiva.
5.1. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei
fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato
in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In
particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie la ricorrente ben
sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di
revoca della licenza di condurre. Infatti già il 9 maggio 2000 essa era stata
avvertita dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli
estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 23 giugno 2000 la
competente autorità del Canton Grigioni le ha inflitto una multa per violazione
dei limiti di velocità. Considerato che __________ ha rinunciato ad impugnare
la decisione penale davanti alle istanze superiori, essa è cresciuta in giudicato.
Pertanto alla luce della citata giurisprudenza le è preclusa ogni possibilità
di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia
l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità penale. Per
evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio
di condanna pronunciato dal Presidente di circolo di Roveredo.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che le
è imputabile per l'accaduto e della reputazione di cui gode quale conducente
(art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei
suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo legale, appare del tutto
conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri,
nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
-
Stante
tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a
ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro
questa decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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