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Numero d'incarto:
52.1999.81
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00081
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula
Züblin, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 marzo 1999 di
contro
la
decisione 24 febbraio 1999, n. 788, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 1998
del municipio di __________, con la quale gli è stata inflitta una multa di
fr. 1'500.-- per violazione della LE.;
viste le risposte:
- 25 marzo 1999 del municipio di
- 31 marzo 1999 del Consiglio di
Stato
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la comunione
ereditaria __________, composta da __________ e __________, è proprietaria del
fondo n. __________ RF di __________, sul quale sorge l'azienda agricola
gestita da __________;
che nel corso del 1993 __________ ha accettato la proposta
della ditta __________ di eseguire un livellamento della particella n.
__________ RF abbassando una collinetta e riempiendo la zona circostante con mc
4'300 di materiale;
che i suddetti lavori erano quasi terminati, allorquando il
18 aprile 1995 il municipio di __________, dopo aver accertato che gli stessi
non erano stati preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, ne ha
ordinato la sospensione;
che con decisione municipale 26 marzo 1996, confermata anche
dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 1997, la licenza di costruzione per la
predetta esecuzione, richiesta a posteriori, è stata negata; il ricorso
interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la suddetta
decisione è stato stralciato dai ruoli poiché le parti hanno aderito alla
proposta transattiva formulata dal Giudice delegato nel corso del sopralluogo
del 24 giugno 1997, in base alla quale la ditta __________ ha assunto l'impegno
di ripristinare lo "statu quo ante" del fondo, eliminando il colmataggio,
entro il 30 aprile 1998 (STA 14.07.1997 in re M.A.SA e CE B.-C.);
che il 21 settembre 1998 il municipio di __________ ha
avviato tre procedure contravvenzionali, contro __________, __________, e
__________, amministratore unico della __________, intimando loro tre distinti
rapporti di contravvenzione per lavori abusivi di colmataggio e livellamento
del terreno eseguiti sul mappale n. __________;
che infine, per quanto riguarda __________, il municipio di
__________ con decisione 26 ottobre 1998, non condividendo le osservazioni
formulate dall'amministrato nel merito del rapporto di contravvenzione, gli ha
inflitto una multa di fr. 1'500.-- per violazione degli art. 1 e segg. LE, 5
RLE e 55 NAPR del comune di __________;
che avverso la predetta decisione di multa __________ è
insorto il 13 novembre 1998 avanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via
principale l'annullamento della sanzione ed in via subordinata una riduzione
della multa inflittagli;
che l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso riconoscendo
il ricorrente colpevole dell'infrazione con la motivazione che, in quanto
proprietario, ha consciamente autorizzato il deposito di materiale sul suo
fondo da parte di terzi;
che inoltre l'ammontare della sanzione inflitta è stato
ritenuto dal Consiglio di Stato tutto sommato ragionevole e ancora nei limiti
fissati dalla legge, giustificato dalla gravità dell'infrazione e dall'agire
perlomeno per negligenza colpevole del multato;
che __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale
Amministrativo con le stesse richieste già formulate avanti all'istanza
inferiore;
che il ricorrente sottolinea di non aver ricavato alcun utile
dal colmataggio, che unica responsabile di tale opera è la ditta __________, e
che l'ammontare della multa è stato fissato senza tenere conto delle sue
condizioni economiche di pensionato con una piccola azienda agricola e del suo
grado di colpa;
che per contro il Consiglio di Stato ed il Municipio di
__________ chiedono che il ricorso venga respinto;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm); il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 46 cpv.
1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti
edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.–
se è stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.– se è stata
omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la
multa sino a fr. 10'000.– negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito
intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi
massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità
dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
Sono punibili, precisa la norma in esame, tutte le persone
che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione, anche solo per
negligenza (cpv. 4). Sono quindi passibili di sanzione tanto il proprietario
del fondo, quanto il progettista, il direttore dei lavori o l'appaltatore (cfr.
art. 58 cpv. 3 LE 1973).
