AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.181
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00181
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 luglio 2000 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato
(no. 2593), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 4 maggio 2000 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(SPI) del Dipartimento delle istituzioni ha sospeso con effetto immediato per
due mesi l'autorizzazione a gestire il bar __________ di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
ricorrente __________ è titolare dell'autorizzazione a gestire il bar
__________, situato nel centro di __________ e gestito dalla litisconsorte
__________. Da oltre un anno, il locale, frequentato soprattutto da giovani, è
fonte di reclami da parte del vicinato, disturbato dalla musica ad alto volume
che vi viene prodotta e dal comportamento inurbano tenuto dagli avventori nelle
immediate vicinanze.
Il 12 ottobre 1999 il municipio di
__________ ha inflitto una multa di 100.- fr. ad ognuno dei ricorrenti per aver
disturbato la quiete pubblica con musica ad alto volume, con la porta aperta,
la sera dell’11 settembre precedente alle 23.50. Fatti accertati dalla
competente polizia comunale di __________. La decisione è cresciuta in
giudicato.
Il 7 dicembre 1999 il municipio ha inflitto
agli stessi ricorrenti due multe di 300.- fr. per due analoghe infrazioni, accertate
dalla polizia comunale di __________ il 15 ottobre alle 23.35 e il 17 seguente
alle 01.15. Anche queste multe non sono state impugnate.
Con decisione dello stesso giorno,
l’esecutivo comunale ha inoltre inflitto ai ricorrenti altre due multe di 500.-
fr. ciascuna per aver nuovamente arrecato disturbo con musica ad alto volume la
notte del 1° novembre 1999 alle 00.27. Infrazione accertata dalla polizia
comunale di __________. Contro la multa inflitta a __________ è tuttora
pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Ulteriori due multe di 1'000.- fr. l’una
sono state irrogate dal municipio ai ricorrenti con decisione del 25 aprile
2000 per nuovo disturbo della quiete pubblica con musica ad alto volume, accertato
dalla polizia comunale di __________ la sera del 4 dicembre 1999 alle 22.05. Le
multe sono state impugnate davanti al Consiglio di Stato. Il ricorso è ancora
pendente.
Con decisione dello stesso 25 aprile 2000
l’esecutivo comunale ha inflitto a __________ un’altra multa di 1'500.- fr.,
per aver nuovamente disturbato la quiete pubblica con musica ad alto volume la
notte del 9 gennaio 2000 alle 01.45: constatazione effettuata dalla polizia
comunale di __________. Anche contro questa multa è tuttora pendente un ricorso
davanti al Consiglio di Stato.
A causa dei ripetuti disturbi della quiete
pubblica provocati dal bar, il 26 gennaio 2000 SPI ha decretato la sospensione
dell'autorizzazione a gestire dal 21 al 27 febbraio 2000. Il provvedimento,
dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato impugnato.
b. Venerdì 18 febbraio 2000 alle 22.30 la
polizia cantonale ha controllato 154 avventori del bar, tra i quali ha
rinvenuto 7 minorenni non accompagnati. La gerente non era presente perché
venerdì e sabato, giorni di maggior affluenza, cesserebbe il servizio alle
21.00, lasciando il bar in mano al personale, rinforzato da camerieri avventizi.
Il 22 febbraio 2000 un'ottantina di abitanti
della zona hanno inoltrato al municipio un reclamo collettivo per dolersi del
disturbo arrecato dai clienti del bar con "schiamazzi notturni,
sporcizia, bottiglie, rumori di motorini e di macchine e bisogni fisiologici
sparsi ovunque".
Il 15 aprile 2000 il primo firmatario degli
abitanti, che erano insorti davanti al municipio per contestare il disturbo arrecato
dal bar, ha ulteriormente sollecitato l'adozione di provvedimenti volti a far
cessare le turbative, che - a suo dire - non sarebbero cessate dopo la chiusura
forzata ordinata dalla SPI alla fine di febbraio. Lo stesso giorno sono
pervenute alla polizia una denuncia per danneggiamento di uno stabile vicino al
bar con vernice spray ed una segnalazione telefonica per disturbo alla quiete
pubblica, riconducibile all'attività del bar alle 01.00.
Ulteriori denunce per disturbo della quiete
sono state sporte da tre diversi abitanti di __________ il 21 (22.36), il 23
(00.45) ed il 25 (22.06) seguenti.
c. Con rapporto dell'11 aprile 2000 la
Polizia cantonale ha segnalato alla SPI del Dipartimento delle istituzioni che
la chiusura di una settimana, ordinata dall'autorità alla fine di febbraio, non
aveva determinato alcun miglioramento della situazione. I disagi sarebbero anzi
aumentati quasi per ritorsione: musica ad alto volume, rifiuti sparsi ovunque,
schiamazzi a tarda notte, veicoli con motore ad alto regime. Gli interventi
della polizia non avrebbero dato alcun risultato, perché il gerente sarebbe
stato preavvisato. Addirittura avrebbe offerto da bere a chi lo avvertiva dell'arrivo
degli agenti. Il 13 aprile 2000 la Polizia ha precisato la segnalazione inviata
due giorni prima alla SPI, confermando che nei momenti di maggior affluenza la
gerente responsabile avrebbe lasciato il locale in mano al personale di
servizio, che non si sarebbe preoccupato di moderare la musica assordante
prodotta al suo interno.
