AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.235
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00235
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, presidente
Efrem Beretta e Alessandro Soldini, questi ultimi in
sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Raffaello Balerna, astenuti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 della
patr. da: avv__________
Contro
la decisione 30 agosto 2000 (no. 3350 ) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 6 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha
negato il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di una stazione
radio base per la telefonia mobile sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
3 ottobre 2000 del
Consiglio di Stato;
-
12 ottobre 2000 del
Dipartimento del territorio;
-
24 ottobre 2000 del
comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Interpellato
dalla ricorrente , il 29 ottobre 1998 il municipio di __________ si è
dichiarato disposto a concederle la possibilità di costruire una stazione radio
base per la telefonia mobile sul terreno attiguo al campo sportivo situato in
località "" (part. n. __________ RFD; zona AP), riservato comunque
l'esperimento della procedura di rilascio del permesso.
Il 10 novembre 1998 la __________ ha chiesto
all'autorità comunale il permesso di erigere a lato del campo di calcio un'antenna
alta 25 m e di posare nelle immediate vicinanze un cassone contenente le
apparecchiature tecniche ("shelter"). Al rilascio della licenza si è
parzialmente opposto il Dipartimento del territorio, che con avviso del 14
gennaio 1999 ha sollecitato il diniego della licenza per la posa del cassone in
quanto ubicato all'interno dell'area boschiva.
Il 12 marzo 1999 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta limitatamente all'erezione dell'antenna. La
decisione specificava che la posa del cassone sarebbe stata oggetto di una
licenza separata al termine della procedura di dissodamento avviata nel
frattempo. L'inizio dei lavori era subordinato alla crescita in giudicato della
decisione ed al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico.
B. Il 9 aprile
1999 l'Ufficio tecnico di __________ ha comunicato alla __________ che avrebbe
potuto iniziare i lavori. Tre giorni dopo, rifacendosi ad un colloquio telefonico
intercorso con l'autorità cantonale, ha tuttavia precisato che il nulla osta
era limitato alle opere di smantellamento e sgombero dell'esistente palo d'illuminazione
del campo di calcio.
Il 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha
autorizzato il dissodamento necessario per la posa del cassone. Il municipio ha
quindi sollecitato il Dipartimento del territorio a pronunciarsi definitivamente
sulla domanda. Richiesta, questa, che l'autorità cantonale ha evaso il 18
giugno 1999, formulando preavviso favorevole.
Con decisione 6 luglio 1999 il municipio ha
respinto la domanda di costruzione 10 novembre 1998, ritenendo l'intervento
incompatibile con la zona di situazione e rilevando la mancanza di chiarezza
che a suo giudizio sussisterebbe in tema di protezione dalle radiazioni
prodotte da questi impianti.
C. Con
giudizio 6 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________ e
rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisse "nuovamente
in merito alla parte di vertenza per la quale non vi è ancora una decisione
formalmente cresciuta in giudicato".
Il Governo ha anzitutto rilevato che il 12
marzo 1999 il municipio aveva rilasciato alla __________ una licenza parziale
per la posa della sola antenna. Indecisa rimaneva la domanda di costruzione riguardante
la posa del cassone.
Accertato che la licenza parziale non era
comunque nulla, il Consiglio di Stato ha poi escluso che nella decisione
impugnata fossero ravvisabili gli estremi di un provvedimento di revoca.
A titolo abbondanziale, lo stesso Consiglio
ha infine stabilito che l'impianto era comunque conforme alle direttive
applicabili in materia di protezione contro le radiazioni non ionizzati.
D. Adito dal
comune di __________, con sentenza 12 maggio 2000 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la predetta pronunzia rinviando gli atti al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
Questo Tribunale ha ritenuto in pratica che
la licenza parziale rilasciata il 12 marzo 1999 non era affatto nulla e che la
decisione municipale del 6 luglio seguente, nella misura in cui revocava
implicitamente quel permesso, avrebbe dovuto essere annullata in difetto dei
presupposti per adottare un simile provvedimento. Il Governo non si era
tuttavia limitato ad annullare la risoluzione del municipio in quanto revocante
la licenza 12 marzo 1999, ma aveva annullato il provvedimento anche in quanto
denegante la licenza per la posa del cassone per le apparecchiature elettroniche,
senza tuttavia pronunciarsi direttamente su questo aspetto del contenzioso.
