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Numero d'incarto:
52.2000.103
Data decisione, Autorità:
02.08.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00103
Lugano
2 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione marzo 2000 con cui il Consorzio
depurazione acque Mendrisio e dintorni ha deliberato al Consorzio __________,
__________, __________ le opere da impresario costruttore relative al lotto 5
degli interventi di ottimizzazione ed ampliamento dell'impianto depurazione
acque __________ a __________;
viste le risposte:
-
4 maggio 2000 del
Consorzio __________, __________, __________;
-
5 maggio 2000 del
Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni;
-
8 maggio 2000
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;
viste la replica 26 maggio 2000 della ricorrente e le
dupliche:
-
30 maggio 2000 del Consorzio depurazione acque
Mendrisio e dintorni;
-
30 maggio 2000 dell'Ufficio lavori sussidiati e
appalti del Dipartimento del territorio;
-
9 giugno 2000 del Consorzio __________,
__________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 ottobre
1999 il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM) ha messo a
pubblico concorso le opere del genio civile occorrenti per l'ampliamento e
l'ottimizzazione dell'impianto di depurazione acque (IDA) di __________ (lotto
5).
Il bando di concorso, silente in merito ai
criteri di aggiudicazione ed alla loro importanza, non è stato impugnato.
Alla gara hanno partecipato sei ditte; fra
queste, la ricorrente con un'offerta di fr. 1'248'075.45 ed il consorzio
, __________ e __________ (), con un'offerta di fr.
1'292'753.15
(+ fr. 44'678.70 = + 3,58 %).
Previo avviso dell'ufficio cantonale lavori
sussidiati e appalti (ULSA) del Dipartimento del territorio, il CDAM ha
deliberato il lavori a quest'ultima, ritenendo che la maggior spesa rientrasse
nel margine d'apprezzamento del 5 %, che l'art. 22 LApp riserva al committente
in sede di delibera.
B. Con
sentenza 10 febbraio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
delibera, accogliendo l'impugnativa contro di essa indotta dalla __________.
Accertato che la gara soggiaceva al
concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e non alla LApp, il
Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto che la mancata indicazione
di altri motivi suscettibili di giustificare la scelta operata dal committente
costituisse una violazione del diritto.
Gli atti sono quindi stati rinviati al CDAM
affinché procedesse ad una nuova aggiudicazione sulla base delle disposizioni
del CIAP.
C. Il 25
febbraio 2000 i progettisti hanno chiesto alle ditte concorrenti una lista di
referenze di opere realizzate o in via di realizzazione analoghe a quelle in
oggetto. Hanno inoltre raccolto informazioni sugli effettivi delle maestranze
impiegate.
A titolo di referenza, il consorzio qui
resistente ha menzionato le opere di ampliamento e potenziamento dell'IDA di
__________ ed i lavori sin qui eseguiti sull'IDA di __________. La ricorrente,
dal canto suo, ha indicato altri lavori, che non avevano per oggetto impianti
analoghi.
Sulla scorta di queste ulteriori
informazioni, il 30 marzo 2000 la delegazione consortile ha nuovamente
aggiudicato i lavori al __________, ritenendo che le referenze, la manodopera a
disposizione e la copertura assicurativa giustificassero la scelta di un'offerta
più onerosa.
D. Contro
questa delibera la __________ si aggrava nuovamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la delibera venga
annullata e che l'offerta del __________ venga "dichiarata
irricevibile", in via subordinata che il CDAM sia condannato a
versarle un'indennità a titolo di ripetibili.
Dopo aver
rilevato che i progettisti hanno ritenuto tutte le ditte concorrenti idonee ad
eseguire i lavori messi a concorso, l'insorgente rimprovera al committente di
aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dall'art. 13 f CIAP. Né
l'esperienza specifica, né la maggior manodopera a disposizione del __________
costituirebbero motivi sufficienti per giustificare la maggior spesa. Ancor
meno giustificato sarebbe il motivo riferito alla copertura assicurativa,
comunque superiore a quella prescritta dal bando di concorso.
L'offerta vincitrice, soggiunge l'insorgente, avrebbe peraltro dovuto essere
estromessa, poiché la consorziata __________ sarebbe escussa per oltre fr.
250'000.--.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il CDAM, il __________ e l'Ufficio lavori sussidiati e
appalti (ULSA), contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti
che verranno discussi qui appresso.
In sede di replica e di duplica le parti si
sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della
ricorrente sono certe (STA 10.02.00 in re de qua). L’impugnativa, tempestiva, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.A norma del § 28 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente
che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto
del rapporto prezzo/prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono
essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini,
economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo
scopo, valore tecnico, estetica ed infrastruttura.
