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Numero d'incarto:
52.2000.238
Data decisione, Autorità:
10.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00238
Lugano
10 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 (n. 3490) del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 27 luglio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato;
viste la risposta 3 ottobre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 12
giugno 1962.
B. a) Con
scritto 17 luglio 2000 il medico cantonale dr. __________ ha informato l'Ufficio
giuridico della circolazione che il dr. __________, incaricato di effettuare la
visita di abilità alla guida, lo stesso giorno gli aveva segnalato la
ricorrente come inidonea alla guida per ragioni di salute mentale e che il
collega - trovandolo consenziente - proponeva di convocare l'interessata per un
esame tecnico di guida.
b)
Esaminato lo scritto del medico cantonale, la Sezione della circolazione con decisione
27 luglio 2000 ha revocato ad __________ la licenza di condurre a titolo
cautelativo ed a tempo indeterminato con effetto immediato, in quanto inidonea,
dal profilo medico, a condurre veicoli a motore. E' stato pure negato l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 1 LCStr.
C. a) Contro
la predetta risoluzione __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato
chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto
sospensivo. Dopo aver evidenziato di non essere mai incorsa in alcun incidente,
la ricorrente ha obiettato che l'autorità dipartimentale, prima di emanare la
risoluzione di revoca, avrebbe dovuto sottoporla ad un esame pratico, come del
resto proposto sia dal dr. __________ che dal medico cantonale.
b) Con
decisione 7 agosto 2000 la Vicepresidente del Consiglio di Stato ha respinto la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
c) Con
risoluzione 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo
la misura adottata legittima ed adeguata alle circostanze.
D. Contro la
predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Produce tre
certificati medici, rispettivamente dei dr. __________, __________ e
__________, i quali consigliano di sottoporre l'insorgente ad una prova
attitudinale per verificare la sua abilità alla guida.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- 2.1. La
licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il
richiedente non è affetto da malattie o infermità psichiche che gli impediscono
di condurre con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni
legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute
(art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a
proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il
conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o
caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre
incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata
subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati
appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a
titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile
ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i
motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con
riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si
giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la
sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti
i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le
autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la
sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla
misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
III vol., n.1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- 3.1. In
concreto, con scritto 17 luglio 2000 il dr. __________ ha segnalato al medico
cantonale, dr. __________, che __________ non sarebbe idonea alla guida, per i
seguenti motivi:
"Dal punto di
vista internistico segnalo una ipertensione essenziale curata con medicamenti e
un diabete mellito pure in trattamento con AO, così come una terapia a vita
adjuvante con __________. Clinicamente non si può rilevare un evidente deficit
oggettivo a carico d'organo od apparato; dal profilo psichico invece colpisce
la superficialità dell'ideazione e la mancanza di critica (impossibile impegnarsi
in un discorso strutturato) e soprattutto di coscienza di malattia. Questa mia
valutazione si basa non solo sulla sua oggettiva regolare difficoltà a trovare
la porta del mio studio (che frequenta da due anni), ma soprattutto
sull'evidenza di smemoratezza testimoniata dalla governante (irregolare
assunzione della terapia, solita caratteristica diffidenza verso i terzi,
impossibilità a ritrovare oggetti e documenti. (…)". Il dr __________ ha
quindi evidenziato di non poter rinnovare il permesso di condurre senza una
valutazione tecnica del comportamento alla guida, tale da permettere all'interessata
di rendersi conto del proprio handicap".
Tale
valutazione ha trovato consenziente il medico cantonale (cfr. scritto 17 luglio
2000). Anche i dr. __________, __________ e __________, successivamente interpellati
dalla ricorrente, hanno tutti riconosciuto la necessità che quest'ultima si sottoponga
ad una prova attitudinale di abilità alla guida (cfr. certificati medici 24 agosto
2000, 18 settembre 2000 e 19 settembre 2000).
3.2. Considerato l'unanime parere dei medici
interpellati, la decisione dipartimentale di revocare cautelativamente la
licenza di condurre resiste di principio alle critiche dell'insorgente al pari
di quella governativa che la conferma. I dubbi sull'idoneità alla guida
dell'insorgente giustificano l'adozione di una misura di sicurezza. Trattandosi
di dubbi e non di certezze indiscutibili, ad __________ va tuttavia data
l'opportunità di sottoporsi ad una corsa di controllo (art. 24a OAC), volta ad
accertare la sua effettiva idoneità alla guida. Tanto il provvedimento dipartimentale,
quanto il giudizio governativo impugnato vanno completati con una clausola in
questo senso. Fino all'esperimento di tale esame, il provvedimento
dipartimentale rimarrà comunque in vigore, quale revoca della licenza a titolo
preventivo ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 OAC.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso può essere evaso come ai considerandi,
completando la risoluzione dipartimentale con una clausola in tal senso e
riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato. Dato l'esito del
gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione
di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 1 e 25 cpv.
3 lett. a LCStr; 6 e ss. OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è evaso come ai considerandi.
§. Di conseguenza, la decisione 30 agosto 2000 (n.
3490) del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il dispositivo n. 1
della risoluzione 27 luglio 2000 della Sezione della circolazione è completato
con il seguente dispositivo:
"§§§ la riammissione alla guida
è subordinata al superamento di una corsa di controllo ex art. 24a OAC".
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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