Donde il rinvio degli atti all'istanza
inferiore, affinché statuisse nuovamente sul complesso dell'impugnativa
inoltratagli dalla __________.
E. Il
Consiglio di Stato si è pronunciato il 30 agosto 2000, giungendo a conclusioni
sfavorevoli alla ricorrente.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
reputato in sostanza che malgrado il dissodamento il cassone non avrebbe
rispettato la distanza minima di 10 ml dall'area boschiva prescritta dall'art.
6 cpv. 2 LCFo, per cui ha respinto il gravame e confermato il diniego del
permesso di costruzione "limitatamente all'aspetto relativo al diniego
della licenza edilizia per il cassone per le infrastrutture tecniche
dell'impianto di telefonia mobile", ancorché per motivi diversi da
quelli invocati dal municipio di __________.
F. Avverso
questa pronunzia la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla decisione di
diniego della licenza edilizia resa il 6 luglio 1999 dall'autorità comunale.
Secondo l'insorgente, il Consiglio di Stato
non poteva autorizzare il dissodamento per consentire la posa del cassonetto e
poi richiamarsi d'ufficio alle norme sulla distanza dal bosco al fine di
confermare il diniego della licenza deciso dal municipio per tutt'altri motivi.
Queste conclusioni sarebbero contraddittorie, lesive del principio della buona
fede, dell'affidamento, della proporzionalità e quindi del diritto fondamentale
della libertà economica.
Le prescrizioni concernenti la distanza
dalla foresta non sarebbero d'altronde neppure applicabili una volta fatto capo
all'istituto del dissodamento per privare il suolo della sua natura boschiva.
Quand'anche così non fosse, è comunque evidente che autorizzando il
dissodamento il Consiglio di Stato ha determinato anche l'area necessaria
all'edificazione del progetto concreto oggetto della domanda, per cui l'aspetto
legato alle distanze ha forza di cosa giudicata. A fronte di quel permesso la
ricorrente era peraltro convinta che il suo progetto fosse ormai perfettamente
conforme ad ogni disposto di legge, cosicché la successiva decisione di diniego
della licenza adottata dallo stesso Consiglio di Stato disattende gravemente
non solo il principio della buona fede e dell'affidamento, ma anche il comune
senso di giustizia e buon senso.
Nell'ipotesi in cui il Governo, statuendo
sull'istanza di dissodamento, avesse omesso di considerare il progetto
edificatorio alla base della domanda, risulterebbe violato pure il principio
della coordinazione sancito dall'art. 25a LPT, il che giustificherebbe
l'annullamento della decisione 30 agosto 2000 ed il rilascio della chiesta
licenza edilizia.
Per finire l'insorgente ha censurato pure il
comportamento del municipio di __________, il quale dopo aver fornito ampie assicurazioni
circa l'installazione della stazione radio ha rifiutato il rilascio del
permesso di costruzione esclusivamente per motivi di opportunità politica,
incorrendo nella violazione delle stesse garanzie costituzionali disattese
dall'Esecutivo cantonale. Quest'ultimo, confermando impropriamente quel
diniego, avrebbe infranto anche il principio della proporzionalità e il diritto
fondamentale della libertà economica.
G. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
municipio di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi della
ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il Dipartimento del territorio si è rimesso
in pratica al giudizio di questo Tribunale, annotando tuttavia che la sezione
forestale - nuovamente interpellata in merito - ha ribadito il proprio preavviso
favorevole al progetto siccome insuscettibile di ostacolare la salvaguardia
della zona boschiva.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
già istante in licenza e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e data la natura delle questioni poste
a giudizio può essere evasa sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La materia
dell'odierno contendere dovrebbe ruotare unicamente attorno al diniego della
licenza edilizia pronunciato dal municipio di __________ in relazione alla posa
del cassone contenente le apparecchiature tecniche ("shelter"). In
effetti, con sentenza 12 maggio 2000 questo Tribunale ha già accertato
l'illegittimità della risoluzione municipale 6 luglio 1999 laddove revocava
implicitamente la licenza parziale che l'autorità comunale aveva rilasciato il
12 marzo 1999 per l'installazione della sola antenna. Malgrado questa conclusione
sfavorevole al comune ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo - in
parziale accoglimento del gravame - ha dovuto annullare l'impugnata decisione 6
ottobre 1999 del Consiglio di Stato e rinviargli gli atti per nuovo giudizio
poiché l'istanza inferiore aveva omesso di pronunciarsi sull'altro tema
controverso insito nella decisione 6 maggio 1999 del municipio di __________,
quello afferente al diniego del permesso per la posa del cassone destinato alle
apparecchiature elettroniche.
