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Numero d'incarto:
52.2000.248
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00248
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di
contro
la decisione 5 settembre 2000, no. 3667, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente
contro la risoluzione 10 aprile 2000 con la quale il municipio di __________
lo ha condannato a rifondere fr. 6'085.75 inerenti la demolizione d'ufficio
di opere abusive sulla part. __________ RF;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che
nell'estate 1997 __________, proprietario di un fondo situato a __________
fuori zona edificabile, ha lastricato e sistemato a mo' di strada una striscia
di terreno del sottostante mappale no. __________ RF, di proprietà del
patriziato di __________;
che l'8 gennaio 1998 il municipio di
__________ ha ordinato al ricorrente ed al patriziato locale di ripristinare la
situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente
posata e ricostruzione dello stato naturale del terreno;
che il provvedimento è stato confermato sia
dal Consiglio di Stato, sia da questo tribunale con giudizio 28 aprile 1999;
che il 5 agosto 1999 il municipio di
__________ ha impartito all'insorgente un termine di 30 giorni per procedere
alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite sulla particella no.
__________ e ripristinare il terreno al suo stato primitivo;
che il 1° ottobre ed il 4 novembre seguenti
l'autorità comunale gli ha inviato altre due diffide in tale senso, fissando
quale ultimo termine il 22 novembre 1999;
che il 10 dicembre 1999 il municipio di
__________ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che la rimozione del
selciato non era ancora avvenuta e che pertanto avrebbe provveduto direttamente
alla demolizione dell'opera a partire dal 20 dicembre 1999;
che una lettera di ugual tenore gli è stata
inviata il 4 gennaio 2000;
che con decisione 12 gennaio 2000 il
municipio di __________ ha disposto la demolizione d'ufficio del selciato,
comunicando a __________ la data e l'ora previste, nonché il nominativo dell'impresa
incaricata;
che, come stabilito, la demolizione del
selciato è stata eseguita il 7 febbraio 2000;
che con risoluzione 10 aprile 2000
l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'insorgente la somma di fr. 6'085.75
a titolo di spese per la demolizione dell'opera;
che il 5 settembre 2000 il Consiglio di
Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
tale risoluzione, deducendo le spese per l'allestimento del preventivo e riducendo
l'importo dovuto a fr. 5'484.25;
che contro tale decisione __________ insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso, formulato in termini che si
situano ai limiti della ricevibilità, permette comunque di ritenere con
certezza che il ricorrente intende contestare l'ammontare delle spese poste a
suo carico per la demolizione del selciato;
che la palese infondatezza di tale domanda
consente di respingere in limine l'impugnativa giusta l'art. 48 PAmm;
che la competenza di questa corte (art. 21
cpv. 1 e 45 LE ), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e
la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 43 cpv. 3 LE l'ordine di
demolizione è impartito con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato, se egli non vi provvede nel termine assegnatogli;
che nella fattispecie i costi per
l'intervento sono risultati inferiori al preventivo di fr. 8'500.--;
che la fattura dell'impresa di costruzione
__________ elenca con chiarezza i lavori eseguiti, i macchinari e le persone
impiegate per il lavoro, indicando per ogni posizione l'importo fatturato;
che la nota riassume in modo preciso ed
esauriente i lavori riportati nei bollettini dei lavori a regia n. 1025 e 819,
controfirmati dal sindaco;
che i prezzi unitari fatturati, la durata
totale dal lavoro e l'impiego dei mezzi utilizzati appaiono congruamente
ragguagliati all'entità del lavoro svolto;
che, dedotte le spese per l'allestimento del
preventivo, l'importo posto a carico del ricorrente risulta pertanto essere
corretto;
che secondo l'insorgente l'esecutivo
comunale avrebbe dovuto intimargli per conoscenza il preventivo di spesa,
affinché egli potesse ricercare soluzioni a lui più vantaggiose, eseguendo egli
stesso il lavoro o incaricando una persona di sua fiducia;
che se egli intendeva eseguire di persona la
demolizione del selciato, per contenere i costi a suo carico, avrebbe dovuto
attivarsi tempestivamente in tal senso;
che, malgrado le numerose ingiunzioni da parte
del municipio, l'insorgente è sempre restato silente;
che la malattia che lo avrebbe colpito in
quel periodo non giustifica la sua passività; nemmeno l’insorgente pretende di
essere stato impedito di prendere direttamente o indirettamente contatto con il
municipio per chiedere una dilazione o per dare ed ottenere le spiegazioni necessarie;
che sulla scorta di tali considerazioni il
ricorso va respinto, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia
commisurata al ridotto dispendio amministrativo occasionato (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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