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Numero d'incarto:
52.2000.243
Data decisione, Autorità:
02.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00243
Lugano
2 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3473) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 3 aprile 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza edilizia per la posa di una stazione radio base sull'edificio che
sorge sulla part. n. __________ RFD di proprietà di __________;
viste le risposte:
-
6 ottobre 2000 di
__________ e __________;
-
10 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
11 ottobre 2000 di
__________ e llcc;
-
12 ottobre 2000 di
__________;
-
12 ottobre 2000 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
-
16 ottobre 2000 di
__________ e __________;
-
20 ottobre 2000 del
municipio di __________;
-
12 novembre 2000 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
dicembre 1999 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di posare una stazione radio base con relative antenne per la telefonia mobile
sul tetto della casa d'appartamenti di proprietà di __________, alto m 16, che
sorge in via __________ (part. n. __________ RF; zona R3). L'impianto è
costituito da 5 cabine modulari di circa m 1.00 x 1.00 x 1.36, posate sul tetto
piano, da un supporto metallico, alto m 4.00, fissato sul tetto del torrino
dell'ascensore (alto m 2.90) e da 5 antenne, 3 rettangolari di m 1.57 x 0.13 x
0.087, applicate al supporto, e 2 paraboliche; una di m 0.50, pure applicata al
supporto, e l'altra di m 0.60 fissata nell'angolo S del torrino dell'ascensore.
Alla domanda era allegato il calcolo
dettagliato delle radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto, allestito
secondo le direttive dell'UFAFP allora in vigore.
Nel termine di pubblicazione, contro la
domanda sono state inoltrate cinque opposizioni, alcune delle quali proposte da
proprietari di fondi contermini, che hanno contestato l'impianto soprattutto
dal profilo delle immissioni elettromagnetiche prodotte.
Esperite le necessarie verifiche, il 19
gennaio 2000 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole
all'intervento.
Il 3 aprile 2000 il municipio ha negato
l'autorizzazione richiesta, ritenendo che l'impianto superasse l'altezza
massima prescritta dalle NAPR per i corpi tecnici e che le radiazioni prodotte
dalle antenne fossero incompatibili con la natura residenziale della zona,
rispettivamente pregiudicassero la futura utilizzazione di alcuni fondi vicini.
B. Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che
l'impianto, situato sul tetto di un edificio che supera abbondantemente
l'altezza massima fissata per la zona R3, si ponesse in palese contrasto con
l'art. 25 NAPR, che limita a m 2.50 l'altezza dei corpi tecnici.
Di transenna, l'Esecutivo cantonale ha pure
ritenuto fondate le obiezioni addotte dal municipio in relazione alla futura
utilizzazione dei fondi vicini.
C. Contro il
predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza rifiutata.
La ricorrente nega in sostanza che alla
fattispecie torni applicabile l'altezza massima prescritta dall'art. 25 NAPR
per i corpi tecnici. Questo limite, obietta, imporrebbe di frazionare
l'impianto in tre antenne, alte m 2.50 e poste negli angoli del tetto. Ciò che
provocherebbe un consistente aumento delle immissioni derivanti ai fondi circostanti.
Considerazioni di mera opportunità permetterebbero di prescindere dall'applicazione
di questo limite.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dai vicini opponenti, che non formulano
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, che contesta recisamente la possibilità di scostarsi
dal principio di legalità per motivi di semplice opportunità.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno le parti sollecitano peraltro
l'assunzione di particolari prove.
- Altezza
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni è
un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli
ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme
sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione
e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso definisce inoltre la morfologia
degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui
l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza
massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si
evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in
considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa,
esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi
tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali
torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e
servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici
(art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice
corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli
edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti
d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia
applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini
dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la
presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi
circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte
da un edificio. In quest’ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le
prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR
1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
2.2. A __________ l'altezza degli edifici è
disciplinata dagli art. 23 - 25 NAPR. L'art. 23 si limita a stabilire i criteri
di misurazione di questo parametro, riprendendo letteralmente l'art. 40 LE.
L'art. 24 regola invece il modo di misurare l'altezza del colmo dei tetti.
L'art. 25, recante il marginale "supplemento per corpi tecnici",
definisce infine questo genere di opere edilizie, alle quali concede un
supplemento d'altezza di m 2.50.
"Per corpi tecnici", dispone l'art. 25 cpv. 1 NAPR, "si intendono quei corpi
sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un
impianto al servizio dell'edificio stesso. Sono considerati tali i vani per
scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari,
uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere
contenuti entro limiti indispensabili con le esigenze di funzionalità".
La disposizione in esame non costituisce una
semplice esplicitazione normativa della prassi che esclude dal computo
dell'altezza degli edifici determinati elementi costruttivi, sporgenti dai
tetti. A differenza di analoghe norme di altri ordinamenti edilizi comunali,
l'art. 25 NAPR di __________ fissa un preciso limite d'altezza a questo genere
di opere, escludendo indirettamente manufatti ed installazioni di altezza superiore.
La nozione di corpo tecnico è chiaramente
definita dalla norma. In base ad essa sono considerati tali quei manufatti e
quelle installazioni, che sporgono oltre la copertura degli edifici e "servono
al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso". Non
sono quindi corpi tecnici ai sensi dell'art. 25 NAPR le installazioni di
carattere tecnico estranee all'edificio che le sorregge.
2.3. Nell’evenienza concreta, il municipio
ha ritenuto che l'impianto in esame, posto su uno stabile d'appartamenti
esistente in palese contrasto con l'altezza massima fissata dalle norme della
zona R3, non potesse essere autorizzato in quanto superante a sua volta di gran
lunga l'altezza massima fissata dall'art. 25 NAPR per i corpi tecnici.
La decisione, avallata dal Consiglio di
Stato, merita sostanziale conferma. Lo esige il principio di legalità dell'amministrazione,
che non ammette eccezioni dettate da motivi di semplice opportunità.
L'impianto in contestazione non può invero
essere considerato un corpo tecnico ai sensi dell'art. 25 NAPR, poiché non è
destinato a servire l'edificio sottostante. Cionondimeno, non può essere
autorizzato. In effetti, se la norma in questione vieta indirettamente di
erigere sul tetto degli edifici corpi tecnici di altezza superiore a m 2.50, a
maggior ragione osta al rilascio di permessi per installazioni estranee all'edificio
che superano questo limite.
Il fatto che la rigida applicazione
dell'art. 25 NAPR determini una proliferazione delle antenne non costituisce un
valido motivo per scostarsene. Né giustifica ignorare il limite in questione
l'aumento dei valori d'immissione di radiazioni sui fondi contermini che
deriverebbe dal frazionamento dell'impianto, prospettato dalla ricorrente in
questa sede. La __________ non ha nemmeno tentato di dimostrare di non avere
altra scelta all'infuori di quella prevista dalla domanda di costruzione o di
quella di frazionare l'impianto e di decentralizzare le antenne agli angoli
dello stabile.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto
siccome infondato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 25 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
-
La
ricorrente rifonderà fr. 800.- al comune di __________ e fr. 200.- ai
resistenti __________ e llcc.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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