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Numero d'incarto:
52.2000.142
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00142
Lugano
17 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 maggio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 1725) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata da
__________ e __________ contro la decisione 27 luglio 1999 con cui il
municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per la formazione
di un piazzale in calcestre sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
-
06 giugno 2000 del
comune di __________;
-
06 giugno 2000 del
Consiglio di Stato;
-
14 giugno 2000 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
giugno 1999, __________ e __________ hanno chiesto mediante notifica al
municipio di __________ il permesso di costruire un piazzale in calcestre su un
terreno (part. n. __________ RF) adiacente alla loro casa di vacanza (part. n.
__________ RF). L'opera risulterebbe di fatto accessibile con veicoli,
percorrendo un viottolo (via __________), che sale verso montagna a partire
dalla sottostante strada comunale (via __________).
Alla domanda si è opposto il ricorrente
__________, proprietario della vicina part. n. __________ RF, obiettando che il
manufatto, destinato a fungere da posteggio, era sprovvisto di accesso sufficiente.
La parte alta di via __________, qualificata come semplice percorso pedonale
dal vigente piano del traffico, sarebbe infatti preclusa alla circolazione dei
veicoli. Il piazzale si sarebbe peraltro posto in contrasto con la destinazione
della zona residenziale R2S, che impone di mantenere inedificati, con sistemazione
a verde, i fondi gravati dalle linee di arretramento poste a lato del percorso
pedonale.
Il 27 luglio 1999 il municipio ha respinto
la domanda per mancanza di accesso sufficiente.
Contro questa decisione __________ e
__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse loro
accordato l'accesso al fondo.
B. Con
giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei
considerandi.
Respinte le contestazioni riferite alla
conformità di zona dell'intervento, il Consiglio di Stato ha ritenuto in
sostanza che il piazzale potesse essere realizzato anche se non dispone di un accesso
veicolare. La strada pedonale, ha soggiunto il Governo, resterebbe comunque
aperta al transito degli autoveicoli dei confinanti sintanto che il municipio
non provvederà ad impedirlo mediante la posa di ostacoli.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riproposte in questa sede le censure
riferite alla conformità di zona del manufatto, l'insorgente ribadisce che la
strada è riservata esclusivamente ai pedoni ed ai proprietari che vi transitavano
con veicoli prima dell'adozione del PR 1987, che l'ha declassata a semplice
passo pedonale.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Il municipio di __________ dichiara invece
di far proprie le considerazioni del giudizio impugnato.
Ad identica conclusione approdano i
beneficiari della licenza censurata, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva del ricorrente, vicino e già opponente, è certa. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo tribunale, che ha già
esperito un sopralluogo nell'ambito di un ricorso inoltrato dai coniugi
__________ in relazione agli stessi fondi (STA 52.98.348).
- 2.1. Di
principio, il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi inoltratigli,
confermando, riformando od annullando la decisione impugnata.
Se l'annulla, esso statuisce nel merito o
rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione (art. 59 PAmm). In
entrambe le ipotesi, il dispositivo del giudizio deve indicare espressamente
che la decisione impugnata è annullata. Esso deve inoltre precisare se
quest'ultima è sostituita da una nuova decisione o se è compito dell'autorità
inferiore pronunciarsi nuovamente.
L'evasione del ricorso mediante giudizio che
rinvia ai considerandi costituisce l'eccezione. Una simile conclusione si
giustifica soltanto in casi particolari, quando non è altrimenti possibile formulare
un dispositivo sufficientemente chiaro e preciso. Anche in questi casi, la
sorte della decisione impugnata deve comunque essere definita in modo univoco.
L'evasione del ricorso ai sensi dei considerandi non deve costituire un comodo
espediente per evitare di prendere chiaramente posizione sulle domande di giudizio
formulate con il ricorso.
2.2. Nell'evenienza concreta __________ e
__________ hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione 27 luglio
1999 con cui il municipio di __________ aveva respinto la domanda di
costruzione di un piazzale in calcestre - da destinare con ogni evidenza a
posteggio - su un terreno adiacente alla loro casa di vacanza. Anche se
formulata in termini maldestri, la domanda di giudizio era chiara. Gli insorgenti
chiedevano il rilascio della licenza negata. Nemmeno l'opponente nutriva dubbi
al riguardo.
Il Consiglio di Stato non si è espressamente
pronunciato sulla richiesta, limitandosi ad evadere il ricorso ai sensi dei
considerandi. In quest'ultimi, esso ha rilevato, da un lato, che la formazione
del piazzale deve essere autorizzata anche se non dispone di accesso veicolare
e, dall'altro, che il transito di veicoli sulla strada pedonale non può essere
impedito sintanto che non saranno posati ostacoli. I considerandi del giudizio
in esame, non annullano la decisione di rifiuto del permesso, né rinviano gli
atti al municipio affinché provveda ad autorizzare l'intervento.
