AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.261
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00261
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2000 di
__________ e __________,
patrocinato dal dr.iur. h.c. __________
contro
la decisione 20 settembre 2000 del Consiglio di
Stato (n. 3953) che annulla la licenza edilizia 28 dicembre 1999 rilasciata
loro dal municipio di __________ per la costruzione di una casa d'appartamenti
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
17 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
19 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
8 novembre 2000 della
comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
15 novembre 2000 di
__________ e __________ e __________;
-
28 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
settembre 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire in via __________ uno stabile d'appartamenti,
strutturato su cinque piani, quattro dei quali abitabili, su un fondo di appena
432 mq (part. n. __________ RF). L’immobile, lungo m 14.00 e largo m 7.30, è
dotato di corpo scale esterno.
Alla domanda si sono opposti la comunione
dei comproprietari del restrostante condominio __________, __________,
__________ e __________, __________ ed altri vicini, che hanno sollevato
obiezioni riferite agli indici, alla modinatura, all'estetica, all’insolazione
e ad altri motivi, ripresi e sviluppati nel corso dell'ulteriore procedura.
Al fine di rimuovere le opposizioni riferite
agli indici, l'11 novembre 1999 gli istanti hanno inoltrato al municipio una
variante che prevedeva di ridurre la lunghezza dell'immobile di 30 cm, da m
14.00 a m 13.70.
Il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente l'intervento, a condizione che prima dell'inizio dei
lavori fosse approvato il progetto per la costruzione di un rifugio Pci, dalla
cui costruzione era stato negato l'esonero.
Con decisione 28 dicembre 1999 il municipio
di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni
dei vicini.
B. Con
giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Respinte alcune eccezioni di natura formale,
il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza violasse il diritto dal
profilo delle normative disciplinanti l’inoltro di varianti, la realizzazione
del rifugio PCi, gli indici di occupazione e di sfruttamento e la superficie
verde minima.
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
I ricorrenti negano anzitutto che la
variante dell'11 novembre 1999 esigesse una ripetizione della procedura di
rilascio del permesso. Il rifugio PCi, proseguono, potrebbe essere realizzato
sotto lo stabile, come aveva prospettato l'autorità cantonale in sede di
preavviso. Al riguardo presentano un piano di massima. In merito al leggero
sorpasso dell’indice di occupazione, riscontrato dal Consiglio di Stato, i ricorrenti
propongono in seguito di ridurre la superficie occupata attraverso un ridimensionamento
della lunghezza dei balconi. Il lieve superamento dell'indice di sfruttamento
rientrerebbe invece nei limiti della tolleranza ammessa dalla giurisprudenza.
L'altrettanto modico sorpasso dei vincoli per area verde (51.5 % invece di 50
%) sanciti dall’art. 8 NAPR, non travalicherebbe infine i limiti
dell’apprezzamento concesso da tale norma all'autorità comunale. Anche questa
difformità potrebbe comunque essere eliminata subordinando la licenza ad
adeguate condizioni.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza
formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli
opponenti, che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti, sottolineando
l'importanza dei difetti riscontrati in prima istanza.
Il municipio di __________ sollecita invece
l'accoglimento dell'impugnativa, ribadendo e precisando i motivi che l'avevano
indotto a respingere le opposizioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
dei ricorrenti sono certe (art. 21 LE).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Variante
2.1. Secondo l'art. 16 LE, la pubblicazione
dev'essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura
d'approvazione o successivamente (cpv. 1). Se i progetti rimangono immutati
nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura della
notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente
ammissibile non soggiacciono ad alcuna formalità (cpv. 2).
La norma mira essenzialmente a salvaguardare
il diritto di essere sentito di eventuali opponenti in caso di modifiche del
progetto iniziale, apportate nell’ambito della procedura di rilascio del permesso
o successivamente, quando i lavori sono già in corso (varianti d'opera).
2.2. Preso atto delle opposizioni inoltrate
dai vicini in relazione agli indici, i ricorrenti hanno in concreto ridotto di
30 cm la lunghezza dello stabile inizialmente prevista. La modifica era essenzialmente
volta a ridurre di circa 2 mq la superficie edificata e quella utile lorda, in
modo da rientrare nei limiti di occupazione prescritti dalle NAPR (25 %) e di
mitigare il sorpasso dell'indice di sfruttamento.
La natura riduttiva e la minima entità della
variante permettevano all'autorità di approvarla senza procedere ad una nuova
pubblicazione. Essa lasciava infatti del tutto immutate le caratteristiche
essenziali del progetto iniziale. Non toccava diritti di terzi, che non si
erano opposti alla prima domanda, né quelli degli opponenti, ai quali dava
parziale soddisfazione.
