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Numero d'incarto:
52.2000.131
Data decisione, Autorità:
22.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00131
Lugano
22 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 10 maggio 2000 di
patrocinato dallo studio legale avv. __________
contro
la decisione 5 aprile 2000, n. 1426, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
3 novembre 1999, n. E 543, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadino iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera nell'aprile del 1991
quale ausiliario giardiniere, beneficiando di vari permessi stagionali,
l'ultimo dei quali con scadenza al 30 novembre 1995. Il __________ si è sposato
a __________ con la cittadina svizzera __________. A seguito del matrimonio gli
è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e
valido sino al 30 novembre 1999. Dal 1° gennaio 1998 i coniugi __________ si
sono separati di fatto; la moglie è tornata a vivere nel Canton Berna. Tuttavia
già il 17 settembre 1997 la moglie aveva inoltrato un'istanza di tentativo di
conciliazione, dichiarato decaduto dal Pretore con verbale 19 gennaio 1998. Nel
settembre del 1998 __________ ha promosso l'azione di divorzio; nella risposta
il marito ha invece postulato la separazione a tempo indeterminato.
B. a) L'8
gennaio 1999 l'Ufficio regionale degli stranieri ha diffidato __________ a voler
consegnare il proprio passaporto nazionale valido entro il 7 aprile 1999. La richiesta
è rimasta inevasa.
b) Con
decreto d'accusa 26 agosto 1999 (DAP 1925/1999) __________ è stato condannato,
per fatti risalenti all'agosto 1998, ad una multa di fr. 500.--, siccome ritenuto
colpevole di ingiurie nei confronti della moglie e di minaccia nei confronti di
quest'ultima e del suo amico.
C. Con
decisione 3 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, preso
atto del decreto d'accusa 26 agosto 1999, nonché della circostanza che i
coniugi __________ vivevano separati, ha respinto l'istanza di rinnovo del
permesso di dimora presentata il 20 settembre 1999 da __________. L'autorità dipartimentale
ha pure evidenziato che lo straniero non era neppure in possesso di un
passaporto nazionale valido. Allo stesso è stato pertanto fissato un termine
con scadenza al 31 dicembre 1999 per lasciare la Svizzera. La risoluzione è
stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 5, 8 e 10 ODDS.
D. Nel corso
dell'udienza 15 novembre 1999, svoltasi dinanzi al giudice del divorzio, i
coniugi __________ hanno entrambi postulato la separazione a tempo indeterminato.
Con sentenza 3 dicembre 1999, cresciuta in giudicato, il Pretore di Lugano ha
pronunciato la separazione a tempo indeterminato degli stessi.
E. Con
giudizio 5 aprile 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione
dipartimentale 3 novembre 1999, respingendo l'impugnativa contro di essa
interposta da __________. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la richiesta
del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base
all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisse un abuso di diritto. L'asserita
riconciliazione tra i coniugi, invocata dopo due anni di separazione e soltanto
dinanzi al Consiglio di Stato, sarebbe avvenuta unicamente ai fini di causa.
Tanto più che la sentenza 3 dicembre 1999, con la quale il Pretore aveva
pronunciato la separazione a tempo indeterminato dei coniugi __________, era cresciuta
in giudicato. Il Consiglio di Stato ha infine negato al ricorrente la
possibilità di appellarsi all'art. 8 CEDU.
F. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora. Il ricorrente ribadisce di essere tornato a vivere con
la moglie dalla fine del gennaio 1999. A tal fine produce il certificato di
domicilio 28 aprile 2000 rilasciato a quest'ultima dall'Ufficio controllo
abitanti di __________. Rileva inoltre che la separazione non costituisce un
ostacolo alla permanenza del coniuge straniero in Svizzera. Egli avrebbe
pertanto diritto ad ottenere il permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 LDDS.
In sostanza, non vi sarebbe alcun preminente interesse pubblico contrario alla
sua permanenza in Svizzera, tanto più che egli ha appena reperito una nuova
attività lucrativa. Precisa inoltre che il mancato rinnovo del passaporto è
dovuto a difficoltà burocratiche con le autorità iugoslave. Chiede infine che
si proceda all'audizione testimoniale della moglie.
G. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il
Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge
straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di
dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al
permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessato è separato
legalmente dal 3 dicembre 1999 da __________, sposata il 1° dicembre 1995. In
principio, egli ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto,
essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale
federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che
la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una
questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione testimoniale della
moglie , volta a dimostrare che i coniugi __________ risiedono effettivamente
insieme, non appare infatti idonea, come si vedrà in seguito, a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo
per il giudizio.
