AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.138
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00138
Lugano
17 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2000 del
entrambi patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(no. 1714) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la risoluzione 24 settembre 1999 con cui il municipio di __________
ha imposto al __________ il pagamento di contributi sostitutivi per posteggi
mancanti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
giugno 1990 il __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un complesso commerciale/ /amministrativo nel centro cittadino. Il progetto
prevedeva la realizzazione di 102 posteggi sotterranei.
Il 27 marzo 1991 l'autorità comunale ha
rilasciato la licenza richiesta, avvertendo il beneficiario che l'art. 38 delle
norme di attuazione (NA) del piano particolareggiato della zona del centro
cittadino (PPZCC), che stava per essere sottoposto al consiglio comunale,
richiedeva, oltre alla formazione dei posti auto previsti, il pagamento di un
contributo sostitutivo per altri 175 posteggi a fr. 18'000.-- l'uno, per un
totale di fr. 3'150'000.--. Il municipio si è pertanto riservato di statuire
ulteriormente "sul numero di posteggi privati imposti e consentiti e
sul contributo sostitutivo per quelli non realizzati", con decisione
che sarebbe diventata "parte integrante" della licenza
edilizia.
B. Il 24
ottobre 1991 il __________ ha inoltrato una variante che fra l’altro prevedeva
la soppressione dei posteggi inizialmente previsti.
Il 26 maggio 1992 il municipio ha rilevato
che la variante non era conforme alle previsioni del PR nel frattempo adottato
e pubblicato e che pertanto sarebbe stata assoggettata al blocco edilizio (art.
66 LALPT). Questa conseguenza avrebbe tuttavia potuto essere evitata mediante
versamento di un contributo sostitutivo di fr. 1'410'345.--, calcolato sulla
base di 279 posteggi mancanti e dell’importo di fr. 5'055.--, stabilito dal
consiglio comunale in sede di adozione del PR.
Il __________ si è dichiarato di principio
disposto a pagare un contributo sostitutivo per 150 posteggi e a realizzare gli
altri 129 nel quadro della realizzazione del posteggio pubblico sotterraneo
previsto dal PR sul sedime detto "__________".
Il 7 aprile 1993 il municipio ha rilasciato
la licenza per la variante in questione, assoggettandola alla seguente
clausola:
"contributo sostitutivo alla
formazione di posteggi (art. 38 NAPPZCC).
Il __________ è
tenuto a versare alla cassa comunale l'importo di fr. 758'250.-- per i 150
posteggi non concessi (150 x 5'055.--); per i rimanenti 129 posteggi auto,
dovrà essere prodotta una garanzia bancaria di fr. 652'095.-- (129 x
5'055.--)”.
precisando, in particolare, che:
La stessa garanzia verrà poi sostituita dall'importo risultante dal
reale manco di posti auto, al momento del collaudo o annullata se la
realizzazione dei 129 posti auto troverà completa soluzione".
C. Nell’ambito
dell’approvazione delle varianti del PR adottate dal consiglio comunale, il
Consiglio di Stato si è rifiutato di ratificare le norme in base alle quali era
stato calcolato il contributo sostitutivo (art. 35 NAPR e 38 NAPPZCC),
rinviando gli atti all’autorità comunale affinché le modificasse.
Il 22 gennaio 1996 il consiglio comunale ha
adottato una nuova versione di tali disposizioni, che faceva salire a fr.
18'100.-- il contributo sostitutivo per posteggi mancanti nella zona del centro
cittadino.
D. La
realizzazione del posteggio pubblico sotterraneo sul sedime “__________ ”
non si è ancora concretizzata. Le trattative con un gruppo immobiliare
interessato a quest’opera sono tuttora in corso.
Il 17 agosto 1999 il __________ ha
comunicato a questo gruppo di non essere intenzionato ad acquistare posteggi.
