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Numero d'incarto:
52.2000.10
Data decisione, Autorità:
20.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2000.00010
Lugano
20 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 1. dicembre 1999, no. 5104, del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da __________
avverso la risoluzione 25 marzo 1999 con cui il municipio di __________ gli
ha negato il permesso in sanatoria per la realizzazione di un appartamento
nel sottotetto di una casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione, strutturata su
due piani e situata a __________, nella zona residenziale semintensiva (RSI 5),
su un piccolo fondo (part. n. __________ RF di 600 mq), chiuso fra due alti
palazzi sul lato a monte di via __________. All’immobile, posto a 4 - 5 m sopra
il livello della strada, dal quale dista 7- 8 m, si accede salendo da una
scala, leggermente incassata nel pendio e sorretta da muretti in pietra
naturale. Passato il cancello posto al centro del fronte stradale, la scala
forma una prima, breve rampa di 6 scalini, per poi dividersi in due bracci
simmetrici, poco più lunghi, che raggiungono il livello del pianterreno dello
stabile.
B. Alcuni anni
orsono __________ ha ricavato abusivamente un appartamento di 3 locali nel
sottotetto dell’immobile. Sollecitato dal municipio, il 25 settembre 1998, ha
chiesto il permesso in sanatoria. Il 13 novembre 1998 l'autorità comunale l'ha
invitato a precisare dove intendeva realizzare i due posteggi obbligatori,
prescritti dall'art. 41 cpv. 2 NAPR.
__________ ha chiesto all'esecutivo di
esonerarlo dall'obbligo di realizzarli effettivamente e di fissargli il
contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Invitato dal municipio a
dimostrare che la realizzazione dei posteggi non era possibile, il 15 febbraio
1999 il resistente ha rilevato che la costruzione di due stalli scoperti e
perpendicolari alla strada avrebbe comportato una spesa tanto ingente da
giustificare la concessione di una deroga contro prelievo di un contributo
sostitutivo.
Ritenendo insufficienti i ragguagli forniti,
il 1. marzo 1999 l'esecutivo comunale ha nuovamente richiesto al resistente di
completare la domanda. Non avendo ottenuto risposta, il 25 di quello stesso
mese ha respinto la domanda di costruzione.
C. Con
giudizio 1. dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione di diniego
del permesso, ritornando gli atti al municipio affinché rilasciasse il permesso
in sanatoria per l’intervento eseguito abusivamente e fissasse il contributo
sostitutivo da prelevare per i due posteggi mancanti.
Considerato che in Ticino la realizzazione
di un posteggio, escluso il valore del terreno, costerebbe mediamente 5'000.--
fr., il Governo ha in sostanza ritenuto eccessivo pretendere la realizzazione
di due stalli scoperti per un costo preventivato in
fr. 25/35'000.-- l'uno. Ne ha quindi dedotto
che fossero date le premesse per la concessione di una deroga all’obbligo di
realizzare effettivamente i posteggi prescritti.
D. Contro tale
pronuncia il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo l’insorgente il costo di
fr. 35'000.- preventivato dal resistente per la costruzione di un singolo
posteggio sarebbe eccessivo. Comunque non potrebbe essere posto a confronto con
il costo di fr. 5'000.- indicato dal Consiglio di Stato quale costo medio di
costruzione di un posteggio.
E. Il
Consiglio di Stato ha postulato la reiezione dell'impugnativa. Ad identica
conclusione è giunto __________ con argomenti di cui si dirà all'occorrenza.
F. Su incarico
di questo tribunale, l'ing. __________ ha allestito una perizia circa l'attendibilità
dei preventivi prodotti dal resistente. Con referto 31 agosto 2000 il perito ha
ritenuto che i costi preventivati sono sostanzialmente corretti, riservata una
variazione del 10%. Su richiesta del municipio l'esperto ha poi precisato che i
costi usuali per l'edificazione di un posteggio nel comune di __________ sono
paragonabili a quelli del resto del Ticino, ossia da fr. 5'000.-a fr. 20'000.--
a dipendenza della pendenza del terreno. Nel caso in esame, la spesa andrebbe
maggiorata dei costi necessari per la demolizione ed il rifacimento della scala
d'accesso e dei muri in pietra viva esistenti. Il costo preventivato di fr.
30'000.- per posteggio sarebbe senz'altro attendibile.
G. Con
allegato 19 novembre 2000 il municipio ha osservato che il perito ha omesso di
considerare che a __________ i posteggi vengono realizzati soprattutto
sottoterra. Contrariamente a quanto richiesto, l'esperto non avrebbe accertato
i costi effettivi sostenuti per la realizzazione di posteggi (interrati)
nell'ultimo decennio nel comune; costi, che supererebbero largamente le cifre
esposte nella perizia.
Il resistente __________ si è invece
riconfermato nelle argomentazioni addotte con la risposta.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE e 46 cpv. 1 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della
perizia ordinata da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 41 cifra 2 NAPR di
__________ i proprietari devono di principio eseguire i posteggi necessari
all'uso degli edifici ed impianti. L'obbligo sussiste, in caso di ricostruzioni
o cambiamenti sostanziali di destinazione, anche per costruzioni preesistenti. Qualora l'esecuzione dei
posteggi richiesti non fosse possibile per ragioni giuridiche o fattuali, il
proprietario è tenuto al pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25% del
costo medio di costruzione dei posteggi, compreso il valore del terreno (art.
