AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.114
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00114
52.2000.00115
52.2000.00116
52.2000.00117
Lugano
11 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 26 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 29 marzo 2000 (n.1337) del Consiglio
di Stato che ha respinto i ricorsi 3 febbraio 2000 degli insorgenti contro la
deliberazione di data 17 gennaio 2000 con cui il consiglio comunale di
__________ ha fissato al 70% della spesa determinante la quota di imposizione
dei contributi di miglioria in relazione alla sistemazione di alcune strade
comunali (via __________, via __________ e __________);
viste le risposte:
-
03 maggio 2000 del
Presidente del Consiglio comunale di __________;
-
03 maggio 2000 del
municipio di __________;
-
09 maggio 2000 del
Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con
messaggio n. 25 dell'8 aprile 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al
consiglio comunale lo stanziamento di un credito di complessivi fr. 130'000.--
per sistemare via __________, via __________ e __________. Il credito sarebbe
stato utilizzato - spiegava il documento (pag. 1 seg.) - per pavimentare
parzialmente quelle strade, in ghiaia, che servivano la zona edificabile, così
da limitare gli interventi di manutenzione. Via __________ e via __________
facevano parte della rete stradale della collina ed erano classificate quali
strade di servizio. __________ era invece contemplato dal piano viario quale
percorso pedonale: per questo motivo il municipio ha anche proposto al
legislativo di modificare il piano del traffico, ridefinendo come strada di
servizio la parte interessata alla pavimentazione e mantenendo invece la
qualifica di percorso pedonale per la rimanente tratta. Il messaggio in rassegna
proponeva infine al legislativo di non prelevare contributi di miglioria,
poiché trattavasi di intervento di manutenzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4
LCMI (pag. 3 seg.).
b) La maggioranza della commissione della
gestione ha invitato il legislativo ad approvare il messaggio così come
proposto (cfr. il relativo rapporto del 28 aprile/12 maggio 1997). Il 9 maggio
1997 la commissaria __________ ha invece inoltrato un rapporto di minoranza in
cui, oltre a chiedere una riduzione del credito da concedere a fr. 100'300.--,
ha sollecitato il legislativo a fissare al 70% dei costi la percentuale di
prelievo dei contributi di miglioria, trattandosi di opere di urbanizzazione
particolare.
c) Nella seduta del 26 maggio 1997 il
consiglio comunale ha approvato integralmente il messaggio ed ha respinto tutte
le proposte formulate dalla consigliera comunale __________ nel rapporto di
minoranza della commissione della gestione.
d) Con gravame 6 giugno 1997 i consiglieri
comunali __________, __________, __________ e __________ sono insorti contro la
deliberazione di non prelevare contributi di miglioria davanti al Consiglio di
Stato, al quale hanno domandato di obbligare il comune a prelevarli, poiché
l'asfaltatura delle strade in discussione, tutte a fondo cieco, arrecava
indiscutibili vantaggi ai fondi serviti.
e) Con risoluzione 30 settembre 1997 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la deliberazione
impugnata. Esso ha considerato che la pavimentazione delle strade in rassegna
non costituiva una semplice opera di manutenzione ma un vero e proprio
miglioramento delle stesse: donde l'obbligo, per il comune, di imporre dei
contributi di miglioria.
f) Con sentenza 3 marzo 1998 (pubbl. in RDAT
II-1998 n. 30) questo Tribunale, adito dal comune di __________, ha confermato
il giudicato governativo appena menzionato.
B. a) Con
messaggio n. 42 del 21 aprile 1998 il municipio di __________ ha invitato il
consiglio comunale a fissare la misura dell'imposizione dei contributi di
miglioria per i lavori in rassegna. L'esecutivo ha suggerito di optare, come
per le precedenti procedure di imposizione (il messaggio ne elencava 10, svolte
tra il 1974 ed il 1996), per una percentuale di prelievo del 30%.
b) Con rapporto del 12 maggio 1998 la
maggioranza della commissione della gestione ha invitato il legislativo ad
approvare il messaggio in parola. Con rapporto non datato la commissaria
__________ ha invece eccepito che si fosse in presenza di opere di
urbanizzazione particolare e che pertanto la percentuale di prelievo non
potesse essere inferiore al 70%.
