AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.190
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00190
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato
(n. 2578) che ha confermato la decisione del municipio di __________ di
negargli la licenza edilizia per la ricostruzione dell'abitazione sub. A del
mappale no. __________, posto fuori zona edificabile;
viste le risposte:
-
30 agosto 2000 del
Consiglio di Stato;
-
12 settembre 2000 del
Municipio di __________;
-
11 settembre 2000 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
vista la replica 16 ottobre
2000 e le successive dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
giugno 1998 __________ ha ottenuto una licenza edilizia per ristrutturare ed
ampliare l'abitazione (sub. A) esistente sul mappale __________ RFD di
__________, sito fuori zona edificabile, in zona agricola secondo il PR
comunale rispettivamente in zona SAC secondo il PD cantonale, allo scopo di
ricavare un appartamento di 113 mq su due piani destinato a residenza primaria
della famiglia del ricorrente. L'ampliamento di ca. 22 mq era da ricavare
all'interno della stalla fienile (sub. B), senza aumenti di volume.
L'intervento prevedeva la creazione di nuove murature perimetrali e tavolati
interni, della platea al piano terra e della soletta al primo piano.
B. Durante i
lavori di demolizione parziale della soletta al primo piano si è verificato un
crollo del muro perimetrale a sud, al che gli operai hanno demolito l'intero
subalterno, tranne un muro di 9 mq al piano interrato. A fronte della
susseguente sospensione lavori decretata dal municipio, il ricorrente ha
presentato il 23 luglio 1999 una domanda di costruzione in sanatoria per la ricostruzione
del sub. A con un risultato finale corrispondente per l'essenziale a quello di
cui alla precedente licenza edilizia.
C. Il DT si è
opposto alla concessione della licenza ritenendola in contrasto con i criteri
pianificatori applicabili all'utilizzo dei sedimi fuori zona edificabile. Dopo
un fallito esperimento di conciliazione, il municipio il 6 ottobre 1999 ha
pertanto negato la licenza edilizia.
D. Contro tale
decisione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che
alla luce dell'accidentalità dell'accaduto e del fatto che il progetto ricalca
quello già autorizzato nel 1998 la decisione di negargli la licenza gli
imporrebbe un sacrificio economico eccessivo e ingiustificato e violerebbe
pertanto il principio della proporzionalità.
E. Dopo
sopralluogo, con decisione 21 giugno 2000 l'esecutivo cantonale ha respinto il
gravame giudicando il progetto non conforme alla destinazione di zona. Si
potrebbe realizzare un'abitazione in zona agricola solo qualora una presenza
continua fosse giustificata dalla particolarità della coltivazione, rispettivamente
se la distanza dalla zona edificabile non consentisse senza grossi sforzi di
spostarsi quotidianamente fino alla zona agricola per svolgervi un'attività
agricola, e se l'agricoltura costituisse l'attività principale del richiedente
o perlomeno un suo importante mezzo di sussistenza a lungo termine. Nessuna di
queste condizioni sarebbe data, visto che l'attività agricola familiare del ricorrente
è svolta a titolo accessorio e che la zona edificabile dista solo 200 metri.
Inoltre il progetto contrasterebbe con interessi pubblici preponderanti, dato
che senza giustificazioni di tipo agricolo sottrarrebbe all'agricoltura parte
di un sedime in zona SAC. Neppure la garanzia delle situazioni acquisite
verrebbe in soccorso del ricorrente, siccome gli art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT
non si applicano alle demolizioni per volontà del proprietario, come quella -
asseritamente accidentale - qui in rassegna, che non sono equiparabili a
distruzioni repentine dovute a circostanze eccezionali o catastrofi naturali;
del resto la garanzia della proprietà con la demolizione o la distruzione delle
costruzioni esistenti cesserebbe di esplicare effetti in questo ambito. Da
ultimo, non sarebbero dati i presupposti per un'autorizzazione eccezionale
giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT dato che il progetto non è ad ubicazione vincolata
e si scontra ad importanti e prevalenti esigenze della pianificazione
territoriale.
F. Contro
questa decisione il ricorrente insorge ora davanti a questo Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e la concessione della licenza.
