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Numero d'incarto:
52.2000.108
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00108
Lugano
17 agosto
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2000 di
contro
la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(no. 1341) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla
insorgente avverso la licenza edilizia 13 settembre 1999 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la riattazione e l'ampliamento di
una casa di vacanza sui monti di __________ (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
9 maggio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
30 maggio 2000 di
__________;
-
8 giugno 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
resistente __________ è proprietario di una casa di vacanza sui monti di
__________ (part. no. __________ RF), fuori della zona edificabile. Lo stabile,
a pianta rettangolare, è strutturato su un solo piano e sorge a 2 m dal confine
verso il fondo delle ricorrenti (part. no. __________ RF). La fascia di terreno
che separa l'edificio dal confine è occupata da un portico-tettoia e da un locale
attrezzi.
Dopo aver ottenuto dalle ricorrenti il
consenso a sopraelevare il fabbricato malgrado che la distanza da confine fosse
inferiore a quella prescritta dalle NAPR, il 22 aprile 1999 il resistente ha
chiesto al municipio il necessario permesso. I piani allegati alla domanda di
costruzione indicavano chiaramente che il portico ed il locale attrezzi
sarebbero stati mantenuti immutati.
La domanda è stata pubblicata e notificata
ai vicini, fra cui le ricorrenti, che con scritto 27 aprile 1999 hanno
manifestato al richiedente il loro consenso all'intervento.
Nel termine di pubblicazione non sono state
inoltrate opposizioni.
b. Raccolto il preavviso del Dipartimento
del territorio, il 9 giugno 1999 il municipio ha comunicato al resistente che
la licenza sarebbe stata rilasciata alla condizione che fosse iscritta a RF una
servitù di deroga alle distanze dal confine verso il fondo delle ricorrenti.
Richiamandosi all'art. 45 NAPR, lo scritto precisava che i lavori avrebbero
potuto iniziare solo previa demolizione del portico-locale attrezzi.
Il 28 giugno 1999 __________ ha chiesto al
municipio di soprassedere alla richiesta di demolizione del portico,
impegnandosi a demolire tre piccole baracche situate nelle adiacenze. Il 21
luglio 1999 il municipio gli ha comunicato di aderire alla richiesta e di
limitarsi ad esigere soltanto l'iscrizione a RF della servitù di costruzione in
deroga alle distanze legali.
c. Il 23 agosto 1999 le parti hanno
stipulato una convenzione di servitù prediale mediante la quale si impegnavano
reciprocamente a permettere la sopraelevazione degli edifici posti sui rispettivi
fondi in deroga alle distanze da confine ed a quelle tra edifici. All'atto era
allegato lo scritto 9 giugno 1999 del municipio di __________ di cui si è detto
sopra.
Preso atto dell'iscrizione della servitù a
RF, il 13 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta come
ai piani presentati. La licenza è stata notificata al richiedente il giorno appresso.
B. Il 14
settembre 1999 le ricorrenti hanno chiesto al municipio di prendere conoscenza
degli atti relativi alla domanda di costruzione. Le ricorrenti allegavano di
ritenersi raggirate dal beneficiario della licenza, che avrebbe sottaciuto loro
la richiesta di demolizione del portico avanzata dal municipio nello scritto 9
giugno 1999.
Esperito un infruttuoso tentativo di
conciliazione, il 29 ottobre 1999 il municipio ha illustrato alle ricorrenti
l'iter seguito dalla domanda di costruzione, informandole di aver nel frattempo
rinunciato alla demolizione richiesta.
C. Il 17
novembre 1999 __________ ed __________ hanno inpugnato la licenza edilizia
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa per mancata opposizione,
escludendo che la rinuncia ad opporsi fosse dovuto a carenze della modinatura.
D. Contro il
predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla
controversa licenza.
Le ricorrenti obiettano di non essersi
opposte alla domanda di costruzione poiché erano certe che il municipio non
avrebbe rilasciato la licenza senza l'impegno del resistente a demolire il portico
in questione. Condizione, questa, che il municipio aveva già posto in occasione
di una precedente domanda di costruzione. Le ricorrenti rimproverano inoltre al
resistente di aver indotto il municipio a rinunciare alla demolizione
richiesta, comunicandogli di aver demolito tre manufatti accessori: ciò che non
sarebbe avvenuto. Obiettano infine che la costruzione sarebbe contraria all'art.
45 NAPR, che impone edifici raccolti in un unico volume.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e __________, contestando partitamente le tesi delle
ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
Le ricorrenti sono legittimate ad impugnare
il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame
interposto contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ al
resistente. Se fossero anche legittimate, in quanto vicine, a contestare tale
provvedimento è questione che verrà esaminata qui appresso.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La fattispecie è chiara. Un sopralluogo
non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Giusta
l'art. 21 cpv. 2 LE, il ricorso contro la licenza edilizia presuppone che
l'insorgente si sia opposto alla domanda di costruzione nel termine di
pubblicazione (art. 6 LE).
Scaduto il periodo di pubblicazione,
opposizioni tardive sono di principio ammesse soltanto se sono dati gli estremi
della restituzione in intero contro il lasso dei termini. Opposizioni
posteriori alla scadenza del termine di pubblicazione sono inoltre ammesse in
caso di pubblicazione irregolare della domanda. Valgono in questo caso le
regole sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla
notificazione irrita delle decisioni amministrative (cfr. Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 8 LE, n. 812).
- Nell'evenienza
concreta, la domanda è stata pubblicata in modo del tutto regolare. Nemmeno le
ricorrenti affermano il contrario. Il termine di pubblicazione è scaduto il 21
maggio 1999 senza che le ricorrenti vi si opponessero.
Rinunciando ad opporvisi, anzi avallando
l'intervento così come previsto dai piani inoltrati, le ricorrenti hanno
chiaramente ed irrevocabilmente perso il diritto di impugnare la licenza che è
scaturita.
Invano rivendicano le ricorrenti il diritto
di opporsi alla domanda di costruzione, richiamandosi allo scritto 9 giugno
1999, con il quale il municipio aveva chiesto al resistente di demolire il portico-locale
ripostiglio. Questo scritto, posteriore alla scadenza del termine di
pubblicazione, non può aver ovviamente influito sulla decisione delle
ricorrenti di non opporsi alla domanda di costruzione.
La licenza accordata corrisponde d'altro
canto ai piani presentati, di cui le ricorrenti hanno compiutamente preso conoscenza
e dai quali emerge in modo chiaro l'intenzione di mantenere il portico in
discussione. Non v'è quindi spazio per equivocare sulla rinuncia delle
ricorrenti ad opporsi alla domanda.
Il fatto che il municipio abbia in un primo
tempo chiesto la demolizione del manufatto e che le ricorrenti abbiano
stipulato la convenzione di servitù prediale nell'erronea convinzione che il manufatto
sarebbe stato demolito non può essere preso in considerazione per accordare
loro il diritto di opporsi tardivamente alla domanda.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione governativa siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno
in solido fr. 900.-- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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