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Numero d'incarto:
52.1999.91
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00091
Lugano
8 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1999 del
contro
la
risoluzione 10 marzo 1999 (n. 1060) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso dell'insorgente avverso la decisione 14 marzo 1999 con cui il
dipartimento delle istituzioni ha respinto il suo reclamo contro la decisione
10 dicembre 1998 di approvazione del conto consuntivo 1997 del comune
ricorrente e di contestuale accoglimento dell'istanza, formulata dallo
stesso, di conseguimento dell'intervento finanziario del fondo compensazione;
viste le risposte:
-
4 maggio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
26 maggio 1999 del Dipartimento
delle istituzioni, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 26 agosto 1998 il
municipio di __________ ha inoltrato al dipartimento delle istituzioni i conti
consuntivi del comune e dell'azienda dell'acqua potabile relativi al 1997,
approvati dal consiglio comunale nella seduta del 18 giugno precedente, formulando
nel contempo istanza di conseguimento dell'intervento finanziario del fondo di
compensazione per la copertura del disavanzo del conto di gestione corrente, di
fr. 364'521,96. Con decisione 10 dicembre 1998 il dipartimento delle
istituzioni ha accolto parzialmente l'istanza e fissato l'intervento del fondo
di compensazione in fr. 347'578,86, operando due deduzioni rispetto ai conti
presentati, per complessivi fr. 16'943,10: l'uno, di fr. 2'943,10,
concernente lo stipendio della segretaria comunale ed il premio di
assicurazione per gli infortuni non professionali che la concerneva e l'altro
riguardante una maggior uscita (rispetto ai preventivi) di fr. 14'000.--
relativa alla posizione "manutenzione strade, piazze e posteggi". La
stessa autorità ha indi respinto, con decisione 14 gennaio 1999, il reclamo
presentato dal comune di __________ il 30 dicembre 1998, il quale contestava,
limitatamente a fr. 12'000.--, la riduzione dell'intervento del fondo alla voce
manutenzione strade, piazze e posteggi.
B. Con ricorso 29 gennaio 1999
il comune di __________ è insorto contro la decisione dipartimentale davanti al
Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di riconoscere almeno l'importo di fr.
8'000.-- speso per la ricarica del manto bituminoso presso il parcheggio della
protezione civile, in modo da ridurre la maggior uscita non approvata ai fini
dell'intervento del fondo di compensazione (da fr. 14'000.--) a fr. 6'000.--.
Il ricorrente ha spiegato di aver procrastinato per motivi tecnici
(assestamento del terreno) questo intervento, previsto nell'ambito dei lavori
di realizzazione del centro di protezione civile (1993/1994), e di aver a suo
tempo accantonato l'importo di fr. 24'400.--, stabilito sulla base di un
preventivo dei costi allestito da una ditta del ramo, prelevandolo dal credito
di costruzione del centro e versandolo sul conto corrente postale. Detta somma,
impiegata quale liquidità, non è più stata ripresa nei conti con l'introduzione
del nuovo modello contabile al 31 dicembre 1995. Per questo motivo il comune ha
sollecitato anche il riconoscimento dell'importo di fr. 16'400.--, pari alla
differenza tra l'importo accantonato e quanto effettivamente speso.
C. Con risoluzione 10 marzo
1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Il Governo ha - né più né
meno - condiviso integralmente la risposta del dipartimento, secondo cui
l'importo di fr. 24'400.-- non è mai stato registrato come entrata nella gestione
corrente e che, inoltre, l'operazione alla base dell'accantonamento costituiva
un investimento e non un'uscita di gestione corrente.
