AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.48
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00048
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 febbraio 1999 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 20 gennaio 1999 (n. 159) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 novembre
1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di
soggiorno per sé ed i figli __________ e __________ (ricongiungimento
famigliare);
viste le risposte:
-
23 febbraio 1999 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
26 febbraio 1999 della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1954), cittadino
italiano, è entrato in Svizzera nel 1988 per lavorare quale stagionale. Nel
1991 ha ottenuto un permesso di dimora; nel 1993 di domicilio. La moglie
__________ (1959), sposata nel 1981, ed i figli __________ (20 novembre 1981) e
__________ (9 settembre 1989) sono sempre rimasti in Italia.
B. a) Il 25 giugno 1998
__________ ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri l'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera per sé e per i figli al fine di ricongiungersi con il
marito. Il 31 luglio 1998 __________, su richiesta del dipartimento, ha
trasmesso copia del contratto di subingresso dell'appartamento di 2½ locali,
che occupa attualmente a __________, ritenendolo adatto per ospitare tre
persone. Nel contempo, egli ha dichiarato di non voler più richiedere il
permesso per la figlia __________, dal momento che sarebbe rientrata dai nonni
in Italia per terminare gli studi liceali.
b) Con decisione 30 novembre 1998 la Sezione degli stranieri
ha respinto la domanda di autorizzazione in quanto il ricongiungimento
famigliare, a seguito del rientro in Italia della figlia, era divenuto
parziale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 12, 16, 17
LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. a) Contro la decisione
dipartimentale, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato postulandone
l'annullamento. Ha sostenuto che l'intera famiglia si sarebbe nuovamente
ricongiunta con l'imminente ritorno della figlia in Ticino. Ha indicato che la
stessa si sarebbe iscritta entro breve tempo presso un liceo a __________, facendo
la pendolare da __________.
b) Con giudizio 20 gennaio 1999, il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale ma per altri
motivi. Il Governo ha considerato che non fossero dati i requisiti per
autorizzare il ricongiungimento famigliare, vista la durata pluriennale della
separazione tra i famigliari e la mancanza di provate relazioni strette,
durature ed effettivamente vissute. L'Esecutivo cantonale ha pure considerato
inadatto un appartamento di 2½ locali per ospitare 4 persone.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando per sé e per i figli il
rilascio di un permesso per soggiornare in Svizzera presso il marito. Ritiene la
decisione impugnata arbitraria e lesiva del principio della proporzionalità.
Sostiene in particolare che il Governo, fondandosi sulle condizioni previste
dall'art. 17 cpv. 2 LDDS, abbia violato l'Accordo italo-svizzero in materia il
quale prevede semplicemente un soggiorno ed un impiego sufficientemente stabili
e durevoli, nonché la messa a disposizione di un alloggio adeguato. Ritiene che
i requisiti per il ricongiungimento famigliare siano in tutti casi adempiuti
anche sotto l'aspetto della normativa federale, nonché dell'art. 8 CEDU.
Sottolinea che la domanda concerne ora tutti i membri della famiglia e che il
ricongiungimento non era possibile in precedenza, in quanto le condizioni
finanziarie del marito non lo permettevano e perché la madre residente in
Italia era gravemente malata. Critica l'incoerenza delle autorità inferiori per
averli in un primo tempo autorizzati a risiedere in Svizzera per in seguito
ordinar loro di lasciare il territorio cantonale. Con istanza pedissequa al
gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 13 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia
relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato
in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), stabilisce che le autorità svizzere
autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a
raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal
momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere
considerati sufficientemente stabili e durevoli (cpv. 1). Affinché l'autorizzazione
possa essere rilasciata, egli dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un
alloggio adeguato (cpv. 2). Tale trattato è completato da un Protocollo finale
(che ne fa parte integrante) nonché da Dichiarazioni comuni delle delegazioni
dei due Stati (pubblicate in FF 1964 II 2184 segg.), ove vengono affrontati
alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nel citato Accordo. Il
soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani sono stati considerati dalla Delegazione
svizzera come sufficientemente stabili e durevoli dopo un periodo di diciotto
mesi di presenza regolare e ininterrotta (v. § II n. 1 delle Dichiarazioni
comuni).