41 cifra 10 NAPR).
L'obbligo è limitato alla
realizzazione di posteggi scoperti. La costruzione di posteggi coperti è
lasciata alla libera iniziativa dei proprietari obbligati, che possono preferirli
soprattutto allo scopo di non sprecare terreno pregiato nella realizzazione di opere
infrastrutturali scarsamente redditizie.
2.2. Il contributo sostitutivo per posteggi
mancanti costituisce un compenso dovuto dal beneficiario di una licenza edilizia,
che in caso di impossibilità viene dispensato dall'obbligo di dotare una
determinata costruzione dei posteggi occorrenti ai fini della sua
utilizzazione. L’impossibilità può
essere determinata da motivi tecnici, da ragioni economiche o da altre considerazioni
d’ordine pianificatorio od ambientale.
In linea di massima,
l'impossibilità va riconosciuta quando la prestazione effettiva appare
ragionevolmente inesigibile a causa della manifesta sproporzione che si verificherebbe
tra l’onere posto a carico dell’obbligato ed i vantaggi derivanti alla collettività
(RDAT 1991 I 120 n. 52; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 29 LALPT n. 275;
Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, Il. ed., pag. 156, n. 7 seg.).
L’impossibilità va determinata secondo criteri oggettivi e sistematici,
prescindendo dalle condizioni personali del proprietario e tenendo conto di
tutte le circostanze rilevanti. I costi sono da considerare eccessivi quando
superano chiaramente i costi usuali per la realizzazione di posteggi all'interno
della zona o quando non stanno più in un rapporto ragionevole con i costi di
costruzione dell'immobile. Determinante è il risultato di una ponderazione
ragionata dei costi e dei benefici. La realizzazione effettiva dei posteggi
deve pertanto essere considerata inesigibile quando i costi della realizzazione
dei posteggi verrebbero a situarsi in un rapporto manifestamente insostenibile
con il vantaggio economico che procurano al fondo (F. Frey, Die Erstellungspflicht
von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürcherischem Recht, 1987, pag. 79).
- Nell’evenienza
concreta, l'obbligo di formare due posteggi non è in discussione. La
contestazione verte unicamente attorno alla questione a sapere se il municipio
di __________, negando la concessione di una deroga fondata sull’art. 41 cifra
10 NAPR, abbia abusato della latitudine di giudizio, che gli dev’essere riconosciuta
ai fini dell’individuazione del contenuto concreto del concetto di
impossibilità insito in tale disposizione.
Il Consiglio di Stato ha
risolto affermativamente la questione, ritenendo che l’inesigibilità fosse
giustificata dalla sproporzione riscontrabile fra gli ingenti costi
preventivati per la formazione di due posteggi scoperti paralleli alla strada
(fr. 50/70'000.-) ed il costo medio di un singolo posteggio (fr. 5'000.-) a
livello cantonale. Costo, quest'ultimo, che, come emerge dalla perizia, va riferito
ad un posteggio scoperto realizzato su un terreno pianeggiante.
Contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato, l'esigibilità della prestazione richiesta va
determinata ponendo il costo preventivato a confronto con il costo medio di
costruzione di un posteggio scoperto nella zona di situazione dell'immobile e
con il costo complessivo dell'intervento, in modo da poter valutare concretamente
il rapporto fra i costi ed i benefici.
Orbene, al riguardo si
può ammettere che nel comprensorio di riferimento, caratterizzato da terreni in
moderato pendio, il costo di costruzione di un posteggio scoperto si aggiri
attorno ai 10'000.- fr. I costi di costruzione di posteggi coperti non entrano
di per sé in considerazione, poiché l'art. 41 NAPR si limita ad esigere la
costruzione di posteggi scoperti. I costi di queste opere possono semmai essere
tenuti presenti per dimostrare la disponibilità dei proprietari obbligati ad
assumerseli, se non per i vantaggi che procurano, quantomeno per evitare di
sprecare terreno pregiato: ipotesi, quest'ultima, che nel caso concreto palesemente
non ricorre.
Già il confronto tra il
costo preventivato per un singolo posteggio (fr. 32'500.-) e quello medio della
zona (fr. 10'000.-) rende difficilmente esigibile l'adempimento effettivo
dell'obbligo sancito dall'art. 41 NAPR. A rendere del tutto inesigibile la
prestazione in discussione sono tuttavia i costi della trasformazione del sottotetto,
che risultano manifestamente sproporzionati per rapporto al costo preventivato
per la realizzazione dei posteggi.
Anche ammettendo che i
costi dell'intervento siano un multiplo dell'importo indicato dal resistente
(fr. 20'000.-), verrebbe in ogni caso a mancare qualsiasi ragionevole rapporto
con i costi di realizzazione del posteggio.
Ferme queste premesse,
ponderati tutti i fattori entranti in considerazione, la conclusione tratta dal
municipio in merito all'esigibilità della realizzazione effettiva dei posteggi
non può essere condivisa, poiché travalica chiaramente i limiti di quella latitudine
di giudizio che l'autorità di ricorso deve riconoscere al municipio nella
determinazione della portata precettiva del concetto di impossibilità.
- Seppur
per considerazioni diverse da quelle sviluppate dal Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato, il ricorso va quindi respinto.
Dato l'esito, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le spese di perizia e le
ripetibili sono tuttavia poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 NAPR; 1, 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese di
fr. 3'289.50 sono poste a carico del comune di __________, che rifonderà a
__________ un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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