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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.7
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00007
Lugano
28 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 gennaio 1999 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 29 dicembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 6079) che annulla il
concorso 4 giugno 1998 indetto dal Dipartimento del territorio per la
fornitura di carburante all'aeroporto cantonale di __________;
viste le risposte:
-
26 gennaio 1999 della __________;
-
29 gennaio 1999 del Dipartimento
del territorio, servizi generali, Bellinzona;
-
23 febbraio 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 4 giugno
1998, pubblicata sul FU n. __________ del __________, il Dipartimento del
territorio ha indetto un pubblico concorso per la fornitura di carburante per aeromobili
all'aeroporto cantonale di Locarno: in particolare, cherosene (Jet A1) e
benzina d'aviazione (Avgas 100 LL), da rivendere agli utenti dell'aeroporto.
I quantitativi annui da fornire erano preventivati in 800'000
- 1'200'000 litri di cherosene, rispettivamente 250'000 - 350'000 litri di
Avgas 100 LL. Il bando precisava che il contratto di fornitura avrebbe avuto
una durata di due anni, rinnovabile al massimo per ulteriori due bienni. Le
offerte dovevano fornire numerose indicazioni, fra cui il differenziale che
sarebbe stato aggiunto al prezzo base fissato di mese in mese. La scadenza per
l'inoltro delle offerte era fissata al 26 giugno 1998.
B. Nel termine suindicato sono
pervenute al Dipartimento del territorio le offerte della , della
__________ e della __________ per importi varianti da un minimo di fr. 0.2283
al litro per il cherosene () ad un massimo di fr. 0.44 al litro per
la benzina d’aviazione (__________).
C. Esaminate le offerte, con
decisione 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso.
Rilevata l'applicabilità del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP), il Governo ha giustificato il provvedimento con "la necessità
di procedere con un ulteriore affinamento di alcuni parametri del concorso".
D. Contro la predetta
risoluzione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la
__________, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in sostanza la pertinenza e la
sufficienza del motivo invocato per annullare il concorso.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che il concorso
pubblicato era carente, poiché fissava un termine per l'inoltro delle offerte
inferiore a quello di 40 giorni prescritto dal § 17 cpv. 3 lett. a delle direttive
di applicazione del CIAP. Omettendo di indicare i criteri di aggiudicazione
come prescritto dal § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP non avrebbe inoltre permesso di
procedere ad un confronto ragionato delle offerte.
Ad identica conclusione è pervenuta la __________ con argomenti
di cui si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP (RL 7.1.4.1.3) e 4 del DL
concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (DLCIAP; RL 7.1.4.1.3). La legittimazione attiva dell’insorgente,
partecipante al concorso e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è
certa. Il valore delle forniture messe a concorso sull'arco di due anni supera
la soglia di fr. 383'000.-- fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP.
In quanto volto a censurare un provvedimento fondato sul
CIAP, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l’art. 13 lett. i
CIAP, “le disposizioni cantonali d’esecuzione del concordato garantiscono”,
fra l’altro, “la limitazione dell’interruzione e della ripetizione della
procedura di aggiudicazione per gravi motivi”.
Le norme cantonali d’esecuzione devono in sostanza garantire
che il potere d’apprezzamento riservato all’ente banditore in ordine alla
libertà di procedere ad un’aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate
venga limitato in modo da permettergli di prescindere da una delibera soltanto
nel caso in cui sussistano gravi motivi. Con questa disposizione si è inteso
sottolineare gli obblighi derivanti dal principio della buona fede che
l’apertura di un pubblico concorso determina in capo all’ente banditore
nell’ambito dei rapporti precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Re-
chsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 453 seg.).
Il § 32 delle direttive d’esecuzione del CIAP (DirCIAP; RL
7.1.4.1.5), rese vincolanti dal DE con cui sono state approvate dal Consiglio
di Stato, stabilisce che “il committente può interrompere la procedura sulla
base di importanti motivi”.
“La procedura”, soggiunge la norma, “può esser
ripetuta o riattivata allorché specificatamente: a) non è stata presentata
alcuna offerta che adempia alle esigenze tecniche e ai criteri definiti nei
documenti di concorso; b) ci si deve attendere offerte più vantaggiose sulla
base di condizioni-quadro o marginali modificate oppure a causa
dell’eliminazione di distorsioni alla libera concorrenza; oppure c) è divenuta
necessaria una modifica essenziale del progetto”.