Nell'evenienza concreta, __________ è sposato con __________
ed i loro figli erano, al momento della presentazione della domanda, minorenni
ai sensi del trattato italo-svizzero. Essi hanno dunque diritto al rilascio di
un permesso di dimora per ricongiungersi in __________ con il capofamiglia in
virtù dell'art. 13 del citato Accordo. Ne discende che essendo, in linea di
massima, suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, l'impugnativa è ammissibile anche davanti al Tribunale
cantonale amministrativo. Sapere poi se il permesso chiesto possa essere negato
è un problema di merito, non di ricevibilità.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS se lo straniero possiede il
permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora
fintanto che i coniugi vivono insieme. I figli celibi d'età inferiore ai 18
anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori,
a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, tali requisiti sono
adempiuti da tutti i famigliari di __________. Egli beneficia infatti, dal
dicembre 1993, di un permesso di domicilio in Svizzera. Inoltre la ricorrente
vive attualmente insieme al marito presso l'abitazione di __________ e i figli
__________ e __________ avevano, al momento della richiesta del permesso di soggiorno,
rispettivamente 16 e 8 anni. Conformemente alla norma menzionata, di principio,
essi disporrebbero dunque di un diritto a un permesso per risiedere in Svizzera
a titolo di ricongiungimento famigliare. Se dunque la censura di violazione di
tale disposto fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un
ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe
ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è
pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il
quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del
permesso postulato è anche qui una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in __________ può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali
di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro
una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e,
di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett.
a LALPS. Nella fattispecie, la ricorrente unitamente ai figli sostiene di aver
mantenuto con il marito __________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione
della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la
natura e l'intensità del legame familiare. In effetti, per la ragioni che
seguono (cfr. consid. 5), nella misura in cui la censura di violazione
dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'insorgente critica
innanzitutto le autorità inferiori per averle ordinato di lasciare il
territorio cantonale unitamente ai figli, allorquando in precedenza il
dipartimento li aveva autorizzati a risiedere in Svizzera e ad iscrivere
__________ alla scuola elementare a __________. La doglianza è infondata. La
loro presenza sul territorio cantonale è infatti unicamente tollerata in attesa
di un giudizio definitivo sulla loro domanda di domicilio. Con il ricorso,
anche l'ordine di allontanamento è stato sospeso (art. 47 PAmm).
-
3.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
ha quale obiettivo di permettere ed assicurare, a livello giuridico,
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid.
2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo diritto non è assoluto. Non è tutelato se è
invocato in maniera abusiva, ossia quando lo scopo ricercato è in realtà quello
di assicurarsi migliori condizioni economiche oppure di terminare la formazione
in __________. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata se i figli hanno
vissuto durante parecchi anni all'estero separati dai propri genitori (o da uno
di essi) stabilitisi in __________ e vogliono raggiungerli poco tempo prima di
aver compiuto 18 anni. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi
hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (cfr. DTF 122 II 385 consid.
4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 pagg. 278 segg. con rinvii).
3.2. In concreto, __________ si è separato nel 1988 dalla famiglia
di sua spontanea volontà per entrare in __________ in qualità di lavoratore
stagionale, lasciando in Italia moglie e figli. Da allora il marito della
ricorrente, nonostante abbia ottenuto la dimora nel 1991 e il domicilio nel
1993, non ha mai manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dai famigliari
in Ticino. Una situazione di questo genere denota già, di norma, una rottura
dei legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi.
Inoltre il ricongiungimento è stato richiesto dall'insorgente soltanto nel
giugno 1998 "al fine di alleviare la solitudine e quello della
famiglia" (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 1). Risulta invero
difficile credere che la domanda di autorizzazione sia dettata ora da questi
motivi, allorquando in particolare i figli avevano precedentemente un'età in
cui necessitavano maggiormente della presenza del padre. Va rilevato inoltre
che il mantenimento dei rapporti durante gli anni di separazione è del tutto
naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente
su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine. Alla ricorrente non giova sostenere,
del resto per la prima volta davanti al tribunale, che la riunione della
famiglia sarebbe stata in precedenza impedita dalla grave malattia della madre.