Riallacciandosi a questa comunicazione, il
24 settembre 1999 il municipio di __________ ha chiesto al __________ il versamento
di due contributi sostitutivi per posteggi:
·
uno di fr. 1'956'750.--, pari alla differenza
fra il contributo unitario fissato dalle norme di PR entrate nel frattempo in vigore
(fr. 18'100.--) e quello preso in considerazione nel 1993 (fr. 5'055.--),
moltiplicato per 150 posti auto mancanti sin dal primo progetto ed
·
uno di 2'334'900.-- , pari al contributo
unitario di fr. 18'100.--, moltiplicato per gli ulteriori 129 posteggi che sono
venuti a mancare in seguito all’approvazione della variante.
Contro la predetta risoluzione sono insorti
davanti al Consiglio di Stato il __________ ed il __________ (denominati anche
in seguito con la sigla __________), chiedendone l’annullamento.
E. Con
giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dal __________ contro la predetta risoluzione, annullando il primo
dei due contributi, ma confermando il secondo.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che il
contributo imposto per i 150 posti auto mancanti sin dal primo progetto non
potesse essere rimesso in discussione, siccome fissato in modo vincolante con
la licenza 7 aprile 1993, cresciuta in giudicato.
Per quanto concerne gli ulteriori 129 posti
auto mancanti, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che la licenza in
variante avesse lasciato aperta la questione relativa alla loro determinazione.
Considerato che il __________ ha dichiarato soltanto nel 1999 di rinunciare a
procurarsi gli altri 129 posti auto mancanti, acquistandoli dal gruppo
incaricato di costruire l'autosilo, il municipio sarebbe legittimato ad imporre
un contributo sostitutivo calcolato in base ai parametri entrati nel frattempo
in vigore.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme al contributo
sostitutivo di fr. 2'334'900.- imposto per i 129 posteggi mancanti.
Richiamandosi alla legge sui contributi di
miglioria ed a quella tributaria, l'insorgente solleva in limine l'eccezione di
perenzione del diritto di imporre il contributo sostitutivo e quella di prescrizione
del contributo di fr. 652'095.-- fissato dalla licenza edilizia 7 aprile 1993.
Nel merito il __________ nega che questa
licenza riservi al municipio la facoltà di stabilire ulteriormente il
contributo dovuto per i 129 posteggi mancanti. Con la clausola relativa a
questi posteggi, l’autorità comunale avrebbe unicamente lasciato aperta la
possibilità di ridurre il contributo fissato in misura proporzionale ai
posteggi che il __________ si sarebbe eventualmente procurato nell’autosilo
previsto sul sedime “__________ ”.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, contestando dettagliatamente le tesi dei ricorrenti
con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Ai ricorrenti
va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
I fatti sono pacifici. Il giudizio può
quindi essere reso sulla base degli atti.
-
Oggetto
del presente giudizio è unicamente il contributo di fr. 2'334'900.-- imposto
dal municipio di __________ al __________ con decisione 24 settembre 1999 per
129 posteggi venuti ulteriormente a mancare in seguito all’approvazione della variante
7 aprile 1993. Il comune di __________ ha infatti rinunciato ad impugnare il
giudizio governativo nella misura in cui annulla il contributo di fr.
1'956'750.- preteso a conguaglio dal municipio per i 150 posteggi mancanti sin
dal primo progetto.
-
Il
contributo sostitutivo per posteggi mancanti deve di principio essere
determinato al momento in cui viene rilasciata la licenza edilizia. È questo in
effetti l’atto mediante il quale l'autorità si pronuncia sulla conformità di un
determinato intervento edilizio con il diritto materialmente applicabile.
