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Numero d'incarto:
52.2000.127
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00127
Lugano
7 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 maggio 2000 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 19 aprile 2000 (n. 1635) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 15 novembre 1999 con la quale il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il rilascio di un
permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadino ex iugoslavo (Bosnia-Erzegovina), ha lavorato in Svizzera
dal 19 luglio al 30 novembre 1985 in qualità di stagionale (aiuto giardiniere).
Con decisione 17 ottobre 1986 (n. 2807/109), il Dipartimento delle istituzioni
ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 70.– per dimora illegale dal 3 al
19.6.1986 ed esercizio di saltuaria attività lucrativa abusiva dall'11 al
18.6.1986 (assistente tecnico presso un architetto). Il 22 gennaio 1987
__________ è rientrato in Svizzera insieme alla consorte __________ ed è stato
nuovamente posto al beneficio di un permesso di dimora per stagionali
(ausiliario di cucina) valido fino al 14 ottobre successivo. Dal canto suo, la
moglie ha ottenuto un permesso di dimora annuale per svolgere l'attività di
infermiera. Nel marzo 1988 l'interessato è rientrato in Svizzera unitamente al
figlio __________ per ricongiungersi con la moglie, ottenendo anch'esso un permesso
di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 13
marzo 1993, per lavorare come operaio, successivamente come magazziniere. Il
__________, è nato __________. __________ ed i figli sono attualmente titolari
di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 2
febbraio 2000. Dal 1° aprile 1991, __________ è rimasto senza lavoro.
b) Con sentenza 11 dicembre 1992 il Giudice
per le indagini preliminari (G.I.P.) presso il Tribunale di Mantova (Italia) ha
condannato __________ a 4 anni e 4 mesi di reclusione nonché al pagamento di
una multa di lire 30 milioni, ordinando tra l'altro la sua espulsione dal
territorio italiano a pena espiata, per aver illecitamente detenuto e
trasportato il 12 settembre 1992, in correità con un cittadino italiano, 98.825
grammi di cocaina (con purezza pari a 85.638 grammi ed equivalenti a 570 dosi
medie giornaliere). La decisione è stata confermata il 19 aprile 1993 dalla
Corte d'appello di __________ e, in ultima istanza, dalla Corte di cassazione
il 4 febbraio 1994.
c) Nella primavera 1993, __________ ha
informato l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del
Dipartimento delle istituzioni che nel settembre 1992 suo marito era partito
volontariamente alla volta della Iugoslavia per prestare aiuti umanitari e di
non aver più avuto sue notizie. Con lettere 13 agosto e 10 novembre 1993, essa
ha chiesto alla medesima autorità che il marito fosse autorizzato a
ricongiungersi con la famiglia in Svizzera, ribadendo che era entrato in Bosnia
nel settembre 1992 per offrire aiuti umanitari e precisando che vi era rimasto
prigioniero ma che era stato da poco liberato. Ha chiesto che il visto venisse
rilasciato preferibilmente presso la rappresentanza consolare elvetica a __________.
Il 30 dicembre 1993, il dipartimento è stato messo al corrente direttamente
dalla Corte d'appello di __________ che, in realtà, l'insorgente era stato
condannato per violazione della legislazione sugli stupefacenti e si trovava in
carcere a Mantova.
d) Con domanda d'invito 23 marzo 1994,
__________ ha chiesto nuovamente alla Sezione degli stranieri un visto della
durata di tre mesi in favore del marito al fine di raggiungere la famiglia.
Essa ha ancora affermato che quest'ultimo si trovava in Bosnia, dove era stato
fermato. Il 5 maggio 1994, la Sezione degli stranieri ha informato __________
che la richiesta doveva essere presentata personalmente dal marito alla
rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di dimora. Con domanda
d'entrata in Svizzera 2 agosto 1994, sottoscritta a Mantova, __________ ha
chiesto, tramite il Consolato generale elvetico a Milano, di essere autorizzato
a ricongiungersi con la famiglia in Ticino. Il 20 dicembre 1994, l'interessato
è stato scarcerato ed è stato affidato alla Casa circondariale di Mantova con
l'obbligo di non lasciare il territorio di quel comune e di presentarsi
regolarmente presso il locale Centro di servizio sociale adulti. Con scritto 11
gennaio 1995, __________ ha chiesto all'Ufficio regionale degli stranieri di
Lugano di poter entrare in Svizzera per vivere presso i famigliari. Con
decisione 17 febbraio 1995 (E 40), la Sezione degli stranieri ha respinto la
domanda a causa della sua condanna espiata all'estero e perché l'appartamento
in locazione alla moglie non risultava confacente ad ospitare un'ulteriore persona.
Ha inoltre indicato che i suoi famigliari potevano sempre rendergli visita in
Italia, dove soggiornava.
e) Il 13 marzo 1995, __________ ha ottenuto
dal Tribunale di sorveglianza di __________ la liberazione condizionale con immediata
espulsione dal territorio italiano per 2 anni. Il 7 gennaio 1999, proveniente
dalla Bosnia-Erzegovina, egli è entrato in Svizzera depositando una domanda
d'asilo, che ha in seguito ritirato. Il 12 gennaio 1999, il Centro di
registrazione di Chiasso dell'Ufficio federale dei rifugiati ha quindi
stralciato dai ruoli la domanda.