Egli invoca i principi della proporzionalità, buona fede e garanzia della
proprietà e gli art. 5 e 26 Cost, e solleva la mancanza di un interesse
pubblico sufficiente a giustificare il diniego della licenza. L'esecutivo
cantonale non avrebbe debitamente considerato né la previgente licenza edilizia
(che prevedeva di conservare parti importanti dell'edificio esistente), né il
fatto che il subalterno A era ancora abitabile all'inizio dei lavori, né il
carattere accidentale del crollo. Esso avrebbe pure misconosciuto che il progetto
non comporta nessun ampliamento della superficie occupata dagli edifici e pertanto
non sottrae terreno agricolo alla sua destinazione. Ribadisce che l'edificio si
situerebbe al centro della proprietà e dell'attività agricola accessoria del
ricorrente. Censura la mancanza di un interesse pubblico al diniego della
licenza, e contesta che la ricostruzione (ricalcando il progetto già approvato)
comprometta importanti esigenze della pianificazione territoriale. Ribadisce la
sua buona fede e di non avere mai rinunciato "a prevalersi della tutela
dell'uso e del possesso di valori reali legittimamente costituiti". A
suo dire il crollo accidentale della parete sud é paragonabile ad una
distruzione per eventi naturali, per cui la ricostruzione dovrebbe essere autorizzata
per motivi di equità. Chiede infine l'assunzione testimoniale di __________,
titolare dell'impresa di costruzione i cui operai hanno demolito l'edificio.
G. Il
Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio, che si è
rimesso al giudizio di questo Tribunale, hanno rinunciato a formulare
osservazioni.
H. Autorizzato
a replicare dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa federale in
materia, il ricorrente ha allegato che giusta i nuovi art. 24c LPT e 42 OPT la
ricostruzione in rassegna, dopo il crollo avvenuto durante l'esecuzione di
lavori autorizzati, è senz'altro ammissibile essendo state estese le (già
esistenti) possibilità di ricostruzione di edifici preesistenti non più
conformi alla destinazione di zona, essendo dato l'interesse ininterrotto del ricorrente
all'utilizzo dell'edificio abitativo e visto che la possibilità di
utilizzazione conforme alla sua destinazione era data al momento della
demolizione ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 OPT. In duplica il Consiglio di Stato
ha riconfermato la propria posizione, mentre il municipio si è limitato a
rinviare, per la qualifica di "crollo accidentale", ai rapporti
dell'Ufficio tecnico e del DT.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, comprensivi di documentazione fotografica, senza procedere all'esperimento
del sopralluogo richiesto dal ricorrente né all'audizione del teste __________,
non suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il 1.
settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione
del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 nOPT
le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova
legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali
pendenti sono però portate a termine secondo il diritto previgente, nella
misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente.
Circostanza questa che va esaminata in concreto.
-
3.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per
interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di
certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273;
DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; A. Scolari, Commentario,
-
ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. Il fondo in rassegna è ubicato in zona
agricola dal piano regolatore comunale ed in zona SAC secondo il Piano
direttore cantonale. Si deve in primo luogo esaminare se l'intervento in
rassegna sia effettivamente conforme alle disposizioni pianificatorie di
diritto federale e cantonale applicabili e se rispetta il diritto comunale.
3.3. Il ricorrente afferma che la prevista
abitazione si situerebbe al centro della sua proprietà e della sua attività
famigliare/accessoria (100 giorni/lavoro standard, con allevamento di animali e
coltivazione di complessivi 4 ettari in diversi comuni), che come risulta dagli
atti costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art. 16
LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel
processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, il fatto di
abitare sul posto non costituisce tuttavia una necessità imprescindibile a meno
di particolari circostanze concrete, come ad esempio una particolare
coltivazione che necessiti una presenza continua sul fondo, o una distanza tale
dalla zona edificabile da richiedere grossi sforzi per trasferirsi
quotidianamente dalla zona edificabile a quella agricola per la gestione
dell'azienda (e l'art. 34 cpv. 3 nOPT, ha ripreso a questo proposito i medesimi
criteri già sviluppati in precedenza dalla prassi; cfr. USTE, Commentario alla
nOPT, pag. 31). Come rettamente ha giudicato il Consiglio di Stato, tali
condizioni non sono riunite nel caso in rassegna. Non trattandosi di un'opera
indispensabile all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente svolge
sul suo fondo, e a maggior ragione visto che tale attività è svolta a titolo
famigliare/accessorio, si deve pertanto escludere che la realizzazione di
un'abitazione in loco sia conforme alla funzione agricola assegnata alla zona
di utilizzazione in cui verrebbe realizzata. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, l'autorizzazione non può quindi essere rilasciata.