c) Nella seduta del 29 maggio 1998 il
legislativo ha approvato il messaggio così come proposto dal municipio ed
avallato dalla maggioranza della commissione della gestione.
d) Con gravame 8 giugno 1998 __________,
__________, __________ e __________ sono insorti contro la deliberazione testé
menzionata davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di accertare
che la sistemazione di via __________, via __________ e __________ costituiva
opera di urbanizzazione particolare e che il consiglio comunale era tenuto a
fissare la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria per la loro pavimentazione
tra il minimo ed il massimo previsto per quella categoria di opere.
e) Con risoluzione 15 dicembre 1998 il
Governo ha accolto il ricorso. Esso ha rilevato che le tre opere viarie erano
classificate dal PR quali strade di servizio e che questa impostazione era
confermata dalle caratteristiche proprie alle stesse. Ne ha dedotto che
trattavasi di opere di urbanizzazione particolare e che la loro sistemazione
soggiacesse di conseguenza all'imposizione di contributi di miglioria nella misura
che l'art. 7 cpv. 1 LCMI riserva per questa categoria di opere, ovvero tra il
70% ed il 100% della spesa determinante. Il Consiglio di Stato ha di conseguenza
annullato la deliberazione 27 maggio 1998 del consiglio comunale di __________
ed ha disposto che il municipio sottoponesse a quest'ultimo una nuova proposta
di deliberazione circa l'imposizione dei contributi di miglioria rispettosa
della natura dell'urbanizzazione delle strade in rassegna.
f) Con giudizio 15 giugno 1999 (pubbl. in
RDAT I-2000 n. 44) questo Tribunale, nuovamente adito dal comune di __________,
ha tutelato la decisione governativa.
C. a) Con
messaggio n. 77 del 23 novembre 1999 il municipio di __________ ha pertanto
domandato al consiglio comunale di fissare al 70% della spesa determinante,
ovvero al minimo legale (per opere di urbanizzazione particolare), la misura
dell'imposizione per i lavori di sistemazione delle strade in rassegna. Il municipio
ha affermato di sollecitare una deliberazione che non condivideva, ma che era
stata imposta dalle autorità di ricorso; ha inoltre annesso al messaggio copia
della decisione 15 dicembre 1998 del Consiglio di Stato e della sentenza 15
giugno 1999 di questo Tribunale.
b) Con rapporto 16 dicembre 1999 la
maggioranza della commissione della gestione ha invitato il consiglio comunale
a respingere il messaggio. Con rapporto di minoranza del 19 dicembre 1999 la
commissaria __________ ha per contro postulato il suo accoglimento.
c) Nella seduta del 17 gennaio 2000 il
consiglio comunale ha approvato il messaggio con 8 voti favorevoli, 5 contrari
e 5 astenuti.
D. a) Con
ricorsi separati, tutti datati 3 febbraio 2000, __________, __________, __________
e __________ hanno impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l'appena menzionata
deliberazione del legislativo di __________, della quale hanno chiesto l'annullamento.
I ricorrenti si sono legittimati in quanto cittadini domiciliati nel comune ed
inoltre in veste di proprietari di fondi affacciati sulle strade in rassegna.
Essi hanno contestato che i lavori eseguiti su queste ultime procurassero dei
vantaggi particolari alle proprietà adiacenti. I ricorrenti hanno inoltre
ricordato che le autorità comunali intendevano mantenere il tasso di
partecipazione dei privati al 30% della spesa determinante, adottato nelle precedenti
procedure di imposizione svolte dal comune: la scelta di un tasso superiore era
solo il frutto di un'imposizione delle autorità di ricorso. Appellandosi al
principio della parità di trattamento nell'illegalità essi hanno pertanto
postulato, in via subordinata, la riduzione della misura del prelievo alla
menzionata percentuale.
b) Con un'unica decisione del 29 marzo 2000
il Consiglio di Stato ha respinto i gravami. Il Governo si è rifatto, a questo
scopo, ai motivi svolti da questo Tribunale nelle sentenze precedentemente
emesse sull'oggetto, del 3 marzo 1998 e del 15 giugno 1999.