Limitandosi a respingere il ricorso della
__________ ed a confermare la decisione municipale 6 luglio 1999 in tema di
diniego del permesso per la posa dello "shelter", il Consiglio di
Stato ha tuttavia frainteso la portata di quel giudizio cassatorio, dimenticando
che la sua precedente sentenza era stata annullata integralmente da
questo Tribunale. In realtà, dovendo statuire ex novo sul gravame 20 luglio
1999 presentato dalla __________ avverso la nota decisione 6 luglio 1999 resa
dal municipio di __________, il Governo - rifacendosi alle considerazioni
svolte dal Tribunale cantonale amministrativo nel giudicato di rinvio (art. 65
cpv. 3 PAmm) - avrebbe dovuto come minimo accogliere l'impugnativa laddove
censurava quel provvedimento in quanto revocante la licenza parziale accordata
il 12 marzo 1999.
Ne segue che la pronunzia ora impugnata
andrebbe subito annullata, con contestuale retrocessione dell'incarto al
Governo per l'emanazione di una sentenza finalmente corretta nell'impostazione
e nel dispositivo (art. 65 cpv. 2 PAmm). Questo Tribunale vi rinuncia nondimeno
per ragioni di economia processuale e in accoglimento della presente
impugnativa (parziale o totale, a dipendenza di quanto verrà deciso nel seguito)
procederà a riformare la risoluzione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato nel
senso degli argomenti sviluppati al considerando 3 della propria sentenza 12 maggio
2000, che si danno qui per integralmente riprodotti.
- Resta da
esaminare se il Consiglio di Stato, autorità che fruisce di pieno potere cognitivo
(art. 56 PAmm) e che applica d'ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 PAmm), poteva
confermare il diniego della licenza per la posa dello "shelter"
invocando il mancato rispetto della distanza dal bosco.
3.1. L'art. 17 cpv. 2 LFo impone ai Cantoni
di prescrivere "per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima
della foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e sull'altezza prevedibile
dei suoi alberi". La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione
relative all'art. 17 cpv. 2 LFo è subordinata "all'approvazione della Confederazione"
(art. 52 LFo).
In adempimento del mandato conferitogli, il
Canton Ticino ha provveduto ad emanare le necessarie norme di applicazione con
la promulgazione della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998,
entrata in vigore il 1° marzo 1999, il cui art. 6 cpv. 2 stabilisce che edifici
ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco. Il
progetto di legge prevedeva inoltre che con il consenso dell'autorità cantonale
il municipio avrebbe potuto concedere deroghe sino a 6 m per costruzioni principali
e sino al limite del bosco per manufatti alti al massimo 1.50 m (art. 6 cpv. 3
LCFo). Quest'ultima disposizione non è stata tuttavia approvata dalla
Confederazione siccome ritenuta incompatibile con il diritto federale, in
particolare laddove avrebbe consentito di erigere costruzioni in via di deroga
sino a ridosso del limite del bosco (decisione 19 gennaio 1999 dell'UFAFP). Nel
giugno del 2000 il Consiglio di Stato ha quindi proposto una modifica dell'art.
6 cpv. 3 LCFo, nel senso di dare facoltà al municipio, in casi eccezionali e
con il consenso dell'autorità cantonale, di concedere deroghe sino a 6 m dal
limite del bosco (messaggio no. 5014 del 21 giugno 2000). Votato dal Parlamento
il 4 dicembre 2000, questo cambiamento legislativo è entrato in vigore il 1°
aprile 2001 previo ottenimento della necessaria approvazione federale (cfr. BU
14/2001, 65). A tutt'oggi fa quindi stato la distanza minima di 10 m sancita
dall'art. 6 cpv. 2 LCFo, con la possibilità di derogarvi nei termini ed alle
condizioni indicati nel predetto art. 6 cpv. 3 LCFo.