Il 26 aprile 2000 __________, abitante
vicino al bar, si è rivolta al Dipartimento delle istituzioni per denunciare
gli intollerabili e persistenti disagi creati dal locale.
Il 28 aprile 2000 __________, pure abitante
a due passi dal locale, ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni che il
disturbo arrecato dal bar era aumentato (musica ad alto volume sin oltre la
01.00, schiamazzi e rumori di veicoli che sgommano in partenza).
B. Preso atto
dei rapporti della polizia cantonale dell'11 e del 13 aprile 2000, nonché delle
denunce dei vicini, il 4 maggio 2000 la SPI ha sospeso con effetto immediato
l'autorizzazione a gestire il locale per un periodo di due mesi.
C. Con
giudizio 21 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le
turbative dell'ordine pubblico riscontrate dalla SPI fossero sufficientemente
comprovate e che giustificassero la chiusura temporanea dell'esercizio pubblico
a titolo di sanzione.
D. Contro la
predetta risoluzione governativa i soccombenti si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme
all'ordine di chiusura temporanea del locale.
I ricorrenti eccepiscono anzitutto
l'immediata esecutività del provvedimento. Considerata la sua natura
sanzionatoria, l'autorità non avrebbe potuto revocare preventivamente l'effetto
sospensivo del ricorso. Nel merito, i ricorrenti contestano invece l'attendibilità
dei rapporti di polizia, rilevando che il funzionario di polizia autore della
segnalazione dell'11 aprile 2000 risiede nelle immediate vicinanze del locale.
Altrettanto inattendibili sarebbero la denuncia di __________, moglie del
redattore di questo rapporto, e quella di __________, impostata e redatta in
termini talmente simili da permettere di ricondurla al funzionario in questione.
La portata della petizione inoltrata da un'ottantina di abitanti al municipio
nel mese di febbraio, proseguono i ricorrenti, andrebbe peraltro relativizzata,
poiché si riferirebbe alla situazione preesistente la prima chiusura forzata e
non terrebbe sufficientemente conto dei provvedimenti adottati per ridurre la
molestia.
La responsabilità del gerente per il
comportamento degli avventori all'esterno del locale, obiettano ancora i
ricorrenti, non sarebbe d'altro canto illimitata. Essa sarebbe circoscritta
allo spazio immediatamente antistante l'esercizio pubblico. Comportamenti
inurbani assunti dai clienti a distanza dal locale non potrebbero essergli addebitati.
I disturbi, peraltro, sarebbero cessati dopo aver messo due agenti di sicurezza
all'entrata del bar. Lo confermerebbero i 17 rapporti allestiti dalla polizia comunale
di __________ nei mesi di marzo ed aprile, nei quali non v’è traccia di ulteriori
disturbi arrecati alla quiete pubblica.
I rumori molesti segnalati dai vicini,
soggiungono i ricorrenti, non sarebbero stati peraltro oggettivati da opportune
misurazioni fonometriche. La sanzione, concludono, sarebbe infine sproporzionata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la SPI,
rilevando come la gerente abbia in pratica ammesso di lasciare l'esercizio
pubblico nei momenti di maggior affluenza.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3
LEsPub. La legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente
toccati dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali lacune
nell'accertamento dei fatti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione
impugnata e rinviando la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previa
assunzione delle prove necessarie (art. 65 cpv. 2 PAmm). Non rientra invero nei
compiti primari di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie
poste in essere dalle istanze inferiori.
- Giusta
l'art. 68 LEsPub:
"l'autorizzazione a gestire un
esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo
massimo di tre mesi quando:
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti
dagli art. 11, 12, 14, 26, 27 e 28;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della
LEsPub o del regolamento di applicazione;
c) non si effettua il pagamento della
tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio pubblico perturba in modo intollerabile la
sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
Alla misura
della sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 LEsPub, inerisce
essenzialmente natura di sanzione, ovvero di provvedimento di natura
afflittiva, volto a reprimere un comportamento trasgressivo imputabile al
gestore. Lo si deduce chiaramente dal fatto che l'estensione temporale della
sanzione, limitata per legge ad un massimo di tre mesi, non dipende dal
ripristino di una situazione conforme al diritto.
Considerata la
loro natura eminentemente punitiva i provvedimenti di sospensione
dell'autorizzazione a gestire non sono di regola immediatamente esecutivi.
L'autorità dipartimentale può nondimeno revocare preventivamente l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso qualora un preponderante interesse pubblico
lo esiga e la sospensione dell’autorizzazione serva nel contempo a porre
rimedio ad una situazione di palese illegalità, che non può essere
ulteriormente tollerata. Ipotesi, questa, che si verifica in particolare quando
l'esercizio pubblico pregiudica in modo grave beni di polizia primari, quali
l'ordine pubblico o la sicurezza.