- 4.1.
Occorre ora esaminare se l'intervento possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 vLPT (ripreso invariato nell'art. 24
nLPT).
In base a tale norma, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442,
consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli
opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione
del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268,
consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. La realizzazione di un'abitazione
primaria su un fondo situato fuori della zona edificabile dove si svolge
un'attività agricola accessoria non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata
sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo abitativo può essere
conseguito tanto (e precipuamente) all'interno, quanto all'esterno della zona
edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera
fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non
permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente
dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire
un’esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente
dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione
dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo
pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere
determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione
dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure
l'utilizzazione del fondo effettuata dal ricorrente permette di ravvisare
nell'abitazione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del
suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare
l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
Qualsiasi opera che non può essere
autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla
zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere
posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1
LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di
tale funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT
la licenza non può essere rilasciata, senza che sia necessario esaminare se
siano adempiute le esigenze dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
- 5.1.
Giusta l'art. 24 cpv. 2 vLPT, qui applicabile se più favorevole al ricorrente
(art. 52 OPT), il diritto cantonale può autorizzare la rinnovazione, la
trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti esistenti
in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Il
concetto di "trasformazione parziale" comprende solo ampliamenti o
cambiamenti di destinazione di piccola entità, che non sovvertono l'identità dell'opera
preesistente (Bandli, op. cit., n. 251 e rinvii).
5.2. L'art. 71 LALPT prevede in deroga al
principio dell'art. 22 LPT che per la trasformazione o ricostruzione di
edifici fuori delle zone edificabili e non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, può essere rilasciata l’autorizzazione dopo un esame
di interesse generale se, oltre ad essere adempiute le condizioni specifiche
degli art. 72 a 76 LALPT che esigono in ogni caso la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale, il fondo è
sufficientemente urbanizzato e non vi si oppongono interessi preponderanti.
Secondo l'art. 75 LALPT, una trasformazione parziale una tantum di
edifici siti fuori zona edificabile può essere eccezionalmente autorizzata se
indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale. L'art. 76 LALPT
stabilisce che edifici andati distrutti o demoliti possono essere ricostruiti,
mantenendo volume e destinazione precedenti (con riserva dell'art. 75 LALPT),
se in precedenza erano utilizzati (cpv. 1); la ricostruzione di edifici andati
distrutti può essere autorizzata se non vi si oppongono interessi preponderanti
(cpv. 2); la ricostruzione di edifici demoliti può essere eccezionalmente
autorizzata se è nell’interesse pubblico (cpv. 3).
5.3. Fondandosi sull'art. 24 cpv. 2 vLPT il
legislatore cantonale ha così ammesso a determinate condizioni la possibilità
di autorizzare in via eccezionale la trasformazione o ricostruzione di edifici
non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono
ubicati. In concreto si è confrontati con un caso di applicazione dell'art. 76
LALPT. Senza esaminare se siano riuniti i requisiti del precedente utilizzo
dell'abitazione, dell'urbanizzazione del fondo e della sostanziale identità con
la costruzione originaria (elementi incontestati, che peraltro paiono desumibili
dalle tavole processuali ed in particolare dagli incarti delle domande di
costruzione), sarebbe applicabile l'art. 76 cpv. 3 LALPT, dato che l'edificio
era stato distrutto in buona parte per opera dell'uomo e non per circostanze
eccezionali, per cui la sua ricostruzione avrebbe potuto essere autorizzata
solo in presenza di un interesse pubblico, che in concreto non era dato di
ravvisare. Comunque un'autorizzazione ai sensi degli art. 71 a 76 LALPT sarebbe
da escludere anche in caso di distruzione dovuta a cause esterne, siccome al
progetto si opporrebbero importanti esigenze della pianificazione territoriale,
dato che lo stesso avrebbe sottratto terreni all'agricoltura per uno scopo non
legato alla funzione di zona. Non occorre quindi chiarire mediante istruttoria
in quale misura il crollo della parte di edificio che avrebbe dovuto essere
conservata nell'ambito dell'intervento di trasformazione parziale inizialmente
autorizzato fosse eventualmente da ricondurre a circostanze eccezionali, dato
che in ogni caso la circostanza si rivelerebbe ininfluente.
