AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.130
Data decisione, Autorità:
05.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00130
52.2000.00132
Lugano
5 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 8 maggio 2000 di
a) __________
b) Comune di __________
contro
la decisione 5 aprile 2000, no. 1425, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione
29 ottobre 1999 del municipio di __________ in materia di determinazione di
domicilio;
viste le risposte:
-
23 maggio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
25 maggio 2000 del
municipio di __________;
-
26 maggio 2000 del
municipio di __________;
al ricorso sub a);
-
23 maggio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
25 maggio 2000 del
municipio di __________;
-
26 maggio 2000 di
__________ e __________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono proprietari di un appartamento a __________ e di una casa
d'abitazione a __________, comune nel quale sono stati domiciliati dal 1989 al
30 giugno 1998. In tale periodo essi erano al beneficio di un permesso per
soggiornare a __________, dove il ricorrente esplica la propria attività
lavorativa in qualità di condirettore di un istituto bancario.
Dopo vicissitudini che non occorre
rievocare, con decisione 28 dicembre 1998 il municipio di __________ ha
stabilito il domicilio dei coniugi __________ in tale comune con effetto
retroattivo al 1. luglio 1998. La risoluzione non è stata impugnata.
Il 26 agosto 1999 gli insorgenti hanno
chiesto al municipio di __________ il trasferimento del loro domicilio nel
comune di Prato Leventina a decorrere dal 1. luglio 1999. Con decisione 29
ottobre 1999 l'esecutivo cittadino ha respinto la richiesta per quanto concerne
il ricorrente, mentre ha acconsentito al trasferimento del domicilio della
moglie. Esso ha ritenuto che il centro degli interessi del primo si trovasse a
__________, dove esercita la propria attività lavorativa a carattere
dirigenziale e dove per 2-3 giorni la settimana è presente pure la moglie.
B. Il 5 aprile
2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai qui ricorrenti
tendente al riconoscimento del domicilio di __________ nel comune di __________
e confermato la risoluzione impugnata. Posto in evidenza come l'insorgente
svolga in ambito professionale compiti dirigenziali di elevata responsabilità,
l'Esecutivo cantonale ha concluso che il luogo di lavoro rappresenta il suo
domicilio, per cui i legami familiari andavano relegati in secondo piano.
C. Avverso
tale decisione insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo i
coniugi __________ ed il municipio di __________, postulando di ordinare al comune
di __________ di trasmettere gli atti a quello di __________ con effetto dal 1.
luglio 1999. Sostengono che __________ trascorre la maggior parte del proprio
tempo a __________, dove si situa il centro dei suoi interessi. È infatti in
tale comune che egli intrattiene le proprie relazioni familiari e sociali. È
inoltre desiderio dei coniugi __________ avere un unico domicilio coniugale.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle
conclusioni contenute nella risoluzione impugnata. Pure il municipio di
__________ postula la reiezione del gravame con delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto d'interesse, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. Il
giudizio impugnato è infatti stato reso dal Consiglio di Stato, che ha statuito
quale autorità di ricorso sul gravame inoltratogli dai coniugi __________. Per
tale motivo, va riconosciuta al comune insorgente la qualità per agire in
giudizio, non tornando applicabile l'art. 207 LOC (cfr. sentenza 30 ottobre
1996 di questo tribunale in re Comune di L.). Pure __________ e __________ sono
legittimati a ricorrere in quanto lesi direttamente nei loro legittimi
interessi (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 24 Cost, che ha sostanzialmente ripreso il tenore dell'ora abrogato art.
45 Cost., ogni svizzero può stabilirsi in qualsiasi parte del Paese. La libertà
di domicilio è un aspetto parziale del diritto fondamentale alla libertà
personale (DTF 90 I 34 seg.; 99 I a 5 seg; J. P. Müller, Die Grundrechte der
Schweizerischen Bundesverfassung, 2. ed., pag. 92 seg.).
Grazie ad
essa, ogni svizzero può liberamente risiedere o soggiornare in qualsiasi
località del territorio elvetico. La libertà di domicilio
(Niederlassungsfreiheit, liberté d'établissement) garantisce tanto il domicilio
(Niederlassung, établissement), quanto la semplice dimora (Aufenthalt, séjour,
secondo la terminologia dell'abrogato art. 47 Cost.; cfr. D. Chr. Dicke,
Commentaire de la Constitution fédérale suisse, ad art. 45 N 8; J. F. Aubert,
Traité de droit constitutionel suisse, N. 1959 seg). Ai Cantoni ed ai comuni è
dato unicamente di stabilire i limiti entro i quali i cittadini svizzeri sono tenuti
a notificare la loro presenza all'autorità (H. R. Thalmann, Kommentar zum Zürcher
Gemeindegesetz, §§ 32-39, N. 1.2.).
