AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.254
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00254
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2000 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 5 settembre 2000 (no. 3688) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 19 gennaio 2000 con cui il municipio di __________ ha
negato loro la licenza edilizia per formare un'apertura larga 5 m nel muro di
cinta del mapp. __________ RF;
viste le risposte:
-
10 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
17 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
20 ottobre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11
novembre 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
formare un'apertura larga 5 m nel muro di cinta della part. n. __________ RF di
proprietà della CE fu __________, composta da __________, __________ e
__________;
che __________ ha inoltrato la domanda di
costruzione quale istante e progettista, mentre __________ l'ha firmata in
veste di (com)proprietaria del fondo;
che al rilascio della licenza si è opposta
__________, eccependo in particolare la nullità della domanda siccome
presentata da una sola comproprietaria del fondo senza il consenso degli altri
membri della CE; i vicini __________ e __________ l'hanno invece avversata
sottolineando l'estrema pericolosità dell'accesso laddove previsto;
che con decisione 19 gennaio 2000 il
municipio di __________ ha negato la licenza adducendo che il PP del nucleo
imponeva il mantenimento del muro di cinta oggetto di un parziale intervento
demolitorio;
che con giudizio 5 settembre 2000 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta da __________ e __________;
che revocata in dubbio la facoltà di
__________ di sollecitare il rilascio di un permesso di costruzione senza il
consenso della maggioranza dei membri della comunione ereditaria, nel merito il
Governo ha ritenuto in sostanza che il vincolo di mantenimento del muro
esistente lungo la strada cantonale contenuto nel PP in vigore ostasse comunque
alla concessione della licenza;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che elusa la problematica legata
all'insufficiente potere di disposizione sul fondo di cui dispone singolarmente
__________, i ricorrenti censurano il diniego della licenza edilizia sostenendo
che la vigente normativa comunale presenta una lacuna che impone l'adozione di
una soluzione alternativa; a loro parere, le decisioni impugnate ledono inoltre
la garanzia costituzionale della proprietà e violano il principio dell'interesse
pubblico, nonché quello della proporzionalità e della parità di trattamento;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari
osservazioni;
che ad identica conclusione perviene
__________, annotando in specie che la sorella non può disporre della proprietà
senza l'accordo dei coeredi e che il progetto edificatorio non ha alcuna
possibilità di concretizzarsi proprio per l'opposizione da lei sollevata; la
resistente pone poi in evidenza l'inutilità dell'accesso, asserendo che
verrebbe realizzato all'unico scopo di ostacolare la sua richiesta di passo
necessario, attorno alla quale è in lite con la sorella davanti al Pretore di
Locarno Campagna;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti già istanti in licenza e la tempestività dell'impugnativa sono date
dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla scorta degli atti senza procedere all'esperimento del
sopralluogo, tanto più che la situazione esistente in loco è perfettamente
deducibile dalla planimetria e dalla svariata documentazione fotografica
prodotta dagli insorgenti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda
di costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere
presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario
del fondo e dal progettista (cfr. anche art. 8 cpv. 2 RLE);
che la norma tutela soprattutto gli
interessi dell'autorità, permettendole di respingere in limine domande di
costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché
all'istante fa difetto il diritto di disporre liberamente del fondo dedotto in
edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; STA 18.5.01 in re B.; 27.4.99 in re condominio
P.; 12.1.99 in re R.);
che la legittimazione a chiedere il permesso
di costruzione è una questione pregiudiziale, che l'autorità amministrativa
deve risolvere in base alla regole del diritto civile, tenendo comunque presente
che lo scopo della procedura di rilascio del permesso di costruzione non è
quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del
fondo, bensì quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si
oppone all'esecuzione del lavori previsti;
che l'autorità può quindi anche rinunciare a
prevalersene, rilasciando il permesso a richiedenti sprovvisti della facoltà di
disporre; il permesso così accordato resta comunque valido;
che, a norma dell'art. 602 cpv. 2 CC,
disciplinante i rapporti fra i membri della comunione ereditaria, i coeredi
dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, sotto riserva delle
facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per
legge o per contratto;
che il singolo coerede può disporre dei beni
della successione senza il consenso degli altri membri della comunione
ereditaria soltanto per atti di ordinaria amministrazione od urgenti ed indifferibili
(Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, ad art. 602 CC N. 20 e rimandi);
che la presentazione di una domanda di
costruzione per l'apertura di un accesso nel muro di cinta del fondo di
proprietà della comunione ereditaria di cui la ricorrente __________ è membro
non costituisce né un atto di ordinaria amministrazione, né un atto urgente ed
indifferibile;
che non avendo la ricorrente dimostrato di
essere abilitata da particolari disposizioni legali o contrattuali a
rappresentare o ad amministrare la successione, la presentazione della
controversa domanda di costruzione richiedeva pertanto il consenso di tutti i
coeredi;
che, stando così le cose, il municipio
avrebbe potuto negare la licenza già solo perché __________ non aveva facoltà
di disporre a fini edilizi, singolarmente ed in aperto contrasto con la sorella
coerede, della proprietà comune;
che l'autorità comunale ha preferito
respingere la domanda di costruzione richiamandosi alle vigenti norme del PP
del nucleo del villaggio e del centro paese, che impongono il mantenimento del
muro posto sul confine S degli odierni mapp. __________ e __________ RF di
__________, a monte della strada cantonale;
che la prevista demolizione parziale
dell'opera muraria al fine di creare un accesso al fondo si pone effettivamente
in palese quanto insanabile contrasto con il diritto autonomo comunale in
vigore;
che le disposizioni pianificatorie allo
studio, secondo le quali il municipio può derogare all'obbligo di mantenere il
muro in oggetto, non consentono agli insorgenti di spuntare il permesso richiesto;
in effetti, la loro domanda di costruzione va esaminata e decisa alla luce del
diritto vigente, che non prevede eccezioni di sorta;
che invano i ricorrenti si richiamano a
lacune di PR, alla garanzia della proprietà, così come al principio
dell'interesse pubblico, della proporzionalità e della parità di trattamento
per ottenere la controversa licenza edilizia; opposto ai precetti invocati il
principio della legalità risulta infatti prevalente ed impedisce il rilascio di
un permesso che si avvererebbe manifestamente incompatibile con i vincoli
pianificatori in essere;
che l'appello alla parità di trattamento in
relazione al permesso accordato dal municipio per l'abbattimento parziale di
quello stesso muro sul contiguo mapp. __________ sfiora addirittura la temerarietà,
non appena si consideri che proprietaria di quel fondo e beneficiaria della
discutibile autorizzazione municipale è la stessa ricorrente __________, alla
quale è stato dato semplicemente modo di spostare l'accesso esistente senza
creare nuovi squarci isolati nella muraglia che costeggia la cantonale;
che ferme queste premesse il ricorso va
respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - la
risoluzione governativa impugnata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 e 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 21 LE; 602 CC; 57 NAPR di
__________ e PP del centro paese; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo
di versare alla resistente __________ identico importo per titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster