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Numero d'incarto:
52.2000.163
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00163
Lugano
7 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 giugno 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 23 maggio 2000 (n. 2097), con la quale
il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 28 ottobre
1998, respingendo tuttavia la richiesta dell'insorgente relativa alla concessione
dell'assistenza giudiziaria;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ e la sua compagna __________,
entrambi cittadini iugoslavi (Kosovo), sono entrati in Svizzera nel 1990 rispettivamente
1991, depositando una domanda d'asilo, definitivamente respinta dall'autorità
federale competente il 7 giugno 1994;
che dalla loro unione sono nati __________,
__________ e __________;
che in ragione della situazione politica
regnante in Kosovo, il termine di partenza dei richiedenti l'asilo è stato
diverse volte prorogato e fissato infine per l'aprile 1995;
che __________ ha in seguito ottenuto un
permesso di dimora temporaneo (L) in attesa di contrarre matrimonio con
__________, cittadina italiana allora al beneficio di un permesso di dimora;
che il __________ il ricorrente si è infine
sposato a __________ con quest'ultima, ottenendo un permesso di dimora annuale
ex art. 38 segg. OLS, in seguito regolarmente rinnovato, con scadenza al 23
ottobre 1999;
che nell'agosto 1996 la cittadina italiana,
residente con il marito a __________, ha ottenuto un permesso di domicilio;
che nell'agosto 1998 __________ si è
trasferita a __________ a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del
marito;
che il 6 ottobre 1998 il Pretore di
Locarno-Città ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione chiesto
dalla moglie;
che con decisione 9 ottobre 1998 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato
il permesso di dimora di ____ ____ in
quanto non viveva più, da tempo, con la consorte (art. 17 LDDS);
che il 14 ottobre 1998 __________ ha
promosso azione di divorzio;
che contro la revoca del suo permesso
__________ è insorto il 28 ottobre 1998 davanti al Consiglio di Stato,
sostenendo di non escludere una riconciliazione con la moglie e invocando l'impossibilità
di rientrare in Kosovo;
che il giorno successivo il ricorrente ha
chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio;
che il 10 dicembre 1998, __________ ha
trasmesso al Consiglio di Stato il certificato per la domanda di ammissione
all'assistenza giudiziaria, preavvisata favorevolmente dal municipio di
__________;
con decreto 21 aprile 1999 il Pretore, su
richiesta della moglie, ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio;
che il 23 aprile 1999, l'allora
patrocinatore del ricorrente ha informato l'Esecutivo cantonale che i coniugi
__________ si erano riconciliati, versando agli atti il citato decreto di
stralcio della causa di stato;
che con giudizio 26 maggio 1999 il Governo
ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame;
che l'Esecutivo cantonale ha sottolineato
come al momento della decisione dipartimentale i coniugi non vivessero più
insieme e come l'avvenuta riconciliazione permettesse comunque al ricorrente di
inoltrare davanti all'autorità inferiore una nuova domanda di rilascio del
permesso di dimora. Ha inoltre rilevato che la presunta inesigibilità del
rientro nel proprio paese d'origine era ininfluente ai fini della decisione e
che andava, se del caso, esaminata dalla competente autorità federale in
materia di rifugiati (permesso F);
che il 31 agosto 1999 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli
atti al Consiglio di Stato affinché accertasse se la comunione domestica nel
frattempo ristabilita fosse reale, seria e duratura;
che con decisione 23 maggio 2000 il
Consiglio di Stato, dopo aver verificato, tramite la Polizia cantonale, che i
coniugi __________i avevano effettivamente ripreso la comunione domestica
quando si erano trasferiti a __________, ha evaso ai sensi dei considerandi il
ricorso e ha rinviato l'incarto all'Ufficio degli stranieri;
che, per quanto qui interessa, l'Esecutivo
cantonale ha negato l'assistenza giudiziaria al ricorrente, in quanto la
risoluzione governativa si fondava su nuove argomentazioni (ritorno ad una
duratura comunione domestica) addotte soltanto dopo l'inoltro del gravame, il
quale all'epoca risultava in sostanza manifestamente infondato;
che contro il rifiuto della concessione
dell'assistenza giudiziaria __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che gli atti vengano rinviati al Consiglio
di Stato affinché statuisca sulla domanda;
che l'insorgente rimprovera al Governo di
non essersi pronunciato sull'assistenza giudiziaria, nonostante egli avesse
collaborato versando agli atti la necessaria documentazione che comprovava il
suo stato d'indigenza;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che contro le decisioni relative
all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per
impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 30);
che in concreto, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal
momento che la decisione dipartimentale poteva essere impugnata sino al
Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo in quanto
concerneva la revoca di un permesso di dimora (art. 101 lett. d in relazione
con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 30 PAmm i ricorrenti
privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione
di anticipi, qualora il ricorso non sia manifestamente infondato e giustifichino
di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi; inoltre qualora le
circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il
gratuito patrocinio; per il resto valgono le norme del Codice di procedura
civile (art. 155-162 CPC);
che tali condizioni sono cumulative;
che la probabilità di successo di esito
favorevole va valutata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento in
cui la domanda di assistenza giudiziaria è presentata;
che, in altre parole, l'esame della parvenza
del buon diritto della causa per la quale viene chiesta l'assistenza
giudiziaria non va eseguito alla fine della procedura (Cocchi/Trezzini, CPC,
II. ed., ad art. 157, n. 2 e giurisprudenza ivi citata);
che, in concreto, il ricorso inoltrato il 28
ottobre 1998 dinnanzi al Consiglio di Stato appariva manifestamente infondato,
in quanto i coniugi vivevano ancora separati e non vi era a quel momento nessun
elemento che potesse ricondurre alla ripresa della comunione domestica a
__________; nell'agosto 1998 la moglie si era trasferita presso la __________ a
__________ a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del marito, il 6
ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città aveva dichiarato decaduto il tentativo
di conciliazione, e il 14 ottobre successivo __________ aveva chiesto il
divorzio;
che nel gravame __________ si limitava, del
resto sterilmente, a sostenere di non escludere una riconciliazione con la
moglie senza apportare elementi che rendessero verosimili le sue allegazioni
(ricorso al Consiglio di Stato, ad 1, p. 3);
che è solo il 16 aprile 1999 che il ricorrente
ha informato il Governo di aver ripristinato la comunione domestica, che si è
rivelata continua e regolare da quando i coniugi si sono trasferiti a
__________ nel settembre 1999;
che a ragione quindi il Consiglio di Stato,
il quale si è chinato sulla richiesta di assistenza giudiziaria (risoluzione
governativa, ad D p. 7), ne ha rifiutato la concessione, in quanto il ritorno
ad una duratura comunione domestica si è realizzato soltanto dopo l'inoltro del
gravame e della domanda, formulata il giorno successivo, di assistenza
giudiziaria;
che a seguito della mancanza del requisito
di esito favorevole del gravame al momento del suo inoltro, il Governo non era
dunque tenuto ad accertare ulteriormente se il ricorrente si trovava in uno
stato di indigenza;
che il ricorso va pertanto respinto;
che tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm; 155 segg. CPC;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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