5.4. Per queste considerazioni, alla luce
del vecchio diritto la postulata licenza non può essere concessa. Bisogna a
questo punto esaminare giusta l'art. 52 nOPT se gli art. 24a a 24d nLPT, in
vigore dal 1. settembre 2000 e che escludono ormai un'applicazione delle norme
cantonali in questo ambito, siano più favorevoli al ricorrente rispetto al
vecchio diritto, nel qual caso andranno applicate alla fattispecie in rassegna.
- 6.1.
Giusta l'art. 24c nLPT, fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona sono per principio protetti nella propria situazione di
fatto (cpv. 1). Con l’autorizzazione dell’autorità competente, essi possono
essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o
ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente; in ogni caso è
fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (cpv. 2).
Secondo l'art. 42 OPT, trasformazioni a
edifici e impianti a cui è applicabile l’art. 24c LPT sono ammesse nella misura
in cui l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimanga
conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare
l’aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la
valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto
al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il quesito se
l’identità dell’edificio o dell’impianto resti sostanzialmente immutata va
valutato tenendo conto di tutte le circostanze; essa in ogni caso non è più
garantita se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione
della zona è ampliata per più del 30% (computando soltanto per la metà gli
ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio; cpv. 3 lett. a), o
la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona
dentro o fuori del volume esistente dell’edificio è ampliata in totale per più
di 100 m2 (cpv. 3 lett. b). Un edificio o impianto può essere ricostruito soltanto
se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo
la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione;
ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l’ubicazione dell’edificio o
dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella
dell’edificio o dell’impianto preesistente (cpv. 4).
6.2. Nel caso concreto l'edificio in
rassegna era stato edificato legalmente nel 1961, ossia in un'epoca precedente
all'introduzione di una separazione rigorosa tra zona edificabile e non edificabile
(a livello federale avvenuta con la prima legge contro l'inquinamento delle
acque, entrata in vigore il 1. luglio 1972). Esso era quindi già esistente al
momento in cui il fondo è stato assegnato alla zona agricola, ed era abitato,
prevalentemente durante l'inverno, dal padre del ricorrente, pure attivo
nell'agricoltura (verbale di sopralluogo 9.6.2000 pag. 2). L'immobile si è trovato
quindi a non essere conforme alla destinazione di zona.
Prima della sua distruzione l'abitazione era
ancora utilizzabile in conformità alla destinazione (la sua agibilità risulta
verosimile dalle fotografie in atti) e vi è indubbiamente un interesse ininterrotto
alla sua utilizzazione. La fattispecie in rassegna rientra quindi nell'ambito
di applicazione dell'art. 24c LPT (USTE, Raccomandazione relativa all'art. 24c
LPT del 21.2.2001, n. 2 segg.).
6.3. Con la traslazione dell'art. 24 cpv. 2
vLPT nell'art. 24c nLPT è stata sostanzialmente mantenuta l'esigenza di
conservare l'identità dell'edificio nel suo complesso con lo stato di riferimento,
vale a dire lo stato all'epoca in cui ha avuto luogo la modifica legislativa
determinante (principio d'identità). Il paragone va effettuato sull'intero
edificio, e deve tenere segnatamente conto, come sviluppato dalla
giurisprudenza del TF inerente il diritto previgente (ma la dottrina più
recente raccomanda prudenza nel riportare i principi sviluppati sotto il
vecchio diritto nel nuovo ordinamento; cfr. Kappeler, Die baurechtliche
Regelung bestehender Gebäude, Schulthess, 2001, n. 3909), degli aumenti di
superficie utile, delle modifiche di volumetria e di utilizzazione, delle trasformazioni
all'interno del volume dell'edificio, dell'aspetto esterno, dell'estensione
dell'urbanizzazione, dell'accrescimento del comfort e dall'importanza dei costi
di ristrutturazione (Raccomandazione, n. 3.1).
Dato che i cambiamenti di destinazione
comportano sempre una modifica dell'identità dell'edificio, più è importante il
cambiamento di destinazione, prima sarà raggiunto il limite della trasformazione
ammissibile giusta l'art. 24c LPT (Raccomandazione n. 3.5 i. i.).