E. a) Con
ricorsi separati del 26 aprile 2000 i già ricorrenti sono insorti davanti a questo
Tribunale contro il giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento
insieme a quello della deliberazione del consiglio comunale 17 gennaio 2000. I
ricorrenti ribadiscono e sviluppano le censure addotte in prima sede. Chiedono
il richiamo degli incarti relativi alle precedenti contestazioni sull'oggetto e
l'esperimento di un sopralluogo.
b) Il Consiglio di Stato ha domandato la
reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ e il presidente del
locale legislativo si sono per contro rimessi al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), i ricorsi sono tempestivi
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett.
a e b LOC). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Essi vengono inoltre
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
1.2. Il Tribunale ha acquisito agli atti gli
incarti concernenti la contestazione delle precedenti deliberazioni del
consiglio comunale su questo stesso oggetto. Ai ricorrenti è quindi stata
offerta la possibilità di prendere conoscenza degli stessi e di formulare delle
osservazioni.
1.3. I ricorrenti chiedono inoltre
l'esperimento di un sopralluogo. Quest'ultimo è tuttavia già stato effettuato
da parte del giudice delegato di questo Tribunale il 5 maggio 1999 nell'ambito
della vertenza sfociata nel giudizio 15 giugno 1999, relativa all'annullamento,
disposto dal Consiglio di Stato, della deliberazione 27 maggio 1998 con cui il
consiglio comunale di __________ aveva fissato al 30% della spesa determinante
la quota di imposizione dei contributi di miglioria. La situazione dei luoghi è
pertanto conosciuta: un nuovo sopralluogo appare pertanto superfluo. Il Tribunale
non accede pertanto alla richiesta dei ricorrenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990
(LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare
contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno
luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di
premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett.
c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile
ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte
dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché
a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3
cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei
singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3
cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o
l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4
cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione
prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo
(lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della
loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri
(lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali
limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi
un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi
sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera,
comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione
dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali
sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di
urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere
inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra
opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere
stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione
è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI; inoltre le precisazioni
di cui in RDAT I-1998 n. 53). Per le opere non contemplate da questo strumento
la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2
LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta
al Legislativo comunale (RDAT I-1994 n. 7 consid. 3.2.).
Sul principio (obbligo) dell'imposizione
- 3.1.
Grazie al credito concesso dal consiglio comunale il municipio ha pavimentato
alcune tratte di strade classificate dal piano viario comunale quali strade di
servizio (via __________ e via ) rispettivamente percorso pedonale
() e che servono zone edificabili (parzialmente via __________).
Dette arterie si presentavano, prima dei lavori, in terra battuta; la parte
terminale di __________ era addirittura costituita di solo manto erboso.
Laddove necessario è stata prevista anche la raccolta e l'evacuazione delle
acque meteoriche.
3.2. Gli interventi appena descritti,
importanti e destinati a durare nel tempo, non sono orientati alla semplice
salvaguardia della precedente viabilità tramite la riparazione delle strade
interessate, ma sono finalizzati a rendere il transito più sicuro, agevole e
spedito. Essi comportano pertanto un sicuro miglioramento delle strade in
rassegna: avuto riguardo alla situazione in cui versavano in precedenza i
tronchi stradali interessati non si giustifica pertanto in alcun modo la loro
qualifica quale opera di manutenzione, nemmeno straordinaria. L'esecuzione
degli interventi in parola migliora inoltre in modo sensibile l'urbanizzazione
dei fondi adiacenti, soprattutto sotto l'aspetto dell'accessibilità. Al giorno
d'oggi la pavimentazione di una strada può del resto essere considerata, di
principio, un requisito indispensabile per poter parlare di una vera e propria
urbanizzazione di un fondo edificabile.