Elementari considerazioni di sicurezza del
diritto esigono che vincoli ed oneri derivanti dall'intervento siano
esaustivamente definiti prima dell'inizio dei lavori. Il promotore
dell’intervento deve poterli conoscere preventivamente. Ciò non esclude che in
presenza di particolari circostanze la definizione di determinati oneri possa
essere rinviata ad ulteriore decisione. In questi casi, occorre comunque
assoggettare la licenza ad un'esplicita riserva, che permetta al promotore
dell'intervento di valutare il rischio imprenditoriale che si assume iniziando
i lavori prima di conoscere gli oneri che potranno ancora derivargliene (STA
11.1.2000 in re comune di __________).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, la licenza edilizia 27 marzo 1991, inizialmente
rilasciata dal municipio di __________ al __________ per l'edificazione di un
importante complesso immobiliare nel centro cittadino era assoggettata alla riserva
di ulteriore definizione del contributo sostitutivo dovuto per posteggi
mancanti. A quel momento il municipio si è limitato a prospettarne l’ammontare,
calcolandolo sulla base delle NAPR in itinere, ma riservandosi di determinarlo
con precisione non appena il consiglio comunale avesse adottato le norme che ne
avrebbero consentito il prelievo. Sulla legittimità di questa riserva non occorre
indagare, poiché il beneficiario della licenza l’ha comunque accettata,
evitando in tal modo che l'evasione della domanda di costruzione subisse
ritardi in seguito all’adozione di misure di salvaguardia della pianificazione.
La riserva è stata confermata il 16 luglio
1991, quando il municipio ha avvertito il __________ che la commissione del
consiglio comunale incaricata dell’esame del PR aveva sensibilmente ridotto il
contributo sostitutivo unitario inizialmente previsto (fr. 7'777.-- invece di
18'100.--).
4.2. Il 7 aprile 1993 il municipio ha
rilasciato al __________ la licenza per una variante che eliminava, fra l'altro,
i 102 posteggi inizialmente previsti ed aumentava a 279 il numero di posteggi
necessari in base alle NAPR che il legislativo comunale aveva nel frattempo
adottato.
Questa licenza era munita di una clausola
che, oltre a fissare in fr. 758'250.-- il contributo sostitutivo dovuto per i
150 posteggi mancanti sin dall'inizio, esigeva una garanzia bancaria di fr.
652'095.-- per gli ulteriori 129 posti auto venuti a mancare con la variante.
Posti, questi, che il __________ avrebbe eventualmente potuto procurarsi
nell'ambito della realizzazione dell’autosilo pubblico previsto sul sedime “__________
”.
Orbene, è certo che con questa clausola il
municipio ha sciolto la riserva relativa al contributo per 150 posteggi
mancanti apposta nella licenza 27 marzo 1991, fissandolo concretamente in fr.
758'250.-, importo che il __________ ha pagato il 3 luglio 1995.
Con questa clausola l'autorità comunale non
si è tuttavia limitata a sciogliere la riserva per i 150 posti auto mancanti
già nel primo progetto, ma ha anche stabilito il contributo che avrebbe dovuto
essere corrisposto per gli altri 129 posteggi soppressi dalla variante,
pretendendo una garanzia bancaria di fr. 652'095.--, importo che il __________
avrebbe dovuto versare qualora non fosse riuscito a procurarseli nell'autosilo
previsto nelle vicinanze dal PR. Con riferimento a questo lotto di 129 posteggi,
il municipio ha mantenuto la riserva unicamente nella misura in cui veniva lasciata
aperta la possibilità di ridurre il contributo in proporzione al numero di posteggi
che il __________ fosse riuscito a procurarsi altrove.
Al di là di questa riserva, l'autorità
comunale ha definito in modo vincolante le conseguenze derivanti dalla mancata
realizzazione dei posteggi prescritti dalle NAPR che erano appena state adottate
dal consiglio comunale. Ha determinato il numero dei posteggi ancora mancanti
(129), ha stabilito il contributo unitario applicabile (fr. 5'055.--) ed ha
fissato in fr. 652'095.-- il contributo massimo esigibile nel caso in cui il
beneficiario della licenza non li avesse effettivamente realizzati. Il
municipio ha unicamente concesso al __________ la facoltà di ridurlo adempiendo
in modo reale l’obbligo sancito dalle NAPR. Che questa fosse l’intenzione
dell’autorità comunale emerge in modo inequivocabile dalla precisazione che
prevedeva che la garanzia sarebbe stata “sostituita dall'importo risultante
dal reale manco di posti auto, al momento del collaudo o annullata se la
realizzazione dei 129 posti auto troverà completa soluzione".
