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Numero d'incarto:
52.1999.64
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00064
Lugano
27 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 febbraio 1999 della
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
le
decisioni 3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato (no. 486 e 487) che
respingono le impugnative presentate dall’insorgente avverso le licenze
edilizie 9 dicembre 1998 rilasciate dal municipio di __________ alla
__________ per interventi edilizi sugli edifici di cui ai sub. A, D, E, F
della part. no. __________ RFD __________;
viste le risposte:
-
1° marzo 1999 del municipio di
__________;
-
3 marzo 1999 del Consiglio di
Stato;
-
25 marzo 1999 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la resistente __________ è proprietaria della PPP n.
__________ facente parte del condominio __________ (part. no. ____________________
RFD);
che la PPP in questione beneficia di un diritto d’uso
esclusivo su alcuni vani destinati a cantina;
che la __________ è inoltre proprietaria della vicina part.
n. __________ RFD, a favore della quale è iscritto a RF un diritto di superficie
a carico di tre piccoli rustici situati sul fondo di proprietà della ricorrente
(part. no. __________ RFD, sub. D, E, F);
che con domanda del 28 settembre 1998 la resistente ha chiesto
al municipio di __________ il permesso di rendere abitabile la cantina
assegnata in uso esclusivo alla PPP n. __________ del condominio __________,
trasformandola in un appartamento;
che con successiva domanda del 7 ottobre 1998 la stessa resistente
ha inoltre chiesto al municipio il permesso di riattare ed ampliare i rustici
gravati dal diritto di superficie di cui si è detto sopra;
che alle domande si è opposta la comunione dei comproprietari
del condominio __________, contestando all’istante il diritto di disporre a
fini edilizi degli oggetti in questione;
che con decisione 9 dicembre 1998 il municipio di __________
ha rilasciato le licenze richieste, respingendo le opposizioni della comunione
dei comproprietari del condominio __________;
che con separati giudizi del 3 febbraio 1999 il Consiglio di
Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo a sua volta l’impugnativa
contro di essi inoltrata dall’opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la richiedente
avesse adeguatamente dimostrato il suo diritto di disporre degli oggetti
interessati dalle domande di costruzione;
che contro i predetti giudizi governativi la soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che l’insorgente contesta in particolare la legittimazione
della resistente a presentare domande di costruzione per interventi volti ad
incrementare la SUL a sua esclusiva disposizione, facendo capo alla superficie
edificabile del fondo base, di cui può disporre soltanto con il consenso di
tutti i condomini;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e del
municipio di __________, che non formulano osservazioni;
che ad identica conclusione previene la __________ con argomenti
che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione
della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è
certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 4 LE, la
domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere
presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal
proprietario del fondo e dal progettista;
che l'art. 8 cpv. 2 RLE,
dal canto suo, stabilisce che la domanda e i progetti devono essere firmati
dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal
progettista;
che lo scopo precipuo di queste disposizioni è quello di
evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili
di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto
di disporre del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 4 N. 737);
che queste prescrizioni d’ordine tutelano soprattutto gli
interessi dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione
presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il
loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re __________;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737);
che la domanda di costruzione può essere presentata anche dal
titolare di un diritto di superficie o di una servitù; a tal fine è sufficiente
che il richiedente renda verosimile il suo diritto di disporre del fondo
gravato per eseguire un’opera rientrante nei limiti del diritto iscritto a RF
(RDAT 1987 N. 131; Scolari, op. cit., N. 740);
che la legittimazione a chiedere il rilascio del permesso di
costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità amministrativa deve
risolvere in base alle regole del diritto civile;
che in questo contesto l'autorità deve comunque tener
presente che lo scopo principale della procedura di rilascio del permesso è
quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti e non quello di stabilire se l'istante ha
effettivamente diritto di disporre del fondo;
che l'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un
giudizio di apparenza, lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali
vertenze circa l’effettivo diritto dell’istante di disporre del fondo a fini
edilizi (Scolari, op. cit., N. 744);
che considerato il bene giuridico protetto da queste
disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e statuire
nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo
inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo; la decisione che ne
scaturisce resta comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che
l'istante non dispone effettivamente di tale facoltà;
che nell’evenienza concreta la resistente ha fondato la sua
legittimazione a chiedere la licenza edilizia per i controversi interventi sul
diritto d’uso esclusivo gravante a suo favore la cantina che verrebbe resa
abitabile e sul diritto di superficie iscritto a carico dei rustici da
ampliare;
che il municipio di __________ ha ritenuto sufficientemente
provato il diritto vantato dalla resistente di disporre a fini edilizi degli oggetti
delle domande di costruzione inoltrate;
che la decisione dell’autorità comunale, per quanto
opinabile, resiste alle critiche dell’insorgente: non spetta invero al municipio,
ma al giudice civile stabilire se il diritto di disporre vantato dalla
__________ comprenda anche la facoltà di impegnare a proprio esclusivo
vantaggio la superficie edificabile del fondo base;
che, non sollevando l’insorgente altre obiezioni all’infuori
di quelle riferite al diritto di disporre a fini edilizi degli oggetti in
esame, il ricorso va senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti gli art. 4 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei condomini in solido che rifonderà fr.
900.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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