3.3. Sulla scorta di quanto precede deve
dunque essere senz'altro tutelata la tesi del Consiglio di Stato secondo cui la
pavimentazione delle strade in oggetto procura dei vantaggi particolari ai
proprietari dei fondi adiacenti, per cui il comune è obbligato a prelevare dei
contributi di miglioria nei loro confronti (cfr. nello stesso senso anche RDAT
II-1993 n. 41 consid. 2.4. e, diffusamente, A. Crespi, Il contributo di
miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, pag. 67 lett. b). Questa
conclusione appare invero a tal punto chiara nella fattispecie, che non occorre
spendere ulteriori argomenti per giustificarla.
3.4. La quota di prelievo dei contributi di
miglioria generata dalla pavimentazione in rassegna deve inoltre essere
determinata in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI (e relativo rinvio all'art.
3 cpv. 2 e 3 LCMI per quanto concerne la definizione dei concetti di urbanizzazione
generale e urbanizzazione particolare), poiché quell'intervento costituisce a
tutti gli effetti un elemento di un'opera di urbanizzazione, ovvero la strada
stessa. La tesi dei ricorrenti, secondo cui la misura del prelievo debba essere
effettuata in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LCMI, concernente le opere che
non sono di urbanizzazione, non può pertanto essere seguita già a livello di
impostazione. Deve inoltre essere disattesa l'obiezione, dagli stessi
sollevata, secondo cui i vantaggi derivanti dalla pavimentazione delle tratte
interessate siano limitati, modesti e impercettibili: vale piuttosto il
contrario. Contenuti sono semmai solo i costi: ciò che ritorna a vantaggio non
solo della collettività ma anche e soprattutto dei proprietari chiamati a
contribuire alla realizzazione dei lavori.
Sulla misura (percentuale)
dell'imposizione
- 4.1. Il
comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione
della LCMI, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di
autonomia protetta (RDAT II-1999 n. 41 consid. 2d in re comune di Lugano;
II-1996 n. 52 consid. 4 in re comune di Morbio Inferiore; I-1996 n. 49 consid.
4 in re comune di Lugaggia; 1987 n. 75 consid. 4 in re comune di Pregassona,
quest'ultima relativa all'or abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non
solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente
le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. Per
quanto qui interessa, l'art. 3 LCMI definisce i concetti di urbanizzazione
generale (cpv. 2) e di urbanizzazione particolare (cpv. 3), impiegando gli
stessi termini utilizzati dal legislatore federale all'art. 4 della legge
federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione generale si intende
l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti
di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua,
dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed
accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI
= art. 4 cpv. 1 LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo
dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché
alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche
(art. 3 cpv. 3 LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge cantonale definisce
pertanto in maniera completa e precisa i concetti di urbanizzazione generale e
di urbanizzazione particolare. Essa indica altresì il metodo che le autorità
comunali devono seguire per procedere alla classificazione di determinate opere
nell'una o nell'altra di queste due categorie: bisogna far capo, in principio,
alle scelte effettuate in sede di piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase
LCMI). Quando questo strumento non fornisce una risposta, la determinazione
della natura dell'urbanizzazione deve essere effettuata sulla scorta delle
caratteristiche intrinseche dell'opera (RDAT I-1998 n. 53; inoltre art. 7 cpv.
2 LCMI). L'art. 7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza ipotesi: quella
in cui la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e opere di
urbanizzazione particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di singole,
specifiche fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione generale
e di urbanizzazione particolare oppure nella categoria delle opere di incerta
classificazione, il comune non dispone pertanto di importanti spazi di
determinazione. E' solo dopo l'accertamento della natura dell'opera di
urbanizzazione rispettivamente della difficoltà a determinarsi per l'una o per
l'altra categoria che l'autorità comunale può effettivamente e pienamente disporre
di quella notevole libertà decisionale che le è riconosciuta dalla prassi in
questa materia e che è caratteristica dell'autonomia, fissando - in applicazione
dell'art. 7 cpv. 1 LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria tra il 30% ed
il 60% nel caso di opere di urbanizzazione generale, tra il 70% ed il 100% per
quelle di urbanizzazione particolare, oppure adottando una percentuale media
nel caso in cui la distinzione tra le due categorie non apparisse, malgrado
tutto, agevole (RDAT I-2000 n. 43 consid. 4.2.).