A torto ritiene il Consiglio di Stato che la
clausola riservasse ancora al municipio il diritto di adeguare l'importo
unitario a quello che sarebbe stato fissato dalle NAPR in via di adozione. La
precisazione in esame, interpretata secondo le regole della buona fede, non
permette di accreditare questa tesi. La licenza iniziale prevedeva invero che
il contributo sostitutivo sarebbe stato determinato non appena fosse stato
fissato dal consiglio comunale. D’altro canto, non è dato di vedere per qual
motivo il contributo unitario di fr. 5'055.-- dovrebbe fare stato soltanto per
il lotto di 150 posteggi, mentre non sarebbe applicabile per stabilire il
contributo dovuto per gli altri 129 posti auto venuti a mancare con la
variante. L’incomprensibilità di questa tesi appare ancor più evidente ove si
consideri che la suddivisione dei 279 posteggi in due lotti, uno da 150 e
l’altro da 129, è del tutto casuale.
Essendosi riservato il municipio soltanto la
facoltà di ridurre il contributo in funzione del numero di posteggi effettivamente
mancanti al momento del collaudo, si deve escludere che potesse applicare per i
129 posteggi mancanti un contributo unitario diverso da quello fissato per gli
altri 150.
Considerato che al momento del collaudo il
__________ non è riuscito a procurarsi alcun posteggio, il contributo esigibile
corrisponde di conseguenza all’importo per il quale il municipio gli aveva chiesto
di prestare una garanzia bancaria.
4.3. Infondate sono le eccezioni di
perenzione del diritto di imporre o di prescrizione del contributo sollevate
dai ricorrenti.
I limiti del contributo dovuto sono stati
fissati dalla clausola della licenza in variante del 7 aprile 1993. Restava da
stabilire unicamente il numero di posteggi da prendere in considerazione per il
calcolo effettivo. La perenzione è esclusa già perché il municipio aveva almeno
parzialmente esercitato il diritto di imposizione al momento del rilascio della
licenza in variante.
Il contributo, stabilito con facoltà di
riduzione, non è d’altra parte prescritto. In assenza di disposizioni
specifiche disciplinanti la prescrizione dei contributi sostitutivi per
posteggi, fa stato il termine decennale applicabile alle pretese in denaro, di
natura non periodica, che si fondano sul diritto pubblico (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., n. 34 B III). Le sostanziali
differenze che distinguono i contributi per posteggi mancanti dai contributi di
miglioria e dai tributi fiscali non permettono d’altro canto di far capo al
particolare ordinamento dei termini di perenzione e di prescrizione fissati
dalla legge sui contributi di miglioria o dalla legge tributaria.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata nella misura in cui
conferma il contributo di fr. 2'334'900.--, fissato dalla decisione 24
settembre 1999 del municipio di __________o e riformando quest'ultima nel senso
di ridurre a fr. 652'095.- il contributo ancora dovuto dal __________ per
posteggi mancanti.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti nella misura di fr. 1'000.--, ritenuto che per la rimanenza il
comune ne va esente, in quanto comparso in causa a difesa dell'interesse
generale.
Nella misura in cui non sono compensate, il
comune di __________ rifonderà al __________ fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di
Stato (no. 1714) è annullata nella misura in cui conferma il contributo
sostitutivo di fr. 2'334'900.--, fissato dalla decisione 24 settembre 1999 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 24 settembre 1999 del municipio
di __________ è riformata nel senso che il __________ verserà al comune fr.
652'095.-- a titolo di contributo sostitutivo per gli ulteriori 129 posteggi
mancanti.
-
La tassa di
giustizia è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 1'000.--.
-
Il comune
di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili di seconda
istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster