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Numero d'incarto:
52.2000.134
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00134
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 della
contro
la decisione 14 aprile 2000, n. 209/2000, del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega
all'insorgente il permesso di posare una tavola non illuminata sulla part.
__________ sita a __________ e destinata alla pubblicità per terzi;
vista la risposta 24 maggio
2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costru-
zioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 28
febbraio 2000 la __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP)
l'autorizzazione alla posa sulla part. __________, sita sul __________ a
__________, di un pannello non illuminato, avente dimensioni di cm. 270 x 128,
da collocare su pali infissi nel marciapiede e destinato ad accogliere
manifesti pubblicitari per terzi.
b) La Sezione dei beni monumentali e
ambientali ed il municipio di __________ hanno espresso preavviso favorevole;
la Polizia cantonale ha dato invece parere negativo, per motivi riferiti alla
sicurezza della circolazione.
c) La Divisione delle costruzioni del
Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione
delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto l'istanza
con decisione 14 aprile 2000 in virtù degli art. 4, Lins; 6 cpv. 1 LCStr e 96
cpv. 1. OSStr. In particolare, l'autorità cantonale ha ritenuto che il pannello
pubblicitario compromettesse la sicurezza del traffico.
B. Contro la
predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. L'insorgente
nega che il pannello in questione possa rappresentare un pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale. Chiede inoltre che si proceda ad un sopralluogo.
C. Il
Dipartimento si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno,
semmai, ripresi in seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17
LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei
luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla
planimetria versate agli atti, è nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è
dunque necessario.
-
2.1. Le
insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza
dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate
insegne le figurazioni , le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o
sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo
di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere
esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri
impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è
soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione
dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).
2.2. Le
insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti
turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli
edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4
LIns).
2.3. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e
gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o
che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in
particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art.
95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e
annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti
dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi
(ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la
pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada,
cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia
a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima
frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere
dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
2.4. Le norme succitate contengono numerosi
concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio
dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui
esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella
misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).
- 3.1. In
concreto, l'affissione del pannello pubblicitario è prevista sul piazzale
antistante la stazione di __________, di fronte all'uscita principale. Essendo
collocato ai lati della strada pubblica deve pertanto essere qualificato come
pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 e ss. OSStr. Pur essendo
principalmente destinato ai pedoni che uscendo dalla stazione si dirigono verso
il centro città, esso si rivolge anche ai conducenti in transito sul piazzale.
3.2. L'accesso veicolare al piazzale
antistante la stazione di __________ è autorizzato unicamente agli autoveicoli
che devono svolgere operazioni di carico e scarico. Trattandosi di una strada
senza uscita e di limitata ampiezza, caratterizzata da un traffico intenso e
dalla costante presenza di pedoni che entrano ed escono dalla stazione, i
veicoli procedono generalmente a velocità ridotta.
Fondandosi sul preavviso della polizia
cantonale, la Divisione delle costruzioni ha ritenuto che il controverso
pannello pubblicitario, destinato principalmente ai pedoni in uscita dalla
stazione, fosse atto a distogliere l'attenzione dei conducenti in transito sul
piazzale. La valutazione operata dall'autorità cantonale dell'impatto
esercitato dal pannello sui conducenti non appare ragionevolmente sostenibile.
Il pannello, collocato parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli, è
infatti difficilmente percepibile da parte dei conducenti, la cui attenzione è
semmai distratta dalla ricerca, sovente spasmodica di un posto di
stazionamento. Nelle circostanze concrete, non v'è chi non veda come l'autorità
abbia manifestamente sopravvalutato gli effetti prodotti dall'impianto sui
conducenti, applicando un metro di giudizio che diverge in misura inammissibile
da quello generalmente applicato in casi analoghi. Prova ne è il pannello più
piccolo, ma ben più visibile, in quanto perpendicolare alla direzione di marcia
dei veicoli, che sorge a breve distanza da quello in esame.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione impugnata e rinviando gli atti alla Divisione delle costruzioni
affinché rilasci l'autorizzazione richiesta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 6 LCStr; 95
ss. OSStr; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 aprile 2000 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci all'insorgente
l'autorizzazione richiesta.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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