La libertà di domicilio garantita dall'art.
24 Cost. non conferisce comunque il diritto di designare come domicilio
(residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari
rapporti. Affinché un determinato luogo possa essere considerato come domicilio
di una persona secondo la norma in esame, devono in ogni caso essere dati
alcuni presupposti di fatto (K. Spühler, Die Rechtsprechung zur polizeilichen
Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 1992, pag. 338).
Oggetto della tutela assicurata dall'art. 24
Cost. è soltanto il rapporto di polizia che intercorre fra il singolo cittadino
e l'autorità. La tutela non si estende né al domicilio civile (art. 23 CC), né
a quello fiscale (art. 4 DFID e 2 LT), né a quello politico (art. 3 LDP e 5
LVE), né al domicilio assistenziale (art. 4 seg. LAS). Il concetto di domicilio
al quale fa riferimento la norma costituzionale non si identifica con i
concetti di domicilio sopra citati. Anche se sono strettamente connessi dal
profilo fattuale e spesso coincidono (cfr. G. Corti, Pareri del Consulente
giuridico del Consiglio di Stato; RDAT 1990, pag. 304), il domicilio civile
(Wohnsitz) e quello di polizia (Niederlassung) sussistono indipendentemente
l'uno dall'altro (Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, Vorbemerkungen ad art. 23
CC, N. 6; Spühler, op. cit., pag. 339). A differenza del domicilio civile, la
residenza di polizia sussiste soprattutto in base a fattori oggettivi ed
accertabili. Il legame soggettivo dell'interessato con un determinato luogo non
è di rilievo (Thalmann, op. cit. §§ 32-39 N. 2.3.1). La durata della permanenza
prevista assume importanza soltanto per distinguere la residenza a scopo di
domicilio (Niederlassung) da quella a scopo di semplice dimora (Aufenthalt;
cfr. Spühler, op. cit., pag. 342 N 3 e 341 N 4). Diversamente dal domicilio
civile, che può sussistere soltanto in un luogo (art. 23 CC), il domicilio
di polizia può essere dato contemporaneamente anche in rapporto a più località.
In generale, in questi casi, si considera come domicilio di polizia il luogo
con il quale vengono intrattenute le relazioni più intense. Gli altri luoghi di
soggiorno sono invece considerati come semplici luoghi di dimora (Spühler, op.
cit., pag. 339, N. 2; Thalmann, op. et loc. cit., N. 2.1.1.1.).
Il domicilio di polizia non pregiudica
comunque l'accertamento del domicilio civile, del domicilio fiscale e del
domicilio politico. Il domicilio di polizia ed il luogo di deposito degli atti
costituiscono soltanto un indizio ai fini dell'individuazione del domicilio
civile e degli altri tipi di domicilio che, analogamente a quello civile, fanno
capo ai criteri di determinazione sanciti dall'art. 23 CC (DTF 90 I 28; Bucher,
op. cit. ad art. 23 N. 36 seg.). Pur avendo in comune il medesimo fondamento di
fatto, il domicilio di polizia non limita la libertà di decisione delle diverse
autorità chiamate ad accertare il domicilio civile, fiscale o politico
(Spühler, op. cit., pag. 343 N. 4).
- Giusta
l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli
art. 2 LT e 5 LVE, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto
dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni
cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo
e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato
di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.;
Bucher, op. cit., N. 3 seg. ad art. 23; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen,
in Schweizerisches Privatrecht, vol. II, pag. 286 seg.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate,
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo
ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere
riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è
sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio
domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6
LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo
prescelto.
- L'accertamento
operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di
una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo
comunale dall'art. 106 lett. e LOC: norma che obbliga l'esecutivo comunale a
tenere ed aggiornare i cataloghi civici, il ruoli della popolazione e gli altri
registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti
prescritto dall'art. 195 LT).
Tale accertamento verte in primo luogo su
aspetti che vanno oltre il semplice rapporto di polizia. Esso non si limita
infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente
posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche
sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente,
che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
Tenuto conto delle relazioni che dal profilo
fattuale intercorrono tra il domicilio così com'è concepito dall'art. 6 LOC ed
il domicilio di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost., nella maggior
parte dei casi l'accertamento operato dal municipio si pronuncia tuttavia anche
sull'esistenza o sull'inesistenza del sottostante rapporto di polizia.
- Con la
decisione qui in esame, il municipio di __________ ha stabilito che il domicilio
del ricorrente __________ si trova a __________, mentre quello della moglie si
trova a __________. La vertenza si concentra dunque soltanto sul domicilio del
primo.