4.2.
Com'è stato spiegato, oggetto del controverso prelievo è la pavimentazione di
alcune tratte stradali, comprendente - laddove necessario - la raccolta e
l'evacuazione delle acque meteoriche. Intervento frattanto già eseguito.
In primo luogo è stato asfaltato il tratto
terminale di via __________ per una lunghezza di un centinaio di metri. La strada,
che si diparte da una strada di raccolta e che misura complessivamente circa
200 m, è classificata dal piano del traffico quale strada di servizio. Porta e
riceve il traffico delle proprietà adiacenti, ubicate in zona edificabile
(residenziale e nucleo), ad eccezione del tratto finale, che sconfina nella
zona non edificabile, dove sorge tuttavia ancora una residenza primaria e, poco
sopra questa, un rustico. Termina con una piazza di giro. Ha un larghezza assai
ridotta, permettendo in sostanza solo il transito di un veicolo. Gli incroci
possono essere effettuati solo invadendo le adiacenti proprietà.
Via __________, che pure si stacca da una
strada di raccolta, è lunga circa 300 m ed è stata pavimentata per circa 2/3.
Inserita anch'essa nelle strade di servizio dal piano viario, è volta a urbanizzare
una zona residenziale, che termina proprio in corrispondenza della sua piazza
di giro. Presenta le stesse caratteristiche di viabilità di via __________.
__________, è stato asfaltato per circa 110
m. Previsto dal PR quale percorso pedonale, contestualmente alla decisione di effettuare
l'intervento di sistemazione il legislativo ne ha modificato la
classificazione, ridefinendolo come strada di servizio la parte interessata
alla pavimentazione e mantenendo invece la qualifica di percorso pedonale per
la rimanente tratta (cfr. deliberazione 26 maggio 1997; cfr. consid. A). Ai
fini del presente giudizio non appare necessario di verificare se, frattanto,
questa modifica del piano del traffico sia stata sottoposta per approvazione al
Consiglio di Stato rispettivamente se sia stata approvata da quest'ultimo. Il
tratto pavimentato si insinua nella zona residenziale, permettendo l'accesso
veicolare alle proprietà finitime. Caratterizzato da un imbocco problematico,
attraverso una curva a gomito ed in pendenza, la sua larghezza permette appena
il transito di un veicolo.
4.3. Le
strade in rassegna sono dunque annoverate dal piano del traffico facente parte
del PR nella categoria inferiore delle superfici di circolazione veicolare,
ossia tra le strade di servizio, che per definizione hanno lo scopo di servire
i fondi (art. 6 cpv. 5 LStr). Per quanto concerne __________, la
classificazione del tratto pavimentato ha addirittura dovuto essere mutata in
strada di servizio (da percorso pedonale) per legittimare l'intervento. Tale
qualifica giuridica trova poi pieno riscontro nelle caratteristiche intrinseche
di quelle opere. Trattasi difatti di strade di larghezza molto modesta, a fondo
cieco, volte esclusivamente a permettere l'accesso da e per le proprietà
adiacenti. Le strade in rassegna costituiscono di conseguenza, senza ombra di
dubbio, delle opere di urbanizzazione particolare ai sensi dell'art. 3 cpv. 3
LCMI. Alla loro pavimentazione deve di conseguenza essere riservata, per i
motivi già esposti (cfr. consid. 3.4.) la stessa sorte, per cui questo
intervento soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale
variante tra il 70% ed il 100% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCMI).
La deliberazione con cui il consiglio comunale ha fissato la quota di
partecipazione dei privati al 70% è pertanto legittima.