L'art. 46 LE si fonda quindi sul principio della
responsabilità per colpa, non su quello della responsabilità oggettiva.
Punibile è soltanto il trasgressore per comportamento. Il semplice perturbatore
per situazione non è di principio passibile di sanzioni (cfr. Scolari,
Commentario, II ed., n. 1139);
che scopo della multa è
quello di scoraggiare il contravventore dal compiere ulteriori infrazioni,
rispettivamente di favorire l'osservanza della legge. Nella commisurazione
della multa, oltre che della gravità dell'infrazione e, se del caso della
colpa, occorre tener conto dei motivi dell'infrazione, dell'eventuale profitto
ricavato dall'autore, della condotta anteriore, delle sue condizioni personali,
nonché dell'importanza dei lavori eseguiti. Quando deve verificare l'importo di
una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo
dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo
dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere
cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU
(RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3;
10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.);
che __________,
sebbene non sia l'esecutore materiale dei lavori in questione, si è reso
responsabile di una violazione formale della LE, poiché nella sua qualità di
comproprietario ed usufruttuario ha esplicitamente autorizzato il deposito di
materiale da parte di terzi sul proprio fondo, senza preventivamente chiedere
ed ottenere la necessaria licenza edilizia;
che, usando la
diligenza dovuta, __________ avrebbe dovuto sapere che i lavori eseguiti dalla
ditta __________ erano soggetti all'obbligo di ottenimento di un permesso: il
divieto di intraprendere attività edilizie senza la necessaria autorizzazione è
d'altronde notorio (cfr. STA DP 117/94 del 21.07.1994 in re Comune di P.N.);
che nell'agire di
__________ è quindi ravvisabile una negligenza colpevole;
che la circostanza
che il sergente di Polizia di __________, per quanto a conoscenza dei lavori in
questione, non abbia reso edotto __________ sulla necessità di richiedere la
licenza di costruzione, non permette di escludere la negligenza nell'agire del
ricorrente, rispettivamente non può essere considerata quale attenuante, trattandosi
di persona notoriamente incompetente in materia edilizia;
che poste queste
premesse, resta da esaminare l'ammontare della sanzione inflitta ad __________,
atteso che le autorità di ricorso devono pronunciarsi liberamente sulla
commisurazione della pena (RDAT II-1995 N.19);
che __________ è
persona di modeste condizioni economiche (pensionato AVS con una piccola
azienda agricola), che dall'esecuzione dei lavori in questione non ha ricavato
alcun utile, ciò tanto più se si considera che gli stessi sono stati sospesi nell'aprile
1995 per ordine del municipio di __________ e che la ditta __________ ha già
provveduto al ripristino dello "status quo ante" del fondo (cfr.
osservazioni 6.10.1998 di __________ al rapporto di contravvenzione);
che la multa di Fr.
1'500.-- applicata dal municipio di __________, ponderate tutte le circostanze
e particolarità del caso concreto, appare eccessiva; tenuto conto dell'effettiva
gravità dell'infrazione commessa, delle condizioni personali e della colpa imputabile
al trasgressore, la multa inflitta ad __________ viene ridotta a Fr. 300.--,
importo tutto sommato meglio proporzionato alla fattispecie e più ossequioso ai
criteri che informano la quantificazione giuridica di questa specifica sanzione
nell'ambito della LE;
che sulla scorta di
quanto precede il ricorso contro la decisione 14 febbraio 1998 n. 788 del
Consiglio di Stato deve essere parzialmente accolto;
che il giudizio
governativo viene modificato di conseguenza.
visti
gli art. 46 LE; 148 LOC, 18, 43, 46 PAmm, 55 NAPR e ogni altra norma
applicabile
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 24 febbraio 1999 (n. 788) del
Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
"1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. La
multa inflitta ad __________ da parte del municipio di __________ con
risoluzione 26 ottobre 1998 è fissata in Fr. 300.--.
-
Non
si prelevano né tasse né spese".
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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