In precedenza, ovvero prima del marzo 1999,
la tematica era regolamentata all'art. 18a della vecchia LCFo del 1912, norma introdotta
nell'ambito di una modifica della LALPT ed entrata in vigore il 10 settembre
1996 dopo aver ottenuto la necessaria approvazione dell'autorità federale.
Giusta quella disposizione, la distanza delle costruzioni dal bosco era
stabilita dalle norme di attuazione del piano regolatore, ritenuta una distanza
minima di 10 m, con facoltà di deroga fino a 6 m in casi eccezionali. Ai comuni
era insomma delegata soltanto la facoltà di fissare distanze dal bosco
superiori a quella minima di 10 m prescritta in modo generale dalla legge cantonale.
Prima ancora, in difetto di valide
disposizioni di diritto cantonale attuative del mandato conferito ai Cantoni
dall'art. 17 cpv. 2 LFo, risultavano applicabili unicamente le norme di
attuazione di piano regolatore, che a __________ prescrivevano una distanza
minima di 8 m dall'area forestale, riservando al municipio la facoltà di concedere
deroghe, "in casi eccezionali, qualora dovessero essere ostacolate in modo
rilevante le possibilità edificatorie" (art. 9 cifra 5 NAPR __________).
3.2. Stando ai progetti presentati dalla
__________ nel novembre del 1998, il cassone (m 2.40 x 3.20; h. m 3.00) avrebbe
dovuto essere deposto pochi metri a N del campo di calcio del __________, in un
settore del mapp. __________ di natura boschiva ancorché incluso in zona AP/EP.
L'autorità cantonale si è quindi opposta alla posa di questo manufatto ed al
rilascio della relativa licenza, invitando l'istante a spostarlo all'esterno
dell'area forestale o ad inoltrare una domanda di dissodamento (cfr. avviso
21989 del 14 gennaio 1999).
Il 27 gennaio 1999 il comune di __________,
per conto della locale Comunità dei Patrizi, ha dunque chiesto al Dipartimento
del territorio il permesso di dissodare un'area di 24 m2 (m 6.00 x 4.00) senza
accorgersi che tale superficie era sufficiente per accogliere il cassone, ma
non avrebbe permesso alla costruzione di rispettare la distanza minima di 10 m
dal bosco sancita in quel momento dall'art. 18a LCFo 1912.
Il 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha
accolto la domanda, autorizzando il dissodamento nella misura postulata. Ha
ragione la ricorrente quando sostiene che il Governo avrebbe dovuto esaminare
con più attenzione il progetto alla base della richiesta ed avvedersi della
necessità di un dissodamento di dimensioni maggiori, tali da consentire alla
costruzione dedotta in edificazione di ossequiare i parametri di distanza dal
bosco prescritti dall'art. 6 cpv. 2 della LCFo nel frattempo entrata in vigore.
Con ogni evidenza spettava però esclusivamente al richiedente postulare il
dissodamento di un'area comprensiva sia dello spazio occorrente alla posa
dell'impianto tecnico, sia della superficie indispensabile al rispetto della
distanza minima dal (nuovo) limite della foresta nell'ottica del conseguimento
della licenza edilizia richiesta il 9 novembre 1998. Il dissodamento, in quanto
tale, non dispensa infatti dall'ottenimento di un permesso di costruzione (cfr.
art. 11 LFo) e dall'ossequio di tutte le normative applicabili in quello
specifico contesto.
A dispetto di quanto adduce la __________,
il principio della coordinazione è stato peraltro ossequiato tanto dal profilo
formale che da quello materiale, tant'è che il Dipartimento del territorio si è
occupato come doveva di dirigere le procedure e, preso atto dell'autorizzazione
al dissodamento e del parere positivo della propria Sezione forestale, il 18
giugno 1999 ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia
ritenendo che nulla ormai vi ostasse. Il fatto che le valutazioni espresse
dalla Sezione forestale siano poi state considerate errate dalla prima autorità
di ricorso in quanto fondate sulle mere finalità teoriche delle distanze dal
bosco invece che sulle distanze vere e proprie fissate nella legge, non
consente ancora di ritenere che in casu sia stato violato il precetto sancito
dall'art. 25a LPT.
3.3. Il progetto, a causa del dissodamento
insufficiente, disattende chiaramente la distanza dal bosco stabilita all'art.
