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Numero d'incarto:
52.2000.241
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00241
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 settembre 2000 di
contro
la decisione 5 settembre 2000 (no. 3668) del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso le risoluzioni 29 maggio 2000 con cui il municipio di
__________ non l'ha confermato nella funzione di perito comunale e di perito
comunale degli appartamenti in materia di locazione;
viste le risposte:
-
3 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
10 ottobre 2000 del
dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia;
-
10 ottobre 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 29
maggio 2000 il municipio di __________ ha indirizzato due missive a __________,
perito comunale e perito comunale degli appartamenti in materia di locazione,
comunicandogli che la sua funzione sarebbe venuta a cadere il 31 agosto 2000 in
base all'art. 132 LOC e che per il futuro espletamento di quelle mansioni era
stata scelta un'altra persona;
che mediante ricorso 5 giugno 2000
__________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, adducendo che in violazione
dell'art. 127 LOC il municipio aveva disatteso i termini di disdetta e omesso
di indicargli i motivi del provvedimento; l'insorgente ha inoltre aggiunto che
l'esecutivo aveva nominato un altro perito senza esperire un pubblico concorso
come prescritto dall'art. 126 LOC;
che in sede di risposta il municipio ha
sottolineato che il ricorrente era un semplice "incaricato" al quale
non era stato rinnovato il mandato per mancanza dei requisiti richiesti
(ETH-OTIA-SIA);
che l'insorgente ha contestato queste
affermazioni, sostenendo in particolare di essere un dipendente comunale;
che con decisione 5 settembre 2000 il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame laddove censurava
l'autorità comunale per aver designato il nuovo perito senza procedere ad un
pubblico concorso; l'ha invece respinto per il resto, ritenendo che le parti
erano legate da un contratto di diritto pubblico cui tornavano applicabili a
titolo suppletivo le norme del CO concernenti il mandato e che in base all'art.
404 CO il municipio poteva quindi revocare l'incarico dato a suo tempo
all'insorgente senza doversi neppure giustificare;
che __________ ha impugnato il predetto
giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento; secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe confuso il
ruolo di tecnico comunale con quello in discussione di perito comunale,
specialista quest'ultimo appartenente alla categoria dei dipendenti e come tale
assoggettato agli art. 125 e seguenti della LOC;
che il Consiglio di Stato ha proposto la
reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni, mentre il
municipio di __________ ha fatto sapere di condividere il giudizio impugnato;
considerato, in
diritto
che con
riserva di quanto si dirà in appresso il ricorso è ricevibile in ordine giusta
gli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC, nonché 43 e 46 PAmm;
che il ricorrente chiede l'annullamento
integrale della decisione impugnata dimenticando che il Consiglio di Stato, in
parziale accoglimento della sua impugnativa, ha annullato la designazione del
nuovo perito per vizio di procedura (mancato esperimento di un pubblico
concorso); il ricorso è pertanto ammissibile soltanto nella misura in cui
avversa la mancata conferma in carica avallata dall'istanza inferiore, unico
oggetto ancora in contestazione;
che giusta l'art. 127 cpv. 1 LOC, il periodo
di nomina dei dipendenti comunali scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la
riconferma è presunta - soggiunge il cpv. 2 delle medesima norma - se entro
quattro mesi dalle elezioni il municipio non comunica al dipendente,
precisandone i motivi, la mancata conferma;
che il perito comunale è uno specialista che
su ordine del municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati
esegue stime di beni mobili e immobili e procede alla valutazione di danni; lo
statuto di questa persona, un tempo annoverata tra gli impiegati che il
municipio doveva obbligatoriamente nominare all'inizio di ogni quadriennio
(cfr. art. 103 LOC 1950), è disciplinato in tutti i regolamenti comunali
(Ratti, Il comune, vol. II, p. 1281);
che in effetti anche il regolamento comunale
di __________, nel capitolo dedicato agli impiegati comunali, prevede la nomina
di due periti all'inizio del quadriennio (art. 32), specificando con esattezza
i compiti attribuiti a questi dipendenti (art. 45) e le modalità della loro
retribuzione (art. 49);
che nell'evenienza concreta, il municipio di
__________ ha deciso di non confermare __________ nella carica di perito comunale;
il provvedimento si riferiva con certezza a quella specifica e ben determinata
funzione, prova ne sia lo scritto di nomina indirizzato al successore del ricorrente,
nel quale l'esecutivo ha puntualizzato a chiare lettere che la carica assegnata
era quella di perito e non di tecnico comunale;
che in base alle fatture esposte
dall'insorgente nel periodo 1996-1999, in gran parte relative a prestazioni di
consulenza in ambito edilizio, il Consiglio di Stato ha invece supposto a torto
che la decisione municipale lo concernesse in veste di libero professionista
che aveva sempre svolto su mandato tipiche mansioni da tecnico comunale;
che in realtà il provvedimento litigioso
toccava __________ unicamente in qualità di perito comunale e, in quanto tale,
di dipendente del comune di __________;
che a seguito delle elezioni svoltesi il 16
aprile 2000 il nuovo municipio poteva quindi non confermare in carica __________
alla scadenza del periodo di nomina (16 ottobre 2000), a condizione di
notificargli la decisione entro il 16 luglio 2000 con l'indicazione dei
giustificati motivi posti a fondamento della medesima (art. 127 cpv. 2 e 132
cpv. 1 LOC, 34 RC di __________);
che il termine "giustificati
motivi" di cui all'art. 127 cpv. 3 LOC va inteso nel senso di motivi
oggettivamente sostenibili (DTF 105 Ia 274, 104 Ia 323, 99 Ib 236; STA 21
dicembre 1992 in re S.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
N. 150 B I; Knapp, Précis de droit administratif, N. 3168 ss.);
che nello scritto 29 maggio 2000 indirizzato
al ricorrente il municipio non ha indicato le cause per le quali intendeva
rinunciare ai suoi servigi; solo pendente causa, segnatamente in sede di risposta
prima e di duplica poi, l'autorità comunale ha precisato che il provvedimento
era stato dettato dall'esigenza di affidare i compiti peritali, sempre più
complessi, ad una persona in possesso di una formazione qualificata (ETH, OTIA,
SIA);
che questa spiegazione, presentata entro il
lasso di tempo previsto dalla legge per notificare le ragioni della mancata
conferma, appare del tutto sostenibile e non procede da un esercizio abusivo
del potere di apprezzamento riservato all'autorità dall'art. 127 LOC;
che il dipendente ha avuto d'altro canto
modo di confutarla in modo congruo e completo davanti ad un'autorità di ricorso
dotata di pieno potere cognitivo; il suo diritto di essere sentito è stato
quindi ampiamente salvaguardato, così come i suoi diritti di difesa;
che l'errata indicazione della scadenza del
periodo di nomina contenuta nella controversa risoluzione municipale (31 agosto
2000 invece che 16 ottobre 2000) non è essenziale, trattandosi di termine noto,
stabilito perentoriamente da una norma di legge che l'interessato ha dimostrato
di conoscere alla perfezione; quest'ultimo non ha d'altronde subito pregiudizio
di sorta, non avendo a suo dire mai ricevuto incarichi né eseguito alcuna perizia
quale esperto comunale;
che sulla scorta di quanto precede il
ricorso va respinto, confermando - seppur con altre motivazioni - la decisione
governativa impugnata;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 127, 132, 208, 209 LOC; 32, 34, 45, 49
RC di __________; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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