La pronuncia censurata si fonda sull'art. 6
LOC e sull'art. 23 CC, al quale questo si riallaccia. Indirettamente si
pronuncia comunque anche sul rapporto di polizia che intercorre fra
l'insorgente ed il comune resistente, accertando l'esistenza di un domicilio di
polizia. Le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato vanno tuttavia disattese per i seguenti motivi.
5.1. Quando una persona abita in un luogo
diverso da quello in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo
dell'abitazione, ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per
trascorrere il tempo libero eventualmente con i congiunti (DTF 59 III 4;
Bucher, op. cit., N. 48 ad art. 23 CC). Il luogo di lavoro assurge a domicilio,
soltanto quando le relazioni personali con esso appaiono più strette ed intense
di quelle intrattenute con un luogo d'abitazione scelto più per caso che per
altri motivi (Bucher, op. et loc. cit., N 49). Il luogo di lavoro è considerato
prevalente, ad esempio quando l'interessato vi deposita gli effetti personali,
vi trascorre il proprio tempo libero o vi archivia la propria corrispondenza privata
(Spühler, op. cit., pag. 343, N. 5).
La prassi valida in campo fiscale secondo
cui persone in posizione dirigenziale e liberi professionisti hanno di regola
il loro domicilio fiscale nel luogo di lavoro, indipendentemente dal loro stato
civile (DTF 57 I 421 seg.), può essere trasposta nell'ambito della
determinazione del domicilio civile (art. 23 CC) soltanto a condizione che
l'interessato disponga anche nel luogo di lavoro di un'abitazione nella quale
trascorre almeno in parte il proprio tempo libero (Bucher, op. et loc. cit., N.
50).
5.2. __________ lavora a __________ quale
condirettore di un istituto bancario. In tale veste gli sono affidate mansioni
a carattere dirigenziale e di sicura responsabilità. Quantunque egli trascorra
alcuni mesi all'anno all'estero, il centro della sua attività professionale va
situato a __________. In considerazione della sua attività lavorativa i
rapporti che egli intrattiene con tale città sono indubbiamente stretti ed
intensi; ne fa fede il tempo che egli vi deve trascorre. Tuttavia per quanto
stretti ed intensi possano apparire i rapporti di lavoro, non possono essere
considerati prevalenti sulle relazioni che egli ha instaurato a __________. Va
infatti considerato che in questo luogo egli fa regolarmente ritorno non appena
le circostanze glielo permettono, per trascorrervi il suo tempo libero,
circostanza non contestata dal comune resistente. È in tale località che
risiede la sua famiglia e dove si situa il centro delle sue relazioni. Il
rapporto con la moglie, che appare essere l'affetto più intenso nella vita del
ricorrente, riveste una grossa importanza. È dunque comprensibile che il
focolare dell'unione coniugale si trovi a __________, dove la famiglia è da
decenni inserita ed attiva socialmente, partecipando alle attività sportive e
dove la moglie si occupa della Fondazione __________, del gruppo anziani ed è
stata presidente della __________ per due decenni. Dagli atti emerge inoltre
che l'insorgente interviene alla vita politica di tale comune, chiedendo di
volta in volta l'autorizzazione per partecipare alle votazioni ed elezioni che
vi si tengono.
Sebbene come si è visto la professione
dell'insorgente costituisca un elemento importante nella determinazione del suo
domicilio, lo stesso non riveste carattere predominante, ritenuto che egli non
trascorre il proprio tempo libero a __________ e considerate le circostanze
poste in evidenza in questa sede. È quindi nel comune di __________ che
dev'essere individuato il domicilio del ricorrente.
D'altro canto le prove raccolte dal comune
di __________ relative al consumo di elettricità non dimostrano che __________
ha soggiornato maggiormente in tale luogo rispetto al villaggio leventinese;
lasciano piuttosto presumere il contrario. Mentre nel capoluogo cittadino esso
ammontava a circa 16'500 kwh per il biennio 1998-1999, a __________ lo stesso
si aggirava attorno ai 18'000 kwh (22.03.1998 - 23.03.1999).
Sulla scorta di tali considerazioni discende
che dal profilo degli art. 6 LOC e 23 CC il resistente dev'essere considerato
domiciliato a __________ e non a __________ a partire dal 1. luglio 1999.
- In esito
alle considerazioni sin qui esposte, i ricorsi vanno quindi accolti. Ritenuto
oltretutto che i ricorrenti non si sono avvalsi del patrocinio di un avvocato,
non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost.; 45, 47 Cost. del 1874.; 23
CC; 6, 106, 208 LOC; 2 LT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di
conseguenza sono annullate le decisioni 5 aprile 2000, no. 1425, del Consiglio
di Stato e 29 ottobre 1999 del municipio di __________ relative a __________.
§§. Il
domicilio di __________ è riconosciuto a __________ a far tempo dal 1. luglio
1999.
- Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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