- Nell'evenienza
concreta, la decisione con cui la SPI ha sospeso l'autorizzazione a gestire il
bar __________ si fonda in sostanza sui disagi che la sua attività avrebbe
ripetutamente arrecato al vicinato. Ritenendo particolarmente gravi le
turbative segnalate dalla polizia e denunciate dai vicini e tenendo conto della
recidiva, l'autorità cantonale ha revocato preventivamente l'effetto sospensivo
al ricorso.
A sostegno del provvedimento impugnato la
SPI si richiama al rapporto 11 aprile 2000 della polizia cantonale ed ai procedimenti
contravvenzionali promossi dal municipio nei confronti dei ricorrenti.
Quest'ultimi contestano l'attendibilità del rapporto in questione e rilevano
che i fatti posti a fondamento delle multe inflitte loro dall'autorità comunale
sono anteriori alla precedente sospensione ed ai provvedimenti da loro adottati
per porre rimedio agli inconvenienti. Tanto la SPI, quanto il Consiglio di
Stato hanno statuito sulla base degli atti a loro disposizione, senza esperire
alcun accertamento.
Siffatto modo di procedere non può essere
condiviso.
Di fronte alle puntuali contestazioni dei
ricorrenti, l'autorità cantonale non poteva limitarsi a recepire, in modo
sostanzialmente acritico, le sommarie e generiche informazioni di cui
disponeva. Una verifica oggettiva della situazione si imponeva con la forza
dell'evidenza. La SPI dapprima ed il Consiglio di Stato in seguito avrebbero
quantomeno dovuto raccogliere informazioni circostanziate e debitamente documentate
presso l'autorità comunale, presso la polizia di __________, competente per
territorio, e presso i vicini. Il fatto che il funzionario di polizia redattore
del rapporto dell'11 aprile 2000 abiti vicino al bar e sia pertanto direttamente
interessato all'esito della vertenza non inficia a priori l'attendibilità delle
deduzioni sulle quali l'autorità ha fondato il provvedimento impugnato. Tale
circostanza richiama tuttavia necessariamente adeguate verifiche. Analoghe
considerazioni valgono per la denuncia inoltrata dalla moglie di questo
funzionario e per il reclamo presentato da __________, impostato e redatto in
termini talmente simili alla prima da rendere verosimile che provengano dalla
stessa fonte. Parimenti, non ci si può limitare a richiamare la petizione
inoltrata al municipio da un'ottantina di cittadini nel mese di febbraio 2000,
senza considerare che alla fine di quel mese il bar è stato chiuso per una
settimana a titolo di sanzione e che i ricorrenti affermano di aver successivamente
adottato opportuni accorgimenti volti a ridurre i disagi denunciati dal
vicinato. Il fatto che il primo firmatario della petizione avesse segnalato che
le turbative non erano cessate imponeva di almeno sentirlo. A maggior ragione
si rendono necessari ulteriori accertamenti se si tien conto del fatto che la
polizia di __________, sui rapporti della quale si fondavano le multe inflitte
dal municipio ai ricorrenti, nei mesi di marzo e di aprile non ha più
riscontrato in occasione delle sue ronde particolari situazioni di disagio.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, questi accertamenti, che la SPI
avrebbe fatto bene ad esperire subito dopo le prime denunce, mediante controlli
discreti, ripetuti ed approfonditi, non devono necessariamente fondarsi su
misurazioni. A parte il volume della musica, il disturbo arrecato al vicinato
dall’attività di un esercizio pubblico, in particolare dagli avventori, è
infatti difficilmente misurabile. Esso può tuttavia essere oggettivato,
rilevando in dettaglio le situazioni di disagio e le singole turbative della
quiete (p. es.: 23.30 locale in esercizio con 120 clienti all'interno e 40
all'esterno; musica ad alto volume, finestre aperte; 01.00 auto che parte
sgommando; 01.10 tre avventori schiamazzano ad alta voce durante 10 minuti sul
piazzale antistante il bar, ecc.).
Soltanto accertamenti sufficientemente
curati permettono all'autorità di adottare decisioni ponderate e conformi al
diritto. L'autorità di ricorso, dal canto suo, può pronunciarsi con la
necessaria cognizione di causa sulla legittimità dei provvedimenti adottati a
titolo di sanzione soltanto se i fatti sono stati adeguatamente documentati.
Evenienza, questa, che nel caso concreto non si verifica soprattutto per quanto
attiene ai fatti che hanno indotto la SPI a negare preventivamente l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
- Stando
così le cose, l'impugnativa va parzialmente accolta, annullando il giudizio governativo
impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova
decisione, previa completazione dell'istruttoria.
Dato che l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Le ripetibili di quest'istanza sono invece
poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio
di Stato (no. 2593) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà ai ricorrenti fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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