6 cpv. 2 LCFo, ove solo si consideri che il cassone verrebbe a trovarsi a
diretto contatto della zona boschiva. In simili condizioni di assoluta mancanza
di distacco dalla foresta, l'opera non avrebbe potuto essere autorizzata
neppure ponendola al beneficio di una deroga ex art. 6 cpv. 3 LCFo.
Invano la ricorrente si richiama al
principio della buona fede, dell'affidamento e della proporzionalità per
ottenere il controverso permesso di costruzione. Opposto ai precetti invocati,
il principio della legalità risulta infatti prevalente ed impedisce il rilascio
di una licenza edilizia che si avvererebbe manifestamente in contrasto con la
legislazione forestale. Il Consiglio di Stato, chiamato ad applicare d'ufficio
il diritto materialmente applicabile in veste di autorità di ricorso, non
poteva dunque fare a meno di confermare il diniego del permesso per la posa del
cassone pronunciato dal municipio di __________.
Quanto al comportamento dell'autorità
comunale, aspramente censurato dalla ricorrente, appare evidente come
l'attitudine del municipio, inizialmente assai collaborativa, sia mutata con
l'andar del tempo per motivi facilmente intuibili, sfociando infine in una
posizione di intransigenza tradottasi nel diniego della chiesta licenza
edilizia. Per quanto criticabile possa apparire sotto l'aspetto dell'osservanza
delle regole della buona fede, questa repentina inversione di rotta non
consente alla ricorrente di spuntare il permesso in contestazione, impedendovi
le ragioni dianzi esposte in tema di supremazia del principio di legalità.
D'altro canto, è ben vero che il comune ha sottoscritto una "dichiarazione
d'intenti" in vista della costruzione dell'impianto sul suo territorio e
dopo un periodo di attiva cooperazione si è improvvisamente rifiutato di
concedere il permesso necessario, ma è altrettanto vero che nessuna garanzia
formale è mai stata data alla __________ circa l'effettivo ottenimento di quel
fatidico atto amministrativo. E non è men che meno vero che a ben guardare il
mancato ottenimento della chiesta autorizzazione a costruire è dovuto non tanto
alla decisione resa dal municipio sulla base di argomentazioni pretestuose,
quanto piuttosto all'intervento dell'autorità cantonale, che investita del
contenzioso ha dovuto ravvisare nella fattispecie i reali impedimenti di
diritto pubblico ostanti all'esecuzione dei lavori previsti.
Ne segue che in quanto volto ad ottenere il
permesso per l'installazione del cassone destinato alle apparecchiature
elettroniche il gravame deve essere respinto siccome infondato. Resta
evidentemente salva e riservata alla __________ la facoltà di postulare un
dissodamento di maggior ampiezza che le consenta di rispettare le prescrizioni
dell'art. 6 LCFo e di ottenere quindi la licenza richiesta; sotto il profilo dell'ORNI,
dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e del diritto autonomo comunale nulla si frappone
infatti alla realizzazione della stazione radio una volta risolta la questione
della distanza dal bosco (cfr., a riguardo, la giurisprudenza recente di questo
Tribunale, in particolare STA 14.6.2000 in re O. e 2.3.2001 in re P. e llcc.).
- In esito a
quanto precede il ricorso va accolto parzialmente sulla scorta di quanto
illustrato al considerando 2, con la conseguente riforma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia è posta a carico della
__________ proporzionalmente al suo grado di soccombenza, mentre il comune ne
va esente essendo intervenuto per motivi derivanti dalle sue funzioni (RDAT
I-1993 N. 19). Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 Cost.; 22, 25a LPT; 17, 52 LFo; 18,
21 LE; 6 LCFo; 18, 28, 31, 43, 46, 56 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione 30 agosto 2000 (no. 3350) del Consiglio di Stato è
annullata e riformata come segue:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto, per cui la risoluzione
6 luglio 1999 resa dal municipio di __________ è annullata nella misura in cui
revoca la licenza edilizia accordata il 12 marzo 1999, mentre è confermata
nella misura in cui nega il permesso per la posa del cassone contenente le
apparecchiature tecniche della stazione radio base per la telefonia mobile al
mapp. __________ RFD.
-
Non si preleva tassa di giudizio, né si riconoscono
ripetibili."
-
La tassa di
giustizia è posta a carico della __________ nella misura di fr. 750.-. Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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