La norma si limita a ribadire il principio
sancito dall’art. 13 lett. f CIAP e ad indicare, a titolo esemplificativo, i
criteri che possono entrare in linea di conto ai fini dell’aggiudicazione. Non
abilita il committente a procedere all’aggiudicazione scegliendo liberamente i
criteri che più gli convengono per giustificare la delibera. I criteri di
aggiudicazione devono essere predeterminati in ordine della loro importanza già
al momento dell’apertura del concorso (§ 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP). Lo esige
il principio della trasparenza, sancito dall'art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP, al
fine di assicurare il funzionamento di una concorrenza efficace nell'ottica di
un'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie dell'ente pubblico (DTF 125
II 100 seg., consid. 7c). Attraverso la predeterminazione dei criteri di
aggiudicazione e della loro importanza in sede di bando di concorso vengono
definiti i limiti del potere d'apprezzamento conferito al committente in sede
di aggiudicazione. Viene inoltre facilitato il controllo giurisdizionale
dell'apprezzamento da parte delle autorità di ricorso.
In sede di bando di concorso, il committente
dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alla preventiva
determinazione dei criteri di aggiudicazione e della loro importanza. Non deve
prendere in considerazione tutti i criteri elencati dal § 28 DirCIAP.
Può sceglierne alcuni, tralasciarne altri,
in quanto non confacenti, o menzionarne altri ancora, non elencati dalla
disposizione in esame, che ritiene utili ai fini dell’individuazione
dell’offerta più vantaggiosa.
In sede di aggiudicazione, il committente
deve poi attenersi ai criteri di aggiudicazione indicati dal bando ed ai
fattori di ponderazione che vi ha attribuito. Non può far capo a criteri
estranei o sottaciuti. Né può sovvertirne l’ordine d’importanza. Il gioco della
concorrenza arrischierebbe altrimenti di venirne falsato (DTF 125 II 102).
3.Nell'evenienza concreta, il bando di concorso, erroneamente impostato
in base alla LApp, non indicava particolari criteri di aggiudicazione. L'unico
criterio – implicito - era quello riferito al prezzo. Al di fuori di alcuni
requisiti, quali l’avvenuto pagamento dei tributi e degli oneri sociali, le
condizioni di gara non ponevano particolari criteri di aggiudicazione volti ad
assicurare la qualità delle prestazioni messe a concorso.
Non diversamente da una volontaria rinuncia
a prevalersi di determinati criteri, l'omissione ha per effetto quello di
impedire al CDAM di far capo a criteri di aggiudicazione non menzionati dal
bando. In particolare, non è dato al committente di avvalersi dei criteri
indicati dalla decisione censurata (referenze, maestranze, copertura
assicurativa) per giustificare la scelta operata e privilegiare un'offerta più
onerosa di quella inoltrata dalla ricorrente.
A torto reputa la delegazione consortile che
la delibera in contestazione possa essere legittimata in base al criterio delle
referenze per opere analoghe, rispettivamente sulla scorta del criterio
riferito alla manodopera a disposizione delle ditte concorrenti. Non essendo
stati preventivamente indicati dal bando di concorso, questi criteri non
possono essere invocati dal committente per legittimare la scelta di un'offerta
del 3,58 % più cara di quella inoltrata dalla ricorrente. Se il committente
riteneva che questi criteri erano atti ad orientare la sua scelta, avrebbe
dovuto preventivamente menzionarli nel bando, precisando l’importanza
attribuita loro. Lo esigeva il principio della trasparenza. Agevole sarebbe
stato ora a questo tribunale verificare se la maggior spesa sia compensata da
accresciute garanzie di una prestazione qualitativamente ineccepibile.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di
annullamento della delibera va pertanto accolta.
Deve invece essere respinta la richiesta di
estromissione dell'offerta inoltrata dal __________, poiché le verifiche
esperite dall'ULSA hanno dimostrato che l'impresa __________ non è in mora con
il pagamento dei pubblici tributi. Gli atti vanno rinviati al CDAM affinché
renda una nuova decisione sulla base delle offerte inoltrate.
Considerata la minima soccombenza della
ricorrente, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del CDAM
e del __________ in parti uguali.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 8 CIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La delibera 30 marzo 2000 del CDAM è
annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati al CDAM per nuova
decisione.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del CDAM
e del __________ in ragione di metà ciascuno.
-
Le
ripetibili di fr. 1'200.- sono poste a carico del CDAM e del __________ in ragione
di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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