Prive di fondamento erano quindi le censure
sollevate in proposito dagli opponenti. Eccessiva è la pretesa del Consiglio di
Stato di rielaborare i piani. Nelle specifiche circostanze del caso concreto,
la modifica della misura indicata dai piani era senz'altro sufficiente. Non
occorreva alcun adeguamento della rappresentazione grafica.
- Rifugio PCi
3.1. Concedendo la licenza edilizia,
l'autorità può precisare, se l'istante ne ha fatto richiesta, che i progetti
dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola
prima dell'inizio dei lavori (cpv. 1). L'approvazione di tali progetti avviene
senza formalità particolari (cpv. 2).
Scopo di questa disposizione è quello di
evitare l'allestimento di costosi progetti per impianti tecnici prima che sia
accertata l'ammissibilità generale dell'intervento. A questa norma è lecito far
capo soltanto quando l'impianto tecnico, la cui progettazione vien differita,
non è atto ad alterare gli aspetti essenziali del progetto iniziale e non tocca
minimamente la situazione di terzi (cfr. art. 16 cpv. 2 secondo comma LE).
Impianti tecnici, che per le loro caratteristiche sono atti ad interferire con
i diritti di terzi, esigono invece l'avvio di una procedura di variante.
3.2. Avvalendosi della facoltà concessale
dall'art. 17 LE e richiamandosi al preavviso del Dipartimento del territorio,
l'autorità comunale ha in concreto subordinato la licenza alla condizione che
prima dell'inizio dei lavori fosse approvato il progetto per la realizzazione
del rifugio PCi.
Siffatto modo di procedere può essere ammesso
soltanto nella misura in cui il rifugio PCi venga realizzato sotto il livello
inferiore dello stabile previsto dal progetto inizialmente presentato. Altre
ipotesi non entrano di principio in considerazione, poiché suscettibili di
modificare il progetto su aspetti che possono pregiudicare i diritti di terzi.
In questa sede, i ricorrenti hanno
prospettato di realizzare un ulteriore piano interrato, destinato ad accogliere
il rifugio. La soluzione prevista, già ipotizzata dall'autorità cantonale, è
del tutto insuscettibile di toccare gli interessi dei vicini opponenti. Da questo
profilo, nulla osta pertanto al ripristino della licenza annullata dal
Consiglio di Stato.
- Indice di
sfruttamento.
Il Consiglio di Stato ha annullato la
licenza in esame anche a causa di un sorpasso (+ 0.0254) - considerato
eccessivo - dell'indice di sfruttamento (1.0) fissato per la zona di situazione
dell'immobile. Esso ha in particolare ritenuto che la SUL superasse di 11 mq
quella massima ammissibile (443 invece di 432 mq).
Per ridurre la SUL, i ricorrenti propongono
in questa sede di dimezzare l'atrio d'ingresso a pianterreno mediante
l'erezione di un tavolato. Grazie a questo accorgimento, la SUL ammonterebbe a
439.16 mq, con conseguente riduzione dell’indice di sfruttamento a 1.01. Il
modico sorpasso residuo rientrerebbe nei limiti della ragionevole tolleranza
ammessa dalla giurisprudenza.
La tesi dei ricorrenti non può essere avvallata.
Vero è che la giurisprudenza ha ammesso
leggeri sorpassi dell'indice se la differenza non può obbiettivamente incidere
sulla densità delle costruzioni e della popolazione (STF 14.3.84 in re F.;
Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38 LE, no. 1147). Questa benevola
tolleranza non deve tuttavia tradursi nel riconoscimento sistematico di un
abbuono dell'1-2 % sugli indici, come sembra ormai essere diventato prassi tra
gli operatori del ramo. Laddove occorre ridurre la SUL per rendere una domanda
di costruzione conforme al diritto, la correzione non può limitarsi ad
eliminare la SUL che eccede il margine di tolleranza, ma deve di principio
estendersi a quanto necessario per farla rientrare nei limiti esatti
dell'indice.
Ciò significa, in concreto, che già la prima
correzione apportata al progetto presentato non poteva limitarsi ad una riduzione
di 30 cm della lunghezza dello stabile in modo da rientrare nel margine di
tolleranza, ma doveva essere tale da eliminare tutta la SUL eccedente i 432 mq.
Per eliminare la SUL ancora eccedente indicata dai ricorrenti (7.16 mq),
occorre quindi ridurre la lunghezza dell’immobile di ulteriori 25 cm (7.16 :
7.30 : 4), contenendola nel limite di m 13.45. A questa condizione e con
le ulteriori modifiche proposte in questa sede dai ricorrenti (dimezzamento dell'atrio
d'ingresso mediante erezione di un tavolato), il ricorso può essere
parzialmente accolto in ossequio al principio di proporzionalità.