La domanda di soggiorno è stata infatti depositata solo quasi un anno dopo il
decesso, avvenuto il 13 luglio 1997 (doc. F). Risulta piuttosto che le
relazioni famigliari erano più strette con quest'ultima piuttosto che con il
marito rispettivamente padre. La ricorrente non ha nemmeno reso verosimile che
il marito avesse in precedenza difficoltà finanziarie tali da impedire la
riunione della famiglia. Non risulta nemmeno che l’insorgente abbia tentato in
precedenza di depositare la domanda, almeno a partire dall'ottenimento del
permesso di domicilio nel 1993, nonostante il marito ne avesse diritto e
ritenute le condizioni meno restrittive previste dall'art. 17 cpv. 2 LDDS rispetto
a quelle per i dimoranti (art. 38-39 OLS). Ne consegue che in precedenza non sono
stati compiuti tutti gli sforzi possibili per verificare la possibilità di ricongiungere
la famiglia. In questo senso non si vedono oggettivamente quali potessero
essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente ed ai figli, durante tutti
questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con il marito se non,
presumibilmente, la volontà di venire in Svizzera per assicurarsi migliori
condizioni economiche e di formazione nonché un futuro migliore di quelli ottenibili
nel paese d'origine. Visto quanto precede, si deve concludere che anche i
presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio
della proporzionalità non è stato violato dalle autorità inferiori.
-
La ricorrente sostiene che
l'autorità inferiore abbia violato l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia
relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese, il quale non
porrebbe ulteriori condizioni per il ricongiungimento rispetto a quelle
previste all'art. 13. Ora, __________ è domiciliato in Svizzera e dall'incarto
risulta che egli svolge l'attività di carpentiere presso la __________ di
__________ sin dalla sua entrata in Svizzera quale stagionale. Si può dunque
considerare il suo soggiorno e il suo impiego come sufficientemente stabili e
durevoli, conformemente al cpv. 1 dell'art. 13 del citato Accordo. Tuttavia
egli non dispone attualmente di un alloggio adeguato per ospitare la famiglia
(cpv. 2). Come ha già avuto modo di considerare l'Esecutivo cantonale,
l'appartamento a __________ composto di 2½ locali non è oggettivamente adatto
per una famiglia di 4 persone. Del resto nemmeno la ricorrente contesta tale
deduzione (ricorso, ad 7 pag. 5). In tali circostanze egli non soddisfa pertanto
i requisiti previsti dal trattato per chiedere il ricongiungimento famigliare.
Ma vi è di più. All'insorgente non giova affermare che il marito prenderà in
locazione un appartamento conveniente soltanto in caso di esito favorevole del
gravame. Difatti, essa non può pretendere di potersi ricongiungere soltanto ora
dopo la lunga separazione. L'Accordo italo-svizzero non può infatti essere
invocato quando la reale intenzione non è, come visto in precedenza (consid.
3), quella di ricongiungere la famiglia (STF inedita 27 aprile 1998 in re C. consid.
3).
-
Occorre ora esaminare se la
decisione impugnata è conforme alla CEDU.
5.1. Giusta l'art. 8 della citata convenzione, ogni persona
ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n.
2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
- appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro
territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia
risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non
sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle
relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine
che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate
dall'autorità (ibidem).
5.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.5.), è da
escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso
permesso od appaia anche solo violato. Intanto __________ è partito
volontariamente dall'Italia ed altrettanto volontariamente si è separato dalla
moglie e dai figli. La ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza
di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni
esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato
trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di
stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato
giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto
che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per
ritenere che la venuta in Svizzera del figlio non poggi in misura preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al
soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
5.4. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di
continuare a mantenere le relazioni personali con i membri della propria
famiglia come le ha intrattenute finora. Anche da questo punto di vista, la
decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
- Sulla scorta di queste
considerazioni, il ricorso va integralmente respinto. La domanda di effetto
sospensivo al gravame diviene pertanto priva di oggetto. Tasse e spese del
presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 13 dell'Accordo
fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (1959) ed i figli __________ (1981) e
__________ (1989), cittadini italiani, sono tenuti a lasciare il territorio del
Cantone Ticino entro 31 agosto 1999 notificando la partenza al
competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.– è posta a carico della ricorrente.
-
Contro la presente decisione
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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