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Numero d'incarto:
52.2000.192
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00192
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14/15 luglio 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio
di Stato, che ha annullato la risoluzione 21 marzo 2000 con la quale il
municipio di __________ ha negato a __________ e __________ la licenza edilizia
per la costruzione di un deposito attrezzi sulla part. n. __________ RF di
__________, limitatamente al dispositivo n. 3 (ripetibili);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 21 marzo 2000 il municipio di __________, fondandosi sull'opposizione
formulata dal dipartimento del territorio, ha negato a __________ e __________
il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi
sul mappale n. __________ RF del comune, sito fuori zona edificabile.
Con ricorso 4 aprile 2000 __________ e
__________ hanno impugnato la suddetta decisione municipale dinanzi al
Consiglio di Stato. In sede di osservazioni il comune di __________ non è
entrato nel merito della vertenza, limitandosi a rilevare, da un lato, che il
diniego della licenza è stato determinato dal preavviso negativo dipartimentale,
cui il comune è vincolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE e, dall'altro, che il
sedime in questione è da sempre adibito a vigneto e necessita pertanto di
un'adeguata manutenzione.
B. Con
giudizio 4 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato
da __________ e __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha quindi condannato il dipartimento del territorio ed il
comune di __________ a versare ai ricorrenti, in ragione di 1/2 ciascuno, fr.
400.-- a titolo di indennità per ripetibili.
C. Con ricorso
14 luglio 2000 il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al
dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover
rifondere alcunché a titolo di ripetibili, in quanto la decisione di diniego
della licenza edilizia è scaturita dalla presa di posizione dipartimentale, vincolante
per il municipio giusta l'art. 7 cpv. 2 LE.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione
impugnata. __________ e __________, dal canto loro, si rimettono al giudizio di
questo tribunale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE.
La legittimazione attiva del comune
ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte. Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento
ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte
vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia
debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente
pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna
dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente
si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista
della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico
sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte
non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla
quale si è a torto opposto.
- In
concreto, il comune di __________ ha fondato la propria decisione di diniego della
licenza edilizia unicamente sul preavviso negativo del dipartimento del
territorio, vincolante per l'autorità municipale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2
LE.
Nella
procedura dinanzi al Consiglio di Stato il municipio qui ricorrente non si è opposto
all'accoglimento dell'impugnativa presentata da __________ e __________,
rimettendosi sostanzialmente al giudizio dell'autorità di ricorso. Addirittura,
nelle osservazioni al gravame ha rilevato la necessità per il fondo in questione,
da sempre adibito a vigneto, di un'adeguata manutenzione.
Il comune
non poteva pertanto essere considerato soccombente rispetto alle domande di
giudizio formulate in quella sede. E' quindi a ragione che il comune di
__________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione
delle ripetibili.
- Visto
quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
Di conseguenza il dispositivo della
decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che
queste ultime sono poste esclusivamente a carico dello Stato del Cantone Ticino.
- Visto
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 7 cpv. 2, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della
decisone 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato
nel senso che le ripetibili di fr. 400.-- sono poste interamente a carico dello
Stato del Cantone Ticino.
-
Non si prelevano
né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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