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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.80
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00080
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 16 marzo 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame
del ricorrente avverso la risoluzione 23 novembre 1998 con la quale il
municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 600.-- per il
disturbo arrecato alla quiete pubblica;
viste
le risposte:
·
29 marzo 1999 del comune di
__________, rappresentato dal suo municipio;
·
31 marzo 1999 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella notte tra il 1. ed il
2 agosto 1998 la polizia del comune di __________ ha dovuto intervenire più
volte presso il ricorrente a causa della musica assordante proveniente dal suo
appartamento, nel quale circa cinquanta persone stavano festeggiando i suoi
quarant'anni. Gli interventi della polizia, sollecitati dal vicino __________,
possono essere riassunti come segue:
·
ore 23.00: il ricorrente è stato invitato a chiudere le finestre
sul lato verso via __________ al fine di non disturbare i vicini ivi residenti;
·
ore 03.00-03.40: gli agenti di polizia hanno fatto spegnere lo
stereo al multato;
·
ore 04.40: "l'agt. __________ comunica che il __________
si rifiuta di spegnere la musica, per cui da parte nostra si è provveduto a
disinserite i riproduttori di musica staccando l'alimentazione elettrica."
·
ore 05.00: "ritelefona il nominato __________,
comunicando che appena è uscita la pattuglia la musica è ricominciata. Informato
la pattuglia che nuovamente interviene, e inoltre visto che sono presenti una
cinquantina di persone si chiede la collaborazione della locale
gendarmeria."
·
ore 05.25: "via radio la pattuglia comunica che è
impossibile far ragionare i presenti e meno ancora il __________ per cui si è
provveduto a disinserire la valvola principale della corrente elettrica."
B. a) Il 2 agosto 1998 la
polizia comunale di __________ ha intimato al ricorrente un rapporto di
contravvenzione per non aver rispettato l'ordinanza municipale sulla repressione
dei rumori molesti, disturbando la quiete pubblica con della musica proveniente
da un impianto acustico.
b) Con lettera 25 agosto 1998 il denunciato si è scusato per
il rumore cagionato. Ha inoltre precisato che tutto il vicinato era stato
avvisato che avrebbe avuto luogo una festa, a cui tutti erano invitati. In ogni
caso l'unico vicino ad aver protestato per il rumore è stato il signor
__________. Egli ha infine sottolineato di aver scelto la sera del 1. agosto in
quanto "notte libera".
C. Con decisione 23 novembre
1998 la polizia di __________ ha inflitto ad __________ una multa di fr.
600.--. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 1 e 7 Ordinanza
municipale sulla repressione dei rumori molesti (in seguito: OMRM) e 145, 147,
148 e 150 LOC.
D. Con ricorso 9 dicembre 1998
l'insorgente è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento
della risoluzione impugnata. In sostanza egli ha contestato gli addebiti
mossigli, in quanto non vi sarebbero prove a suo carico. Egli ha inoltre
sottolineato che i fatti si sono svolti la notte del 1. agosto.
E. Il 24 febbraio 1999 il
Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto
sufficientemente provati i fatti e la multa confacentemente proporzionata.
F. Il ricorrente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le stesse domande e
giustificazioni presentate in precedenza. Egli ha poi prodotto la lettera
indirizzata ai vicini per avvisarli della festa progettata.
G. Il Consiglio di Stato ed il
municipio del comune di __________ non hanno formulato particolari
osservazioni, limitandosi a riconfermarsi nelle proprie rispettive decisioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza di questo
Tribunale è data dall'art. 148 cpv. 3 LOC. La legittimazione del ricorrente è
certa, essendo egli direttamente toccato dalla decisione impugnata. Il gravame,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 1 OMRM sul
territorio del comune di __________ sono vietati i rumori causati senza
necessità o per mancanza delle indispensabili precauzioni; rumori suscettibili
di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti. L'art. 7 OMRM prescrive
poi che gli apparecchi di riproduzione del suono possono essere usati soltanto
con l'intensità sonora usuale nei locali. Dopo le ore 23.00, i suoni devono
essere ridotti in modo da non essere percepibili da terzi.
Giusta gli art. 145 LOC e 16 OMRM il municipio punisce con la
multa fino a 10'000.-- le contravvenzioni alle ordinanze municipali.
-
Un'immissione sonora
cagiona molestia quando supera il limite di tollerabilità ponendo mente alle
condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte,
del sistema di vita e delle abitudini della popolazione. Per valutare il limite
di tollerabilità, rispettivamente d'intollerabilità della molestia occorre far
capo a criteri oggettivi (ZBl 1967 pag. 514). Il parametro di giudizio non è
dato dal modo di sentire di singole persone particolarmente sensibili ma, di
principio, da una collettività più vasta (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
-
edizione, n. 1363). È tuttavia chiaro che l'intervento dell'autorità
dev'essere diretto a tutelare gli interessi collettivi. Intervento che
dev'essere fatto anche quando una sola persona si sia opposta alla turbativa e
però appare come turbativa di carattere generale e lesiva di un interesse che
appartiene alla collettività o ad una parte rilevante di essa (cfr. E. Ratti,
Il Comune, vol. II; 1988, pag. 856).
