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Numero d'incarto:
52.2000.172
Data decisione, Autorità:
31.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00172
Lugano
31 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 giugno 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2000, n. 2342, con cui il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente avverso
la decisione 24 febbraio 2000 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
(ripetibili);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con ricorso 14 gennaio 2000 __________
ha postulato l'annullamento dell'ordinanza 23 dicembre 1999 del municipio di
__________ sul commercio di prodotti a base di canapa;
che in data 10 febbraio 2000 il municipio di
__________ ha abrogato la suddetta ordinanza;
che, di conseguenza, con decisione 24
febbraio 2000, il Servizio dei ricorsi del Consigli di Stato ha stralciato dai
ruoli il gravame presentato da __________, in quanto divenuto privo di oggetto;
che alla ricorrente sono stati assegnati fr.
100.-- a titolo di ripetibili;
che contro questa decisione __________ è
insorta al Consiglio di Stato, chiedendo di aumentare la somma riconosciutale a
titolo di ripetibili a fr. 2'500.--;
che il Consiglio di Stato, con risoluzione 6
giugno 2000, ha parzialmente accolto il gravame, attribuendo alla ricorrente un
'indennità per ripetibili pari a fr. 500.--;
che __________ insorge ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando la modifica della decisione
impugnata nel senso che le venga assegnata la somma di fr. 2'500.-- a titolo di
ripetibili;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti sia il Consiglio di Stato che il municipio di __________;
in diritto
che prima di entrare nel merito di un
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro
decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non
è data per la clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo,
ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.);
che ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC
soltanto le decisioni degli organi comunali sono appellabili dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo;
che, in concreto, in controversa era
l'adozione di un'ordinanza, quindi di un atto normativo generale ed astratto ;
che, inoltre, l'evasione da parte
dell'Esecutivo cantonale dei ricorsi interposti contro l'adozione di
un'ordinanza avviene nell'ambito dei poteri di vigilanza sui comuni che
spettano al Governo, per cui le relative decisioni non sono suscettibili di
impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione dell'art. 207
cpv. 1 LOC, tranne quanto previsto dall'art. 207 cpv. 2 LOC; ipotesi che non si
realizza però nel caso concreto, dal momento che l'autorità cantonale non ha
notificato, a scapito del ricorrente, la situazione preesistente (cfr. DTF 111
Ia 282 consid. 2a con riferimenti), già per il fatto che non ha nemmeno dovuto
esaminare, nel merito, il suo ricorso;
che, non essendo questo tribunale competente
a statuire nel merito in materia di approvazione delle ordinanze municipali, il
ricorso relativo alla determinazione delle ripetibili, deve essere respinto in
ordine siccome irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale;
che considerata l'erronea indicazione dei
rimedi di diritto data nel giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 192, 207, 208 cpv. 1 LOC; 3, 18, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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