B. a) Il 26
gennaio 1999, __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
il rilascio di un permesso di dimora per vivere insieme alla sua famiglia in
Svizzera, producendo - tra l'altro - un certificato rilasciato dal Tribunale
superiore di Mostar, da cui risulta che egli non è mai stato accusato o
condannato in Bosnia-Erzegovina. Nell'autunno 1999, dopo essere stato sollecitato
diverse volte dal dipartimento, l'interessato ha completato l'istanza
producendo l'estratto del suo casellario giudiziale italiano, da cui risulta la
condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione nonché alla multa per detenzione
illecita di sostanze stupefacenti, e documentando i mezzi finanziari a sua
disposizione. Ha chiesto in seguito che gli venisse rilasciato un permesso di
dimora per iniziare un'attività quale venditore.
b) Con decisione 15 novembre 1999, il
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda per motivi di ordine
pubblico a seguito della condanna penale subìta in Italia, fissando il 31 dicembre
1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La risoluzione,
resa in virtù dell'art. 17 LDDS e spedita per raccomandata, non è stata
ritirata dall'interessato. Il 17 dicembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha nuovamente inviato al ricorrente la predetta decisione per lettera raccomandata.
C. Adìto il 29
dicembre 1999 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il
19 aprile 2000. Dopo aver considerato tempestivo il ricorso, l'Esecutivo
cantonale ha indicato che la grave condanna penale subìta in Italia non
permetteva di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente per motivi di
ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Il Governo ha ritenuto
inoltre che la decisione dipartimentale rispettasse il principio di
proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nonostante la famiglia
dell'interessato risiedesse da tempo in Svizzera, dove è domiciliata dal 1998.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora. Ritiene che le autorità inferiori abbiano violato gli art. 17 cpv. 2
LDDS e 8 CEDU per avergli negato la possibilità di ricongiungersi con la moglie
ed i figli, i quali sono domiciliati nel cantone, sono ben inseriti nel tessuto
sociale e sono autosufficienti dal profilo finanziario. Sostiene di aver già
pagato il suo debito con la giustizia italiana e pone in rilievo il fatto di
essere stato in seguito rilasciato per buona condotta. La prognosi sarebbe
quindi positiva. Sottolinea pure che il secondo figlio è nato in Svizzera e che
la moglie ha un posto di lavoro con responsabilità e ben retribuito. Evidenzia
la sua lunga precedente presenza sul territorio svizzero. A suo dire, le sue
relazioni famigliari non possono essere mantenute tramite i permessi turistici,
tanto più che nel suo Paese d'origine non risiederebbe nessun parente.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa
socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci o ex iugoslavi, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase
LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme. __________ ha diritto, di principio, al permesso
postulato. Difatti egli è sposato dal __________ con la connazionale
__________, titolare di un permesso di domicilio, con la quale vive attualmente
nell'appartamento in via __________ a __________. L'insorgente può pertanto
fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Pertanto, essendo la decisione
impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante
un ricorso di diritto amministrativo in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da __________ è data attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 lett. a LALPS. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato
è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera
può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà
delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e
contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui
all'art. 10 lett. a LALPS. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver
mantenuto con la moglie __________ un legame intenso e vivo nonostante la loro
separazione, dovuta alla sua incarcerazione in Italia ed al fatto che
successivamente, nel 1995, il dipartimento non gli aveva rilasciato un permesso
di dimora. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario
esaminare più a fondo la natura e l'intensità del vincolo familiare che lega il
ricorrente alla consorte, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 2).
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione
dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non
preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti
dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la
decisione 15 novembre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta
raccomandata il giorno successivo al domicilio coniugale del ricorrente (via
__________ a __________), il quale non l'ha ritirata durante il periodo di
giacenza di 7 giorni, dal 17 al 24 novembre successivo. L'invio è pertanto
stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno
quindi iniziato a decorrere il 25 novembre 1999, equivalente al giorno
successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il
9 dicembre 1999 (v. art. 4.6 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della
posta, stato all'1.1. 1999; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata
Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti
ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se
non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane
depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la
decisione di non rilasciare a __________ un permesso di dimora adottata dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 9 dicembre
- Il ricorso al Consiglio di Stato inoltrato dall'insorgente il 29 dicembre
1999 era dunque manifestamente tardivo. Il Governo avrebbe pertanto dovuto
dichiarare irricevibile il gravame di __________ senza esaminarlo nel merito.
2.2. Non porta a diversa conclusione il
fatto che il 17 dicembre 1999 il dipartimento aveva rispedito al ricorrente la
risoluzione del 15 novembre precedente e che l'interessato l'aveva in seguito
impugnata entro i termini ricorsuali a partire della seconda notificazione. In
effetti, a quella data la decisione dipartimentale era già cresciuta in
giudicato (cfr. DTF 115 Ia 18 segg., consid. 4; Egli, La
protection de la bonne foi dans le procès, in: Rep. 1991 232). Tanto più che nella risposta al ricorso al Consiglio di Stato, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva sollevato la tardività del
gravame e che in sede di replica il ricorrente non aveva contestato alcunché in
merito, segnatamente di non aver ricevuto l'avviso di ritiro del primo invio.
Né, d'altra parte, egli ha invocato la restituzione in intero contro il lasso
dei termini (art. 12 PAmm).
2.3. Il ricorso inoltrato da __________
dinanzi a questo Tribunale deve dunque essere respinto già per questo motivo.
- Tassa e
spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 14, 18, 28, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino della
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone
Ticino entro il 15 gennaio 2001 notificando la propria partenza al competente
ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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