6.4. Con l'entrata in vigore dell'art. 24c
LPT, la garanzia allargata della situazione di fatto per edifici e impianti
esistenti fuori delle zone edificabili è ormai disciplinata dal diritto
federale, che prescrive in maniera vincolante la portata delle trasformazioni
edilizie ammissibili; di conseguenza non sarà di principio più possibile una
prassi cantonale più restrittiva, mentre una prassi più generosa non era già
possibile in precedenza (USTE, Commenti all'OPT del 29.11.2000, n. 2.4.4. pag.
45). Per valutare l'ammissibilità di una ricostruzione giusta l'art. 42 cpv. 4
OPT, occorre constatare lo stato edilizio dell'opera, che doveva essere utilizzabile
secondo la destinazione, e appurarne l'utilizzazione legittima prima della
distruzione (Commenti, pag. 47). In ogni caso l'evento o l'atto all'origine
della distruzione risulta ininfluente ai sensi dell'art. 42 OPT (Kappeler, n.
3931 seg.). In concreto si è visto che l'abitazione primitiva era agibile ed
apparentemente utilizzata ed è indubbiamente dato un interesse ininterrotto
alla sua utilizzazione, per cui sono riunite le condizioni alle quali il testo
dell'art. 42 cpv. 4 OPT consente una ricostruzione, che conservi per
l'essenziale l'identità dell'edificio.
6.5. L'art. 24c cpv. 2 OPT per questi
interventi riserva comunque espressamente la compatibilità con importanti
interessi della pianificazione territoriale (per una esemplificazione:
Kappeler, n. 3944). Appare tuttavia ovvio che un'interpretazione estensiva o
allargata di tale concetto avrebbe l'effetto di paralizzare l'applicazione
degli art. 24c LPT e 42 OPT per quanto attiene alle ricostruzioni, dato che
esse si scontrerebbero sempre, ad esempio, con il principio della separazione
tra zone edificabili e non edificabili, o con il fatto che qualsiasi
costruzione in zona agricola sottrarrebbe fondi all'agricoltura. Dal momento
che tale non può essere la soluzione a fronte della chiara lettera della legge
a meno di rendere questi disposti inapplicabili, anche in considerazione del
fatto che i diritti specificati dall'art. 42 cpv. 4 OPT non hanno formalmente
carattere di eccezionalità, si pone il problema di stabilire come interpretare
la nozione di "compatibilità" con gli interessi della pianificazione
territoriale in questo ambito. Secondo Kappeler (op. cit. n. 3949 segg.) l'art.
42 OPT fornirebbe precise indicazioni su quando un intervento di ricostruzione
è da considerare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione.
Tra tali esigenze imprescindibili andrebbero intese le immissioni materiali
moleste, un'urbanizzazione insufficiente e gli effetti di deturpazione del
paesaggio: quando questi tre aspetti non pongono invece problemi, al di là di
valutazioni di carattere meramente quantitativo (ad esempio l'accertamento
della misura di un ampliamento) non vi è nessun interesse pubblico a vietare
l'intervento edilizio (in questo senso Kappeler, n. 3972).
- 7.1.
Stante quanto sopra, nel caso concreto bisogna ammettere che alla fattispecie
torna applicabile l'art. 42 cpv. 4 OPT e che il progetto è da considerare
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione, a condizione che
conservi l'identità essenziale dell'edificio. Infatti la ricostruzione non
causerebbe significative nuove immissioni rispetto alla situazione attuale
(anzi potrebbe forse persino diminuire il numero di tragitti veicolari da e per
la zone edificabile), l'urbanizzazione può essere considerata sufficiente (in
parte già realizzata per l'edificio preesistente, in parte, per quanto attiene
le canalizzazioni delle acque luride, secondo il DT da realizzare allacciandosi
alla vicina rete comunale) e non vi è un deturpamento del paesaggio (si tratta
in pratica di ricompletare un'ala di un edificio ancora esistente
ripristinandone l'originaria simmetria). La licenza edilizia potrebbe quindi
essere concessa in base al nuovo diritto non opponendovisi importanti esigenze
della pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 24c cpv. 2 LPT, ovviamente
sempre che vi sia identità tra il progetto e l'edificio primitivo. In caso di
difformità, il principio di proporzionalità vieterebbe tuttavia di respingere
la domanda come non conforme al diritto, quando il difetto possa essere
facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata a condizioni accessorie
che riducano i cambiamenti rispetto all'edificio originale nei limiti consentiti
dalla legge.
