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Numero d'incarto:
52.2000.255
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00255
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 settembre 2000 del Consiglio di
Stato (n. 3825), che respinge l'impugnativa presentata da __________ avverso
la licenza edilizia 28 aprile 2000, rilasciata dal municipio di __________ ad
__________ per la costruzione di una tettoia ad uso autorimessa nella zona
del nucleo (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
10 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
17 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
7 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 marzo
2000, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
ricostruire una tettoia di m 3.30 x 5.50 ad uso autorimessa nel nucleo di
__________ (part. n. __________ RF), a ridosso della casa d'abitazione di
__________ (part. n. __________ RF).
Alla domanda si è opposto quest'ultimo,
lamentando una violazione delle norme sulle distanze, contestando la copertura
in eternit (cancerogeno) e paventando le immissioni nocive (gas di scarico) che
ne sarebbero derivate.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 28 aprile 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino.
C. Con
giudizio 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che
nella zona del nucleo le costruzioni accessorie potessero sorgere in
contiguità. Applicabile alla fattispecie sarebbe l'art. 49 NAPR, che l'ammette,
e non l'art. 20.1. NAPR, che invece impone alle costruzioni accessorie di
rispettare una distanza di m 3.00 da edifici principali, esistenti su fondi confinanti.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, assieme ai figli, diventati nel frattempo
comproprietari in PPP della part. n. __________ RF.
Secondo i ricorrenti, le distanze prescritte
dall'art. 20.1. NAPR per le costruzioni accessorie sarebbero applicabili anche
nella zona del nucleo tradizionale. La licenza andrebbe quindi annullata già
perché disattende la distanza minima di 3 m, prescritta verso edifici
principali. Alla stessa conclusione si giungerebbe comunque anche applicando
l'art. 49 NAPR, poiché l'opera viola la distanza minima di 4 m prescritta verso
edifici che, come la loro casa, sono muniti di aperture.
E. All'accoglimento
del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
rilasciatario della controversa licenza, che contesta in dettaglio le tesi
degli insorgenti, insistendo sull'applicabilità dell'art. 49 NAPR e sulla
conformità dell'intervento per rapporto a tale norma.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei figli dell'opponente __________, proprietario del fondo confinante
con quello dedotto in edificazione, subentrati al padre in corso di procedura,
è certa. Quella di quest'ultimo è invece circoscritta al dispositivo con cui il
Consiglio di Stato l'ha condannato al pagamento della tassa di giustizia.
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. La
distanza degli edifici dal confine è disciplinata in termini generali dall'art.
12 NAPR, che la fissa a 3 m per costruzioni alte sino a m 7.50 ed a 2/3
dell'altezza per opere edilizie che superano questo limite.
Per le costruzioni situate nella zona del
nucleo tradizionale, nella zona artigianale ed in quella residenziale speciale,
l'art. 12 riserva comunque le distanze indicate dalle specifiche norme di zona.
2.2. La distanza tra edifici è invece
disciplinata dall'art. 13 NAPR, che si limita tuttavia a stabilire che nel caso
in cui le costruzioni sorgono sullo stesso fondo "è da considerare un
confine ideale" (cpv. 1). Disposizione, questa, dalla quale si
può comunque dedurre che la distanza tra edifici deve essere pari alla somma
delle rispettive distanze dal confine comune.
2.3. All'ordinamento delle distanze sancito
dagli art. 12 e 13 NAPR non soggiacciono le costruzioni accessorie, per le
quali fa stato l'art. 20.1 NAPR, che ammette l'edificazione a confine o a m
1.50 dallo stesso, imponendo, nel contempo, una distanza minima di 3 m da
edifici principali esistenti su fondi confinanti.
La disciplina delle distanze per le
costruzioni accessorie istituita dall'art. 20.1 NAPR si applica per principio a
tutto il territorio giurisdizionale del comune. A differenza di quanto prevede
l'art. 12 NAPR per le distanze da confine degli edifici situati nella zona del
nucleo, l'art. 20.1 NAPR non contiene in effetti un'eccezione a favore dell'ordinamento
delle distanze sancito dalla relativa norma di zona (art. 49 NAPR).
- Accertato
che la disciplina delle distanze, sancita dall'art. 20.1 NAPR per le costruzioni
accessorie, si applica indistintamente a tutte le zone, appare evidente che la
licenza per la controversa tettoia non può essere confermata perché lesiva
della distanza minima di 3 m da edifici principali prescritta da tale norma.
Già per questo motivo il ricorso va accolto,
annullando la licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma.
Ancor più sfavorevole al resistente sarebbe
comunque l'esito della lite qualora fossero applicabili le distanze prescritte
dall'art. 49 NAPR, che impongono una distanza minima di 4 m verso un edificio
con aperture. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il fatto
che l'art. 49 NAPR ammetta la contiguità non permette di prescindere
dall'ossequio della distanza minima prescritta verso un edificio con aperture,
qual è quello dei ricorrenti. L'eccezione a favore della contiguità sancita dall'art.
49 NAPR è da intendere come un semplice richiamo del principio sancito dall'art.
18 cpv. 1 NAPR, che ammette questo modo di edificare alla condizione che le
norme di zona non lo vietino. Essa permette soltanto di edificare in contiguità
di edifici privi di aperture costruiti sul confine. Non autorizza di certo
l'edificazione in contiguità verso edifici muniti di aperture. Anche se costruiti
sul confine, questi edifici richiamano in effetti una distanza minima di 4 m.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la
licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12, 18, 49 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 settembre 2000 (n. 3825)
del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 28 aprile 2000
rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di una
tettoia sulla part. n. __________ RF.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del resistente, che rifonderà fr.
1'000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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