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche
essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto
viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale
diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). In particolare, la volontà di creare un'autentica unione coniugale non può
infatti essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano vissuto per un
certo periodo o vivano al medesimo indirizzo, ritenuto che tale comportamento
può essere stato adottato al solo fine di trarre in inganno le autorità (STF
122 II 295 consid. 2b e rif.; 121 II 1 cons. 2d). Tuttavia, una separazione di
fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un
permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata
scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda
dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero
il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione
coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC,
senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
-
3.1. A
partire dalle nozze celebrate il 1° dicembre 1995, i coniugi __________ hanno
vissuto insieme soltanto 2 anni. Dagli atti risulta infatti che essi si sono
separati di fatto dal 1° gennaio 1998. Tuttavia già nel settembre 1997 la
moglie ha inoltrato un'istanza di tentativo di conciliazione, dichiarata
decaduta con verbale d'udienza 19 gennaio 1998. Il 3 dicembre 1999 è stata
pronunciata la separazione legale; la sentenza è cresciuta in giudicato (v.
sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano Sez. 6). Nel
corso dell'udienza 15 novembre 1999 i coniugi hanno personalmente confermato al
giudice civile di avere nel frattempo organizzato ciascuno autonomamente la
propria vita e di escludere categoricamente la possibilità di un ripristino
della vita in comune. Nel corso del dibattimento finale, essi hanno riconfermato
di ritenere la situazione irreversibile e di vedere nella separazione l'unica
soluzione possibile alla turbativa esistente. Va poi aggiunto che con decreto
d'accusa 26 agosto 1999 l'insorgente è stato condannato per i reati di ingiuria
e minaccia nei confronti della moglie e dell'amico di quest'ultima, in
relazione a fatti avvenuti nell'agosto 1998.
3.2. Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di
ogni contenuto e scopo da almeno due anni, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno. I coniugi __________ non si sono soltanto separati
di fatto, ma hanno pure chiesto ed ottenuto la separazione a tempo
indeterminato con sentenza pretorile cresciuta in giudicato. Le considerazioni
espresse nel gravame dall'insorgente non sono atte a confutare siffatta conclusione.
Benché nella decisione impugnata il Consiglio di Stato abbia evidenziato la
mancata produzione della documentazione atta a provare il ritorno effettivo
della moglie in Ticino (disdetta del contratto di locazione, del telefono,
della luce nel Canton Berna, cambiamento di indirizzo sui documenti ufficiali
ecc.), __________ ha allegato al presente ricorso unicamente la dichiarazione
di domicilio rilasciata dall'Ufficio controllo abitanti di __________, secondo
cui la consorte risiederebbe dal 24 gennaio 2000 presso di lui. D'altronde,
anche volendo ammettere che i coniugi vivano effettivamente allo stesso
recapito, ciò non è ancora sufficiente a comprovare né che fra i coniugi
sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale, né che essi
abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale (cfr. DTF 121 II 1 consid.
2d). A maggior ragione se si considera che dinanzi al Pretore, ancora nel
novembre dello scorso anno, essi hanno personalmente ammesso e ribadito di
escludere la possibilità di un ripristino dell'unione coniugale e che, sebbene
dall'asserita riconciliazione siano ormai trascorsi vari mesi, dagli atti non
risulta, né tantomeno lo sostiene il ricorrente, che i coniugi __________
abbiano chiesto al giudice competente la cessazione della separazione legale. A
ciò si aggiunge che l'interessato non ha neppure dimostrato, tramite prove
neutre ed affidabili, che con la moglie è stata ripristinata una reale e
sincera unione coniugale. L'audizione di quest'ultima, eccessivamente coinvolta
nella vicenda e - addirittura - già minacciata dal marito, non appare, per
contro, idonea a fondare il convincimento del Tribunale. In siffatte
circostanze, l'asserita riconciliazione dei coniugi __________, invocata dopo
ben due anni di separazione e dopo circa due mesi dall'emanazione
dell'avversata risoluzione dipartimentale, appare piuttosto escogitata per puri
fini di causa. Va inoltre osservato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di
dimora per vivere con la moglie e non per altri motivi. Egli non può quindi
invocare la propria attività lavorativa al fine di poter continuare a
soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa
è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo
della sua dimora. Da ultimo, giova evidenziare che __________, malgrado vari solleciti,
non ha presentato un passaporto nazionale valido, condizione questa essenziale
per il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno (art. 3 LDDS e 5 ODDS).
-
Il
ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di
mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può
ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con
la moglie. Va inoltre rilevato che i coniugi __________ non hanno avuto figli.
-
Sulla
scorta di quanto precede, ritenuto pure che il ricorrente non invoca nemmeno
l'impossibilità di un suo rientro in Patria dove è nato e vissuto fino al 1995,
il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8
ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo,
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 15 ottobre 2000 notificando
la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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