- Nell’evenienza concreta, il
Consiglio di Stato ha ritenuto con il provvedimento impugnato che “le
offerte inoltrate” avessero “messo in evidenza la necessità di procedere
con un ulteriore affinamento di alcuni parametri del concorso". In
sede di risposta al ricorso il Dipartimento del territorio ha poi specificato
che l’annullamento del concorso era giustificato dal termine fissato dal bando
per l’inoltro delle offerte, dall’omessa traduzione in francese del bando e
dalla mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione.
3.1. Il § 17 cpv. 3 lett. a DirCIAP prescrive un termine di
almeno 40 giorni dalla pubblicazione del bando per l’inoltro delle offerte.
Il bando in esame ha invece stabilito un termine di 16
giorni.
Il difetto, ancorché significativo, non costituisce un motivo
importante, suscettibile di giustificare un annullamento del concorso. Non è in
effetti grave al punto da rendere oggettivamente inesigibile la continuazione
della gara da parte del committente. La fiducia riposta dai partecipanti nelle
opportunità di conseguire l’aggiudicazione offerte da un bando di concorso
cresciuto in giudicato formale prevalgono chiaramente sull’interesse al rispetto
del termine minimo prescritto dal § 17 cpv. 3 lett. a DirCIAP per la
presentazione delle offerte.
La disattenzione posta in essere e poi denunciata dal committente
non ha peraltro limitato la libera concorrenza. Prova ne è che al concorso ha
partecipato anche una ditta con sede fuori cantone.
Non sono quindi dati i presupposti per annullare la gara.
3.2. Se non è redatto in francese il bando deve essere
corredato da un riassunto in questa lingua (§ 12 DirCIAP).
Il bando di concorso in esame ha disatteso anche questa formalità.
Nemmeno questo difetto è comunque tale da giustificare l’annullamento del
concorso.
3.3. Giusta l’art. 13 CIAP, le norme d’esecuzione del
concordato devono anche assicurare “adeguati criteri di aggiudicazione che
garantiscano l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa”
(lett. f).
In ossequio a tale disposizione, il § 28 DirCIAP stabilisce
che:
“la commessa è aggiudicata all’offerente che presenta
l’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ambito, oltre al prezzo,
possono in particolare essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:
qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia,
conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività ed infrastruttura”.
Il § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP, dal canto suo, dispone che i
documenti del concorso devono fra l’altro comprendere “criteri di aggiudicazione
in ordine della loro importanza”.
Il bando del concorso annullato era silente in punto ai
criteri di aggiudicazione. Indicava soltanto che l'autorità cantonale si riservava
il diritto di deliberare separatamente le forniture dei due tipi di carburante
qualora vi fossero state sostanziali differenze tra le varie offerte.
La mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione non
risponde compiutamente alle esigenze poste dal § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP.
Contrariamente a quanto assume il resistente, nemmeno questo difetto
costituisce tuttavia un motivo sufficiente per interrompere il concorso. In
assenza di diversa indicazione del bando fanno in effetti stato i criteri di
aggiudicazione menzionati dal § 28 DirCIAP, che privilegiano l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
A mente del resistente l’annullamento si giustificherebbe
anche in considerazione della mancata indicazione del sistema di calcolo del
differenziale applicato sul prezzo. L’indicazione di cui il resistente lamenta
la mancanza non è un criterio di aggiudicazione. Nemmeno questa omissione non
permette d’altro canto di considerare prevalente l’interesse all’annullamento
(revoca) del concorso sulla fiducia risposta dai partecipanti nella stabilità
del bando pubblicato e cresciuto in forza di giudicato formale.
Invano pretende il resistente che la mancata indicazione dei
criteri di aggiudicazione o del sistema di calcolo del differenziale renda
equivoco il capitolato al punto da pregiudicare le possibilità di individuare
la miglior offerta. L’affermazione è del tutto indimostrata. Né sussistono
elementi che permettano di ritenere che abbia un qualche fondamento. L’analisi
dei prezzi prodotta dal Dipartimento del territorio in questa sede ne è la
miglior prova.
A nulla giova infine al resistente richiamarsi alla
giurisprudenza di questo tribunale, che riconosce all’ente banditore una sostanziale
libertà di prescindere da un’aggiudicazione e di indire un nuovo concorso (RDAT
1990 N. 4). L’art. 13 lett. i CIAP ed il § 32 DirCIAP limitano espressamente
questa libertà, subordinando l’annullamento del concorso alla dimostrazione da
parte del committente dell’esistenza di importanti motivi.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la
risoluzione governativa impugnata siccome lesiva del diritto.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico dello Stato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 15, 16 CIAP; 4 DLCIAP; 12, 14, 17, 28, 32 DirCIAP; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 29 dicembre 1998 (n. 6079) del
Consiglio di Stato è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Lo Stato rifonderà alla
ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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