7.2. In concreto l'intervento di
ristrutturazione inizialmente autorizzato comportava un importante rinnovamento
delle strutture dell'abitazione "per rendere l'edificio più consono
alle esigenze attuali di un'abitazione", e contestualmente all'interno
della volumetria preesistente era previsto un ampliamento della superficie
abitativa (del 24% all'interno del volume esistente, quindi comunque ampiamente
al di sotto dei limiti quantitativi dell'art. 42 nOPT). Tali interventi erano
già tali da praticamente esaurire il potenziale di trasformazione residuo
dell'immobile, dato che ne modificavano in modo percettibile l'identità. La
domanda di costruzione per la ricostruzione qui in rassegna comporta inoltre
alcune modifiche rispetto al progetto inizialmente approvato, che comunque già
doveva essenzialmente rispettare l'identità dell'edificio (tale principio
vigeva già sotto il diritto previgente), diminuendo però complessivamente le
differenze tra nuova costruzione e l'edificio primitivo: sulla facciata nord,
le 3 aperture primitive diventerebbero solo 4 e non più 5, scomparendo la progettata
nuova finestra sottotetto; sulla facciata ovest, le cui aperture verrebbero in
parte ridistribuite rispetto alla costruzione originale ma non rispetto alla
previgente licenza, comparirebbe un nuovo lucernario, che si accompagnerebbe
però alla chiusura di una finestra esistente sul lato sud. Il nuovo progetto
rispetto al previgente prevede infine alcune modifiche secondarie delle canalizzazioni,
e rispetto all'edificio primitivo mantiene l'aggiunta (già in precedenza
autorizzata) di un nuovo balcone sul lato ovest. Complessivamente il numero di
aperture sui muri perimetrali resta quindi invariato per rapporto alla
costruzione primitiva, con la sola aggiunta di un lucernario a filo del tetto,
come pure la volumetria esterna non subisce aumenti di sorta. In sintesi, dagli
atti risulta che il nuovo progetto rispetto al precedente presenta alcune
difformità rispetto all'edificio primitivo che lo portano al limite del
potenziale di cambiamento suscettibile di essere autorizzato, ma che non sono
superiori a quanto previsto dal progetto inizialmente autorizzato, che già
doveva rispettare il principio di identità, ed al quale il ricorrente, sulla
scia di quanto l'autorità competente gli aveva già concesso, si è sostanzialmente
attenuto, ciò che in buona fede poteva ritenere legittimo fare.
7.3. Da quanto esposto risulta che il
progetto in rassegna ossequia i dettami degli art. 24c LPT e 42 cpv. 4 OPT, e
pertanto deve essere approvato.
- Per i
motivi sopra indicati, alla luce del nuovo diritto entrato in vigore durante la
procedura ricorsuale, il ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato al
municipio affinché conceda la licenza edilizia, tenendo conto delle varie
condizioni vincolanti indicate nella seconda parte del preavviso del DT del 31
agosto 1999.
Visto l'esito non si prelevano né tasse né
spese. Dal momento che soccombente risulta solo l'autorità cantonale che si è
opposta a torto al rilascio della licenza edilizia vincolando la decisione
municipale giusta l'art. 7 LE, lo Stato del Canton Ticino verserà al
ricorrente, patrocinato da un avvocato, l'importo di fr. 800.- a titolo di
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. art. 1 segg., 16, 22 e 24 vLPT; 67, 71
segg. LALPT; 5, 26 Cost; 1 segg., 16, 22, 24 segg., 24c LPT; 34, 42, 52 OPT; 1
segg., 21 LE; 1 segg., 18, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la
decisione 6 ottobre 1999 del municipio di __________ e la decisione 21 giugno
2000 del Consiglio di Stato (n. 2578) sono annullate;
1.2. gli
atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti la
licenza per la ricostruzione dell'abitazione preesistente sul sub. A della
part. __________ RFD __________ come da domanda di costruzione del 23 luglio
1999, imponendo contestualmente il rispetto delle condizioni indicate dal
Dipartimento del territorio nella seconda parte della sua opposizione 31 agosto
1999 (avviso n. 24967).
-
Non si
prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente
l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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