Siffatto modo di procedere non può essere
avallato, poiché determina una situazione d'incertezza inammissibile, lasciando
sussistere formalmente la decisione municipale di diniego del permesso, ma
autorizzando nel contempo l'intervento.
Già per questo motivo il ricorso va accolto,
annullando il giudizio censurato.
Di per sé, questa conclusione imporrebbe di
rinviare gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente in modo
chiaro, preciso ed univoco sul ricorso inoltratogli dai coniugi __________.
Per motivi di economia processuale si può
tuttavia prescindere da una simile conclusione, poiché la decisione del
municipio di negare la licenza va comunque confermata.
- 3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia è rilasciata solo se
l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Il requisito della conformità
dell'intervento alla funzione prevista per la zona di utilizzazione è
soddisfatto se la destinazione della costruzione serve la funzione assegnata
alla zona, inserendovisi confacentemente (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22
n. 29).
3.2. Nel caso concreto, il controverso
piazzale, pur essendo previsto all'interno delle linee di arretramento che
gravano i fondi confinanti con il sentiero del __________, non si pone per
nulla in contrasto con la funzione residenziale della zona di utilizzazione.
L'art. 55 NAPR, sul quale il ricorrente fonda le sue eccezioni, si limita
infatti a disporre che "i fondi interessati alle linee di arretramento
con le zone libere non possono essere utilizzati per la costruzione di edifici,
ma devono essere mantenuti liberi da edifici con sistemazioni a verde
adeguate". Contrariamente a quanto assume l'insorgente, i vincoli in
questione vietano soltanto la costruzione di edifici. Non vietano qualsiasi
tipo d'intervento edilizio. Imponendo adeguate sistemazioni a verde, essi
lasciano aperta la possibilità di utilizzare i fondi gravati per la costruzione
di opere minori, che dal profilo degli ingombri non possono essere paragonate
ad edifici.
- 4.1. La
licenza edilizia può inoltre essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato
(art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è tale se, ai fini della prevista
utilizzazione, è dotato di accesso sufficiente e può essere raccordato alle
necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami (art. 19
cpv. 1 LPT).
L'accesso è sufficiente solo se è garantito
di fatto e di diritto.
4.2. Nell'evenienza concreta, è evidente che
il controverso manufatto non è fine a sé stesso. Nemmeno i resistenti negano
che sia destinato a fungere da posteggio. Esso permette infatti di giungere con
l'auto sin al livello dell'entrata della loro abitazione, evitando di doverla
lasciare sul posteggio situato lungo via __________.
Altrettanto evidente è che il piazzale in
esame difetta di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione.
L'accesso dei veicoli non è infatti
assicurato di diritto, poiché la parte alta del vicolo che lo collega alla
sottostante strada comunale è un percorso pedonale (art. 64 NAPR), ossia
un'opera viaria che l'art. 6 cpv. 6 LCStr riserva esclusivamente alla circolazione
dei pedoni. Poco importa che sia carrozzabile e che, di fatto, i veicoli vi
possano accedere liberamente. Contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di
Stato questa circostanza è irrilevante. Decisiva ai fini della definizione
delle possibilità di utilizzazione del vicolo è la qualifica giuridica
attribuitagli dal PR.
Né sono date le premesse per contestare tale
qualifica. Una volta entrati in vigore i vincoli pianificatori possono essere
rimessi in discussione in caso di applicazione concreta soltanto se il
proprietario non aveva potuto contestarli nell'ambito della procedura di
adozione o se le circostanze che li avevano giustificati si sono modificate
sostanzialmente: ipotesi, queste, che, in concreto, non sono per nulla date
(Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., n. 143 B II
h).
Invano si richiamano i resistenti
all'utilizzazione del percorso pedonale in questione da parte di due
confinanti, che vi transitano con i loro veicoli. Siffatta circostanza non
permette di attribuire una diversa qualifica all'opera viaria e di considerare
soddisfatto il requisito dell'accesso sufficiente.
Né la licenza può essere data unicamente per
la formazione del piazzale, allorché risulta palese l'intenzione dei resistenti
di utilizzarlo come posteggio passando da via __________. Accreditando una
simile tesi verrebbero create le premesse per un'utilizzazione abusiva del
percorso pedonale.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando
la decisione governativa impugnata e ripristinando la decisione iniziale del
municipio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei resistenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 21 LE; 6 LCStr; 64 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 maggio 2000 (no. 1725) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la decisione 27 luglio 1999 del municipio
di __________ è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
al ricorrente fr. 900.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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