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Numero d'incarto:
52.2000.211
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00211
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 settembre 2000 di
contro
la decisione 23 agosto 2000, con la quale il
municipio di __________ gli ha inflitto un ammonimento per violazione della LEsPub;
vista la risposta 27 settembre
2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
agosto 2000 la polizia comunale di __________ ha segnalato al municipio di
__________ che alle ore 2.10 del 1 agosto 2000 l'Osteria _________ era ancora
aperta e vi erano ancora degli avventori, che __________, gerente del locale,
stava provvedendo ad allontanare;
che il 9 agosto 2000 il municipio di
__________ ha notificato a __________ un avviso di contravvenzione sulla base
degli art. 37 e 53 LEsPub; 108,112, 134,135,136,137 e 138 Regolamento comunale
(RC); 2 e 17 Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici;
che il prevenuto in contravvenzione non ha
contestato i fatti, ma si è giustificato adducendo che quella sera era il 1.
agosto, festa nazionale e quindi fonte di festeggiamenti particolari;
che preso atto delle giustificazioni
addotte, il 23 agosto 2000 il municipio di __________ ha inflitto a __________
un ammonimento;
che
contro la predetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento sulla base delle argomentazioni già
precedentemente addotte;
che
all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, rilevando
pure che già in altre occasioni gli erano pervenute lamentele concernenti il
locale in questione;
considerato, in
diritto
che,
prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se
sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è stabilito secondo il sistema enumerativo e non per
clausola generale. Le decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di
commissioni speciali sono quindi deducibili al Tribunale cantonale amministrativo
soltanto nei casi in cui la possibilità di ricorrervi è espressamente prevista
dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);
che a
norma dell'art. 208 LOC, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al
Consiglio di Stato;
che nel solco di questa impostazione, l'art.
71 cpv. 1 LEsPub stabilisce che contro le decisioni dei municipi e del
dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, fatto salvo quanto dispone
l'art. 72;
che l'art. 72 LEsPub dispone, invece, che le
decisioni rese dai municipi e dal dipartimento in materia contravvenzionale
sono direttamente deducibili davanti a questo tribunale; questa norma si
riallaccia all'art. 66 LEsPub, che commina multe da 20.-- a 10'000.-- fr. per
le infrazioni alla LEsPub;
che essa è inoltre correlata all'art. 67
LEsPub, che attribuisce al municipio, quale autorità concedente, il potere di
punire le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di
apertura e di deroghe, riservando al dipartimento la competenza di perseguire
ogni altra infrazione;
che nell'evenienza concreta, il municipio
non addebita a __________ di aver disatteso i limiti orari di chiusura fissati
in sue decisioni;
che, pur richiamando gli art. 36 e 53
LEsPub, l'ammonimento deve quindi ritenersi fondato sugli art. 108 e 112 RC,
disposizioni che tutelano la pubblica quiete;
che la
procedura è quindi retta dagli art. 145 seg. LOC;
che, di conseguenza, il provvedimento
municipale avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Consiglio di Stato (STA
1.03.2000 in re R.; 25.8.99 in re comune di __________);
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo
della tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67, 71, 72 LEsPub; 3, 4, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli
atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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