D. Con impugnativa 9 aprile
1999 il comune di __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il
giudizio del Consiglio di Stato, riproponendo gli stessi motivi e domande già
sottoposti a quest'ultima autorità.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento delle istituzioni
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 12 LCint), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Con il termine
compensazione orizzontale - stabilisce l'art. 6 LCint - si intende l'intervento
finanziario versato ai comuni, tramite il fondo di compensazione, nelle forme
descritte agli art. 7 e 8 LCint. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LCint i comuni nei
quali per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti e
servizi essenziali occorre un importo globale superiore al 100% dell'imposta
cantonale base possono chiedere l'intervento del fondo di compensazione per la
copertura dell'eccedenza. L'aiuto sarà accordato solo ai comuni nei quali il
gettito delle risorse fiscali per abitante, senza il contributo di livellamento
di cui all'art. 9a, é inferiore ai 2/3 della media cantonale (art. 7 cpv. 2 LCint).
Secondo invece l'art. 8 cpv. 1 LCint il Consiglio di Stato può versare aiuti
particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura
degli oneri che ne derivano che causerebbero un carico finanziario eccessivo
tale, in particolare, da provocare un aumento del moltiplicatore di imposta
oltre il limite del 100%. Pari criterio può essere adottato per casi
particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 cpv. 2 (art. 8 cpv. 2 LCint).
L'art. 9 LCint (marginale "poteri del Consiglio di Stato")
dispone che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 il
Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi nonché
le risoluzioni assembleari concernenti le spese straordinarie. Ove i conti del
comune rispettivamente le risoluzioni concernenti uscite di investimento
eccedessero i bisogni del comune - precisa l'art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint -
la loro approvazione può essere negata. I conti e le risoluzioni possono essere
rinviati al comune per la loro modificazione oppure essere modificati d'ufficio,
secondo l'apprezzamento del Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint).
Valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 4 cpv. 1 della legge concernente
le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del
25 giugno 1928 il Governo ha delegato al dipartimento delle istituzioni la competenza
di approvare i conti contemplati all'art. 9 LCint: delega che si deduce
parimenti dal testo dell'art. 9 cpv. 1 1.a frase RLCint. La relativa decisione
é, al riguardo, preliminarmente suscettibile di reclamo al dipartimento
medesimo (cfr. l'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994 e successive modifiche, messo in relazione con gli art. da 4
a 7 del regolamento medesimo). Contro la decisione su reclamo é successivamente
dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze
organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno
1928; 55 cpv. 1 PAmm).
2.2. L'art. 9 LCint, che sancisce il diritto del Consiglio di
Stato di approvare i preventivi, i consuntivi e le deliberazioni concernenti le
spese straordinarie dei comuni che richiedono l'intervento del fondo di
compensazione per la copertura del fabbisogno ai sensi dell'art. 7 LCint,
limita - legittimamente (cfr. l'art. 1 LOC) - l'autonomia del comune
richiedente quell'intervento. Questa limitazione, nella misura in cui affianca
al Legislativo comunale un organo decisionale superiore, assume anche un chiaro
significato politico (cfr. il messaggio 13 febbraio 1979, in RVGC, sess. ordinaria
autunnale 1979, vol. 1, pag. 282). A tal punto che il messaggio governativo
nemmeno prevedeva la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo
contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa materia. La
competenza istituita all'art. 13 LCint, proposta dalla commissione speciale per
la compensazione intercomunale, é nondimeno stata introdotta dal Gran
Consiglio, dopo aver accantonato una proposta tendente all'attribuzione della
competenza a conoscere le contestazioni in questa materia al Parlamento stesso
(che, secondo il direttore del dipartimento delle finanze, presentava "l'enorme
svantaggio di una inevitabile inerzia": cfr. RVGC cit., pag. 205), con
27 voti contro 23 andati alla proposta di stralcio del progetto licenziato dalla
commissione, contrari i gruppi liberale e socialista proprio a causa del
carattere politico delle decisioni rese in questa materia (cfr. per il
complesso della discussione relativa all'introduzione dell'art. 12 LCint: RVGC
cit., pagg. da 203 a 207).
2.3. Il quadro legale istituito attraverso l'art. 9 LCint,
che non definisce nel dettaglio e tantomeno limita l'estensione della competenza
di verifica e di approvazione del Consiglio di Stato relativamente ai conti ed
alle deliberazioni del Legislativo comunale concernenti spese straordinarie,
conduce a riconoscere a favore del Governo un esteso potere d'apprezzamento a
tal fine: prerogativa che, di riflesso, limita il potere cognitivo di questo
Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio (art. 61 PAmm).