- Indice di occupazione
5.1. La superficie edificata è la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i
cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso in quanto non siano chiuse su
uno o più lati, nonché le autorimesse interrate sporgenti dal terreno naturale
al massimo su un lato ed aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione
(art. 38 cpv. 3 LE).
Dal chiaro testo di legge si evince che i
balconi che sporgono dal filo della facciata sono computati nella superficie
edificata. Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, la superficie
dei balconi sporgenti non beneficia di alcuna esenzione. Del tutto irrilevante
è il fatto che sporgano o meno oltre il filo del cornicione di gronda, che non
siano più larghi di m 1.10 e che non occupino più di un terzo della lunghezza
della facciata. L'art. 41 LRE, richiamato a torto dal Consiglio di Stato, non
si applica al computo della superficie edificabile. Fa stato soltanto per la misurazione
delle distanze.
5.2. In concreto, l'ulteriore riduzione di
25 cm della lunghezza dello stabile determina una diminuzione della superficie
edificata pari a mq 1.825 (7.30 x 0.25). Complessivamente la superficie
occupata dallo stabile e dal corpo scale ammonta pertanto a mq 105.86. Non
supera quindi quella massima ammissibile (25 % di 432 mq = 108). Rimanendo
soltanto 2.14 mq di superficie ancora occupabile, i due balconi di m 2.25 x
1.00, (complessivamente mq 4.50) previsti dalla modifica del progetto presentata
in questa sede non possono essere realizzati. Può esserne realizzato uno solo,
lungo m 2.14 e largo m 1.00.
- Area verde
Secondo l'art. 8 cifra 2 NAPR di __________,
il terreno non occupato dalle costruzioni principali deve essere di regola sistemato
a verde e le parti pavimentate contenute il più possibile. La superficie
complessiva (edifici principali ed accessori, piazzali ed accessi) non deve, di
regola, superare il 50 % della superficie edificabile.
La variante proposta in questa sede e le
modifiche imposte ai precedenti considerandi determinano in concreto una
superficie edificata o pavimentata pari a mq 204.21 (edificio
principale: 7.30 x 13.45 = 98.18; corpo scale: mq 7.68; piazzale, posteggi ed
accessi = mq 98.35 e non 115.10 come indicato dai ricorrenti in contrasto con
il calcolo da loro stessi prodotto).
Essendo inferiore al 50 % della superficie
edificabile (432 mq), la superficie verde è quindi conforme al diritto. Anche
da questo profilo, nulla osta di conseguenza al ripristino della licenza.
7.Modinatura ed immissioni d’ombra
L’omessa
modinatura del corpo scale non ha impedito ai qui resistenti di far valere
compiutamente i loro diritti in sede di opposizione e di ricorso. Il difetto
lamentato non era quindi atto ad invalidare la licenza. Giustamente il
Consiglio di Stato ha rigettato le eccezioni che erano state sollevate in
proposito dai vicini.
Parimenti corrette ed esaurienti sono le
considerazioni sviluppate dalla precedente istanza per respingere le
contestazioni mosse da alcuni opponenti con riferimento alle immissioni d’ombra
prodotte dal controverso immobile sul retrostante condominio __________.
Nemmeno da questi punti di vista sussistono
impedimenti al ripristino della licenza.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso può quindi essere parzialmente
accolto, ripristinando la licenza in esame alla condizione che prima
dell'inizio dei lavori l'autorità cantonale approvi la costruzione di un
rifugio Pci sotto l'immobile, che la lunghezza dell'edificio sia ridotta a m 13.45,
che sia soppresso uno dei due balconi sporgenti sulla facciata S e ridotto a m
2.14 x 1.00 quello rimanente, che sia dimezzato l'atrio d'ingresso e che l’area
circostante lo stabile sia sistemata come al piano presentato in questa sede.
-
La tassa
di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza.
Le ripetibili sono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 settembre 2000 del
Consiglio di Stato (no. 3953) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 28 dicembre 1999
rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti per l'edificazione della
part. no. __________ RF è confermata alla condizione:
·
che prima dell'inizio dei lavori l'autorità
cantonale approvi la costruzione di un rifugio Pci sotto l'immobile;
·
che la lunghezza della facciata sia ridotta a m
13.45;
·
che sia soppresso uno dei due balconi sulla facciata
S e sia ridotto a m 2.14 x 1.00 quello rimanente;
·
che la superficie dell'atrio d'ingresso sia
dimezzata mediante l'erezione di un tavolato fisso in muratura;
·
l'area circostante sia sistemata come alla
variante 19.11.00.
- La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico:
·
dei ricorrenti per fr. 200.--;
·
della comunione dei comproprietari del
condominio __________ in solido per fr. 200.--;
·
di __________ per fr. 200.--;
·
di __________ e __________ e __________ in
solido per fr. 200.--.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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