4.4. I ricorrenti eccepiscono che la
realizzazione di via __________ e via __________ era stata anticipata a suo
tempo da privati nell'ambito del raggruppamento terreni in atto nel comune e
che il consorzio costituito a questo scopo si è altresì impegnato a cedere
gratuitamente il loro sedime al comune: ciò che è frattanto già avvenuto per
via __________. Anche __________, di proprietà comunale, è stato reso
carrozzabile a spese dei privati confinanti una decina di anni orsono. Queste
circostanze non permettono tuttavia di influenzare la controversa imposizione.
La percentuale di prelievo imperativamente fissata per le opere di urbanizzazione
particolare tra il 70% ed il 100% dall'art. 7 cpv. 1 LCMI deve difatti essere
riferita alla spesa determinante definita all'art. 6 LCMI, ovvero solo e
soltanto alle spese di esecuzione sopportate dal comune, ad esclusione dunque
di quelle effettuate da terzi. Non è pertanto lecito di correggere la
percentuale di prelievo con lo scopo di considerare queste ultime. Se il comune
vuole conteggiare gli investimenti messi a disposizione dai privati, a valere
altresì quale versamento di contributi in natura, deve invece seguire la via
della conclusione di convenzioni sui contributi istituita all'art. 14 LCMI
(cfr. sull'argomento STA inedita 28 gennaio 1998 in re M. e D. T.). Ciò che non
è però stato fatto nella fattispecie. Del resto, trattandosi di opere di
urbanizzazione particolare, dei risparmi effettuati dal comune profittano, in
primo luogo, i proprietari chiamati a contribuire alla loro realizzazione.
4.5. Né, sia soggiunto, il fatto che via
__________ conduca anche ad una sorgente e sia intersecata dai perimetri delle
relative aree di protezione, permette di mutare le considerazioni anzidette:
quella strada è e rimane un'opera di urbanizzazione particolare.
Sul principio della parità di trattamento
nell'illegalità
-
I
ricorrenti richiamano infine la necessità di rispettare il principio della
parità di trattamento rispetto alle procedure di prelievo precedenti, ove il
comune si era sempre limitato a percepire il 30% della spesa determinante. Tra
queste, secondo quanto affermano i ricorrenti, figurava anche quella relativa
alla pavimentazione del primo tratto di via __________, avvenuta una quindicina
di anni orsono. Anche questa censura deve però essere respinta, poiché il
principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (per
tutti Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a ed., n.
412). La deliberazione del consiglio comunale, legittima, non può dunque essere
modificata. Com'è noto, rimane riservato il caso, eccezionale, in cui un'autorità
rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto: in tale ipotesi
prevale l'obbligo di assicurare una parità di trattamento nell'illegalità,
purché non vengano lesi interessi pubblici o privati prevalenti (op. cit., loc.
cit.). Evenienza cui si appellano gli insorgenti, evocando il fatto che la
deliberazione 17 gennaio 2000 è in realtà stata imposta dalle autorità di
ricorso. Ora, tuttavia, il Tribunale non ha motivo di credere che il
legislativo di __________ intenda in futuro infrangere la LCMI, semmai lo
avesse fatto in precedenza. Per questo motivo il Tribunale si dispensa dal
verificare se il consiglio comunale di __________ abbia sistematicamente
violato detta legge negli ultimi decenni. La deliberazione impugnata, che sancisce
un'imposizione nella misura del 70% della spesa determinante, dovrebbe semmai
spronare le autorità comunali ad attenersi, in futuro, ad un rigoroso ossequio
della LCMI proprio per garantire la parità di trattamento con i proprietari che
saranno imposti per i lavori in esame e, pertanto, condurre al risultato
opposto a quello voluto dai ricorrenti. In ogni caso, il rispetto e
l'attuazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria
prevalgono su eventuali interessi contrari, di natura pubblica o privata,
derivanti dall'esigenza di attuare il principio della parità di trattamento
nell'illegalità.
-
Il
Tribunale non può, in definitiva, che ribadire quanto aveva considerato nelle
precedenti sentenze 3 marzo 1998 e 15 giugno 1999. A dispetto degli argomenti
addotti dagli insorgenti, i gravami devono pertanto essere respinti.
-
La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 14
LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'600.--, sono posta a carico dei
ricorrenti in ragione di 1/4 ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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