Corrobora questa conclusione la circostanza, secondo cui il diniego di
approvazione dei conti rientra nelle facoltà dell'autorità cantonale ("può"),
una volta accertato che essi eccedono i bisogni del comune (art. 9 cpv. 1 2.a
frase LCint); questa "può" in seguito decidere secondo il suo
apprezzamento se rinviarli al comune per nuova approvazione oppure rettificarli
d'ufficio (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint). Come dire che una decisione in
merito poggia sull'esercizio del potere d'apprezzamento da svolgere a più
riprese da parte dell'autorità decidente. Presupposto preliminare e
fondamentale, da determinare attraverso detto esercizio, risulta comunque
essere l'avverarsi di un eccesso nei bisogni del comune (cfr. art. 9 cpv. 1 2.a
frase RLCint).
-
Nella decisione impugnata
il Consiglio di Stato ha incautamente premesso di limitare il suo potere
cognitivo all'arbitrio; è invece noto che il Governo dispone di pieno potere
cognitivo quando deve sindacare una decisione dipartimentale (art. 56 PAmm;
RDAT I-1997 N. 21 consid. 3.3., concernente un caso analogo in materia di
compensazione intercomunale). In realtà, tuttavia, questa errata premessa non
ha impedito al Governo di esaminare liberamente la decisione dell'autorità
inferiore. Tanto più che il giudizio in merito non dipende, nel concreto caso,
dall'esercizio del potere d'apprezzamento; trattasi piuttosto di un problema di
legalità dei conti. Il Tribunale prescinde pertanto dall'annullamento del
giudizio governativo per diniego di giustizia formale e dalla retrocessione
degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
-
4.1. Il ricorrente
riprende, nel proprio gravame, le identiche censure che aveva già sottoposto
all'esame del Consiglio di Stato. Il Tribunale ritiene pertanto di poter rinviare,
a sua volta, alle pertinenti considerazioni svolte dall'istanza inferiore per respingere
il gravame, la quale si è associata alle giustificazioni addotte dal dipartimento
in sede di risposta. L'importo di fr. 24'400.-- accantonato nel 1994 sul
conto corrente postale non è stato registrato come entrata della gestione
corrente (di quell'anno): già per questo motivo non può essere riconosciuto ai
fini della determinazione dell'intervento del fondo di compensazione. Inoltre
l'operazione alla base dell'accantonamento costituisce un investimento e non
un'uscita di gestione corrente. Il ricorrente non può pertanto legittimamente
conseguire il riconoscimento dell'importo di fr. 8'000.-- speso per la ricarica
del manto bituminoso presso il parcheggio della protezione civile: ne discende
che la maggior uscita non approvata ai fini dell'intervento del fondo di compensazione
non può essere ridotta, come dallo stesso chiesto, (da fr. 14'000.--) a fr.
6'000.--.
4.2. Il Consiglio di Stato non si è invece pronunciato
sull'ulteriore domanda sottopostagli dal comune, invero solo a livello di motivazione
e non di conclusioni, circa il riconoscimento di fr. 16'400.--, risultante
dalla differenza tra l'importo accantonato e quello effettivamente speso di fr.
8'000.--. Non era invero tenuto a farlo, dal momento che trattavasi comunque sia
di una nuova domanda, non sottoposta al previo giudizio del dipartimento, e
pertanto inammissibile (art. 57 cpv. 2; 63 cpv. 2 PAmm). Questa richiesta potrà
se del caso essere sottoposta al dipartimento in sede di approvazione dei conti
riferiti ai successivi esercizi, non ostandovi - formalmente - la presente procedura.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico del comune ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. da 7 a 9, 12 LCint, 9 RLCint, 4, 18, 28, 31, 56, 57, 61, 62, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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