-
Gli interventi della
polizia comunale sono avvenuti a seguito delle lamentele di un unico vicino. Si
potrebbe dunque credere che solo questo cittadino, particolarmente sensibile al
rumore, l'abbia percepito come molesto, mentre per gli altri vicini rientrava
entro valori tollerabili. L'esame delle prove in atti smentiscono tuttavia tale
tesi e inducono questo tribunale a maturare il convincimento che le immissioni
foniche cagionate dal ricorrente erano moleste.
In questa sede l'insorgente ha prodotto la lettera
indirizzata al vicinato (doc. B), con la quale avrebbe avvertito i vicini della
festa di compleanno che si sarebbe tenuta il 1. agosto. In questo scritto
__________ si era scusato "per gli eventuali disturbi derivanti
dall'intrattenimento musicale e lo schiamazzo delle persone che festeggiano. Ad
ogni modo è cordialmente invitato chiunque abbia il piacere di partecipare, sia
perché non riesce a dormire, sia per un piacere personale. Sarà mia premura
contenere il più possibile l'eventuale disturbo negli orari di tarda notte, ma
come ben potete immaginare la __________ per essere una __________ deve poter
esprimersi attraverso l'energia dei partecipanti." Dal tenore di
questa lettera si evince che già il ricorrente preventivava di cagionare rumori
molesti al vicinato. Che poi l'intensità della musica era tale da disturbare
l'intero vicinato, benché solo un vicino si sia lamentato, lo si evince dalla
frequenza e dalle modalità d'intervento della polizia. Infatti se dopo il primo
intervento, gli agenti avessero constatato delle immissioni sonore contenute
nei limiti prescritti, non si sarebbero ripresentati presso l'abitazione del
ricorrente altre tre volte, bensì avrebbero rifiutato di dar seguito ai solleciti
del vicino __________.
Pure l'inasprimento delle misure messe in atto dagli agenti
di polizia dimostra che il rumore non era più tollerabile. Sintomatico a tal
proposito è che, risultati vani i precedenti tentativi di riportare la
situazione alla normalità, gli agenti di polizia hanno dapprima staccato
l'alimentazione elettrica dell'impianto stereo e poi hanno dovuto addirittura
disinserire la valvola principale della corrente elettrica dello stabile. Quest'ultima
misura è stata adottata dopo che la polizia aveva constatato che era "impossibile
far ragionare i presenti e meno ancora il __________ " (rapporto di servizio
notturno 1-2 agosto 1998 della polizia di __________). La drasticità di
tale misura dimostra l'intollerabilità della situazione e che le immissioni
foniche erano moleste.
I fatti in questione sono inoltre stati ammessi anche dal
ricorrente stesso, allorquando nelle proprie osservazioni 25 agosto 1998
inoltrate avverso il rapporto di contravvenzione si è scusato per il disagio
causato dalla festa. Egli era dunque cosciente della molestia delle immissioni
foniche cagionate.
Infondata è la giustificazione addotta dal ricorrente,
secondo cui le immissioni foniche da lui prodotte erano da tollerare, in quanto
nella notte tra il 1. ed il 2 agosto vige un regime straordinario detto
"notte libera". Lo statuto di "notte libera" consente ad
esempio agli esercizi pubblici di prolungare l'orario di apertura al di là del
consentito. Esso non autorizza tuttavia i cittadini a cagionare molestie alla
collettività o ad infrangere le disposizioni di polizia, volte alla tutela
dell'ordine pubblico. Le prescrizioni concernenti la repressione dei rumori
molesti devono essere rispettate anche in queste situazioni.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, questo tribunale
ritiene che l'insorgente ha violato l'art. 7 OMRM. Egli non può dunque essere
prosciolto dall'addebito che gli è stato mosso.
- L'importo della multa deve,
di principio, essere proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa,
adeguato al grado di colpa del trasgressore ed alle sue condizioni personali.
Ora, è indubbio che il ricorrente ha agito scientemente,
prova ne è la lettera "d'invito" indirizzata al vicinato, la
necessità di ben quattro interventi da parte della polizia e la non
ottemperanza agli ordini impartitigli dagli agenti di polizia.
Pertanto sulla scorta di tali valutazioni questo tribunale
ritiene la multa inflitta confacentemente proporzionata ai criteri di valutazione
summenzionati.
- Il ricorso va perciò
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente.
La richiesta del comune di __________ di assegnazione di un importo a titolo di
ripetibili non può essere accolta, ritenuto che non si è avvalso del patrocinio
di un avvocato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 145 e 148 LOC; 1 ss. OMRM; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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